Come recuperare un credito: la guida completa

Come recuperare un credito: la guida completa

Se il debitore ritarda nel suo adempimento, ci sono diverse strade che si possono seguire per recuperare un credito. Queste sono molto diverse a seconda della tipologia di documenti in possesso del creditore e della disponibilità del debitore. Vediamo insieme tutto quello che è possibile fare per rintracciare i debitori e recuperare il proprio credito.

In questo articolo esamineremo:

  1. Come recuperare un credito da un privato
  2. Rintracciare il debitore per il recupero crediti
  3. E se il debitore è deceduto?
  4. Come farsi dare i soldi da un debitore senza causa
  5. Primo step del recupero crediti: la messa in mora
  6. L’atto di precetto per il recupero crediti da una cambiale o un assegno
  7. Se il creditore ha un contratto o una sentenza
  8. Quando ricorrere al decreto ingiuntivo?
  9. Crediti inferiori a 50mila euro
  10. Ultimo step del recupero crediti: il pignoramento

Come recuperare un credito da un privato

Un credito è esigibile quanto è possibile richiederne il pagamento, in quanto non sottoposto a nessun termine e condizione. In questo caso, se il debitore non adempie, è possibile attivare le procedure di recupero crediti.

Il debitore, secondo il Codice Civile, risponde del proprio debito non solo con il suo patrimonio attuale ma anche con quello futuro, con lo stipendio o la pensione e con eventuali eredità e acquisti futuri.

Come anticipato ad inizio articolo, abbiamo diverse opzioni per recuperare il nostro credito:

  • la messa in mora
  • il decreto ingiuntivo
  • l’atto di precetto
  • il pignoramento mobiliare o immobiliare

Prima di arrivare ad usare questi strumenti, è consigliabile cercare di risolvere bonariamente la situazione.

Rintracciare il debitore per il recupero crediti

Ci possono essere casi in cui per poter procedere con il recupero del credito, è necessario rintracciare il debitore, in quanto di è reso irrintracciabile proprio per non pagare il debito.

Come rintracciare un debitore?

Le attività di rintraccio debitori riguardano innanzitutto la reperibilità del soggetto, in quanto sono finalizzate alla ricerca di residenza, domicilio e reperibilità telefonica per la notifica di atti legali, decreti ingiuntivi, sequestri o pignoramenti. Queste informazioni possono essere individuate attraverso i seguenti servizi:

Rintraccio residenza anagrafica e domicilioRichiedilo qui

Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:

Rintraccio residenza anagrafica e domicilio
Verifica residenza anagraficaRichiedilo qui

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Verifica residenza anagrafica
Rintraccio proprietario immobileRichiedilo qui

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Rintraccio proprietario immobile
Visura partita iva professionistiRichiedilo qui

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Visura partita iva professionisti
Visura enti non commercialiRichiedilo qui

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Visura enti non commerciali
Rintraccio amministratoriRichiedilo qui

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Rintraccio amministratori

Essere a conoscenza dell’attuale residenza anagrafica di un soggetto debitore, del domicilio di fatto per la reperibilità e degli eventuali recapiti telefonici è fondamentale per procedere con la notifica di un atto legale o di una lettera raccomandata.

Può essere utile inoltre individuare il posto di lavoro e il reddito di una persona fisica morosa, in modo da ricostruire lo stato patrimoniale completo del debitore e dedurne anche la solvibilità. Con il rintraccio posto di lavoro e reddito di un debitore è possibile ottenere online un report contenente i seguenti dati:

  • denominazione datore di lavoro
  • sede legale di svolgimento dell’attività lavorativa
  • redditualità annua.

In caso di debitore pensionato invece è possibile verificare la posizione pensionistica del soggetto presso un ente pensionistico con il rintraccio pensione Inps.

E se il debitore è deceduto?

Cosa fare, infine, se il debitore è deceduto? Anche in questo caso si può recuperare il credito rintracciando gli eredi del debitore. È possibile infatti richiedere una visura rintraccio eredi online per attività di notifica atti o recupero crediti.

Il servizio di Rintraccio Eredi consente di rilevare i nominativi degli eredi del de cuius, comprensivi dei dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) e di disporre di un documento ufficiale rilasciato dal Comune.

Come farsi dare i soldi da un debitore senza causa

Passare attraverso il Tribunale, soprattutto quando si tratta di crediti di piccola entità, non ne vale sempre la pena. L’ideale sarebbe infatti cercare di risolvere bonariamente la situazione. Ma come?

Il primo strumento utilizzabile per stabilire un contatto bonario sono le telefonate di sollecito, le quali hanno la funzione di remainder della scadenza. Queste però devono essere fatte con criterio, in quanto non devono avere una frequenza tale da essere considerate delle molestie telefoniche, in quanto rappresenterebbero un reato.

Anche l’invio di una raccomandata o di una PEC è un valido mezzo per sollecitare di pagamento dovuto dal creditore. Quando però questo non porta alcun risultato è possibile ricorrere alla diffida scritta e firmata da un avvocato.

