Come presentare il concordato con riserva

La L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, ha introdotto all’art. 161 L.F. il concordato con riserva. Questo strumento concorsuale consente il deposito disgiunto della domanda di concordato preventivo da tutto il resto della documentazione. Di seguito analizzeremo come procedere con la sua presentazione.
Del concordato preventivo abbiamo già parlato sul blog analizzandone i presupposti e gli elementi principali. Per sapere se una società di persone o di capitali è sottoposta alla procedura di concordato preventivo è possibile richiedere un documento ufficiale elaborato dalla Camera di Commercio di competenza, ovvero il servizio fallimenti e procedure concorsuali. In questo modo si può verificare nel dettaglio le procedure in corso a carico della società ispezionata.
Il concordato preventivo e il concordato con riserva
Il concordato preventivo è la proposta che l’imprenditore, trovandosi in stato di insolvenza o di crisi, rivolge ai propri creditori per stabilire le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni. Tra le sue finalità vi è quindi la salvaguardia dell’azienda e la tutela del patrimonio nell’interesse dei creditori stessi.
La Legge n. 134/2012 ha introdotto diverse novità riguardo la sua disciplina, tra queste la figura giuridica del concordato preventivo con riserva, spesso denominato anche concordato “in bianco” o “con prenotazione”.
L’istituto del concordato preventivo con riserva consente all’imprenditore di godere subito degli effetti derivanti dalla proposta di concordato preventivo. Sarà quindi possibile in questo modo giovare dell’immediata protezione del suo patrimonio e avere il tempo necessario ad elaborare un piano soddisfacente.
La regolarità della procedura del concordato con riserva
Per quanto riguarda la regolarità della procedura, questa sarà valida anche se inizialmente incompleta sia del piano che della proposta. In questo modo sarà quindi possibile interrompere o sospendere le esecuzioni in corso dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese da parte del cancelliere entro il giorno successivo al deposito della domanda in cancelleria.
Come funziona il concordato con riserva
L’art. 161 della L.F., nell’ultima versione integrata anche con le modifiche apportate dal D.L. 69/2013, c.d. “Decreto del fare”, prevede che “l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti” riservandosi di presentare in un secondo momento la proposta ai creditori, il piano concordatario, l’attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano nonché tutta la ulteriore documentazione prescritta dalla disposizione.
Sarà compito del giudice fissare un termine entro il quale procedere con il deposito integrativo.
La presentazione del concordato preventivo con riserva
Riassumendo, quindi, per il concordato preventivo con riserva è prevista la presentazione di un contenuto ridotto. Il debitore deve presentare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente a:
- i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
- l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti
Si riserverà poi di completare il tutto con la proposta, il piano e la seguente documentazione come da commi 2 e 3 dell’art. 161 della L.F.:
- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;
- una relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo
entro un termine fissato dal giudice. Questo dovrà essere compreso fra sessanta e centoventi giorni. Tuttavia, potrà essere prorogato di non oltre sessanta giorni in presenza di giustificati motivi.
FONTE: ART. 161 L.F. INTRODOTTO DALLA L. N. 134/2012