Primo step del recupero crediti: la messa in mora

Una volta rintracciato il debitore, il creditore può procedere con la sua messa in mora (art. 1219 c.c.). Questa consiste in un atto scritto con cui il debitore viene intimato ad adempiere al pagamento di quanto dovuto entro un termine determinato.

L’atto con cui viene costituito in mora il debitore deve essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. Esistono alcuni casi, stabiliti dal comma 2 dell’art. 1219 c.c., in cui la costituzione in mora non è necessaria, per via del comportamento del debitore o del fatto costitutivo dell’obbligazione.

Se nonostante la messa in mora il debitore continua a non adempiere, allora il creditore può rivolgersi all’autorità giudiziaria per recuperare il suo credito.

L’atto di precetto per il recupero crediti da una cambiale o un assegno

Come si recupera un credito se il creditore dispone di un assegno o di una cambiale firmata dal debitore? Il creditore che dispone di titoli esecutivi come cambiali o assegni, può evitare di procedere in causa o richiedere un decreto ingiuntivo perché la sentenza non aggiungerebbe nulla al diritto del creditore.

In questo caso, infatti, è possibile recuperare il credito semplicemente procedendo alla notifica di un atto di precetto (art. 480 c.p.c). Di cosa si tratta? Di un avvertimento che, decorsi 10 giorni dalla sua notifica, si procederà all’esecuzione forzata.

L’atto di precetto produce i suoi effetti solo se viene notificato ed è efficace solo se la sua esecuzione è iniziata entro 90 giorni dalla sua notificazione. Questo termine rimane sospeso e riprende a decorrere, come stabilito dell’art. 627, solo se contro il precetto è proposta opposizione (art. 481 c.p.c.).

Bisogna ricordare che l’assegno si considera titolo esecutivo per massimo 6 mesi dalla sua emissione, mentre la cambiale si considera titolo esecutivo per 3 anni. Scaduti tali termini, entrambi perdono valore di titolo esecutivo e il creditore non potrà procedere direttamente con il precetto, ma dovrà ottenere prima un decreto ingiuntivo. In sostanza, il creditore non perde il proprio diritto ma deve solo rispettare un adempimento in più.

Se il creditore ha un contratto o una sentenza

Che cosa succede invece nel caso in cui il creditore abbia un contratto con il debitore? Nel caso di contratto redatto da un notaio, esso è già da considerarsi titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) e consente al creditore di procedere con il precetto e la successiva esecuzione. La procedura è valida anche per le scritture private autenticate.

Quanto fin ora esposto trova applicazione anche nel caso in cui il creditore si trovi con una sentenza. Quest’ultima si prescrive in 10 anni, salvo che, in tale lasso di tempo, il creditore abbia inviato un sollecito di pagamento o un precetto; nel qual caso il credito inizia a decorrere da capo.

Quando ricorrere al decreto ingiuntivo?

Una fattura non pagata, cosi come una promessa di pagamento, essendo “prove scritte” consentono di agire con la richiesta di un decreto ingiuntivo in Tribunale. Quest’ultimo consiste in un ordine di pagamento intimato dal giudice al debitore a pagare una determinata somma che è già certa e liquida.

Il debitore, ricevuto il decreto, ha 40 giorni per decidere se:

  • pagare ed evitare l’esecuzione forzata
  • non pagare, e sottoporsi al rischio dell’esecuzione forzata e del pignoramento
  • presentare opposizione: in tal caso, si apre un processo ordinario.

L’opposizione non garantisce sempre che il creditore non proceda ugualmente al pignoramento: il giudice potrebbe dichiarare il decreto “provvisoriamente esecutivo” e, in tal caso, autorizzare il creditore, nelle more del giudizio, ad avviare l’esecuzione.

Per i professionisti esistono delle regole speciali:

  • il credito si prescrive in tre anni e non in dieci
  • la parcella viene considerata già prova scritta se vidimata dal consiglio dell’Ordine di appartenenza e consente il ricorso per decreto ingiuntivo.

Anche in caso di possesso di un’ammissione del debito, il creditore ha in mano una prova scritta che gli consente di evitare la causa ordinaria e di procedere con il più celere decreto ingiuntivo. Successivamente all’emissione del decreto, e solo in caso di mancata opposizione da parte del debitore, egli può procedere al pignoramento, previa notifica del precetto.

Come funziona il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo deve essere richiesto dal creditore e per l’emissione devono sussistere determinati requisiti stabiliti dagli artt. 633 e ss. c.p.c..

Una volta emesso dal Giudice, il creditore deve notificarlo al debitore tramite un ufficiale giudiziario e diventerà esecutivo trascorso il termine stabilito. Solamente dopo questo momento si potrà procedere al pignoramento dei beni.

Al debitore è riconosciuta la possibilità di difendersi facendo opposizione al decreto ingiuntivo entro i termini stabiliti dallo stesso decreto.

I tempi del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo contiene l’ordine del Giudice rivolto al debitore di adempiere entro un determinato termine, il quale corrisponde generalmente a 40 giorni.

L’opposizione può essere fatta entro gli stessi nei termini previsti dallo decreto, quindi sempre 40 giorni.

Quanto costa fare un decreto ingiuntivo

Per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo è necessario rivolgersi ad un legale. Per questo motivo nel costo per fare un decreto ingiuntivo deve essere considerato il compenso dell’avvocato, e a questo si deve poi aggiunge il contributo unificato, le marche da bollo e altre spese, come quelle sostenute per la registrazione del decreto.

Il contributo unificato è una tassazione per le spese degli atti giudiziari. Nei procedimenti per decreto ingiuntivo e di opposizioni a decreto ingiuntivo, l’importo del contributo unificato da versare è ridotto alla metà.

Crediti inferiori a 50mila euro

Dal 9 febbraio 2015 due o più parti in lite tra loro su diritti disponibili in alcuni casi hanno l’obbligo o la possibilità, a seconda dei casi, di impegnarsi reciprocamente concludendo una “convenzione di negoziazione”. Di cosa si tratta? Della possibilità di cooperare e risolvere la controversia in via amichevole, senza passare per il processo civile. La negoziazione deve essere fatta con l’assistenza di uno o più avvocati e, in caso di successo, sfocia in una conciliazione che confluisce in un accordo sottoscritto dagli avvocati.

Il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria inizia con un invito a stipulare la convenzione di negoziazione rivolto alla controparte e finisce con il raggiungimento di un accordo o con un mancato accordo. Il suo mancato esperimento comporta l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale.

La negoziazione assistita non è obbligatoria nei casi in cui il creditore abbia le carte per agire con decreto ingiuntivo: entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito la controparte può decidere esplicitamente di non aderire all’invito, in alternativa può lasciare decorrere il termine, in quanto la mancata risposta nei 30 giorni equivale all’espresso rifiuto di aderire. Il procedimento di negoziazione in tali ipotesi si considera esperito. In tal caso entro 30 giorni decorrenti dal rifiuto o dalla mancata accettazione nel termine la parte invitante deve proporre la domanda giudiziale.

All’esito della negoziazione le parti possono raggiungere un accordo, anche parziale. L’accordo tra le parti ha l’efficacia di titolo esecutivo e consente di procedere, in caso di mancato adempimento, alla notifica del precetto e al successivo pignoramento.

Ultimo step del recupero crediti: il pignoramento

Se il debitore si rifiuta ancora di pagare il suo debito anche dopo l’atto di precetto, decorsi 10 giorni dalla sua notifica, il creditore potrà procedere con l’esecuzione forzata nei confronti del debitore.

Quest’ultima inizia con il pignoramento (artt. 491 e 492 c.p.c.), che consiste in una “ingiunzione effettuata dall’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi“.

Il creditore può ricorrere a 3 differenti forme di pignoramento per recuperare il suo credito:

Il pignoramento immobiliare e mobiliare

Attraverso il pignoramento immobiliare, il creditore datato di titolo esecutivo può richiedere l’espropriazione forzata degli immobili di proprietà del debitore.

Si ricorre a questo strumento di recupero crediti per crediti di notevole entità, in quanto la vendita forzata di un bene immobile consente solitamente di ottenere un importo tale da soddisfare i crediti più consistenti.

Prima di imbarcarsi in una procedura di questo tipo è sempre consigliabile verificare con una visura ipotecaria che l’immobile non sia gravato, ad esempio, con una ipoteca.

Nel caso del pignoramento mobiliare, invece, i beni sottoposti ad espropriazione forzata sono, appunto, i beni mobili presso il debitore (art. 513 c.p.c.). Questa procedura di recupero crediti viene effettuata sulle cose individuate l’ufficiale giudiziario, le quali non sono conosciute preventivamente dal creditore.

Il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi consente di recuperare un credito pignorando i beni del debitore che sono in possesso di altri soggetti. Possono costituire oggetto di questa tipologia di pignoramento, ad esempio, i veicoli di proprietà del debitore ma posseduti e utilizzati da un terzo, le giacenze su conti correnti bancari e/o postali, la retribuzione e la pensione.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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2 commenti per "Come recuperare un credito: la guida completa"

  • Fabio ha detto:

    Buon giorno, ho lavorato per una cooperativa ho un regolare contratto di lavoro a tempo determinato ho effettuato il mio lavoro ora la cooperativa non vuole pagare cosa posso fare?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Fabio,
      in base a quanto scritto, possiamo suggerirle diverse opzioni. Tuttavia, la tipologia del servizio dipende dall’ammontare del credito e dalla sua posizione in cooperativa. La invitiamo a contattarci al nostro numero verde 800171035 oppure via mail a info@visureitalia.com.

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