Come funziona il pignoramento di un’auto cointestata?

Come funziona il pignoramento di un’auto cointestata?

Il pignoramento dell’auto è una procedura legale utilizzata dai creditori al fine di recuperare i debiti non saldati, ma ci sono eccezioni specifiche. In questo articolo esploreremo le circostanze in cui un veicolo può essere pignorato, considerando in particolare il caso in cui sussistono delle situazioni di auto cointestata.

INDICE:

  1. Quando la macchina non può essere pignorata?
  2. Si può pignorare un’auto cointestata?
  3. Procedure e modalità
  4. Come evitare il pignoramento dell’auto cointestata?

Quando la macchina non può essere pignorata?

Non esistono limitazioni specifiche al pignoramento dell’auto, poiché non ci sono norme che esentino determinate categorie di debitori. Questo significa che anche le auto acquistate con i benefici della legge 104, quelle utilizzate da persone con disabilità per muoversi o da malati per recarsi in ospedale per terapie, e persino quelle usate per andare al lavoro possono essere pignorate. Tuttavia, ci sono delle eccezioni: solo i veicoli strumentali all’attività lavorativa, come l’auto di un agente di commercio, un furgoncino per le consegne o un trattore, sono considerati indispensabili e possono essere esenti dal pignoramento.

C’è però una buona notizia per le persone invalide. Se il creditore è l’agente della riscossione esattoriale, la loro auto, che spesso è il preludio al pignoramento. Questa disposizione non è sancita da una legge, ma è frutto dell’interpretazione dei giudici. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non avvia infatti la procedura di fermo amministrativo per veicoli destinati a persone disabili e, se il fermo è già stato iscritto, ne dispone la cancellazione, indipendentemente dal grado di invalidità o dall’accompagnamento.

In sintesi, sebbene non ci siano protezioni specifiche per molte categorie di debitori, le persone invalide possono contare su una tutela particolare, almeno quando si tratta di evitare il fermo amministrativo del loro veicolo.

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Si può pignorare un’auto cointestata?

Quando la proprietà dell’automobile è cointestata al debitore e a un’altra persona non coinvolta nei debiti, come spesso accade tra coniugi, il pignoramento dell’auto avrà comunque luogo. Tuttavia, metà del ricavato della vendita all’asta verrà corrisposta al cointestatario non debitore.

Inoltre, non esistono delle normative che vietino il pignoramento nei confronti di persone con disabilità. L’unico divieto riguarda infatti il fermo amministrativo, che non viene applicato ai veicoli destinati a invalidi.

La situazione cambia leggermente quando si parla di fermo amministrativo sull’auto cointestata. In questo caso, se l’auto è cointestata a due persone, di cui solo una è insolvente, entrambi i proprietari vengono coinvolti. Tuttavia, il fermo amministrativo non può essere applicato se il mezzo è cointestato a un soggetto non debitore. La proprietà del veicolo resta intatta, ma non è possibile circolare con l’auto fino a quando tutte le cartelle esattoriali non sono state saldate.

Procedure e modalità

Ci sono due modi principali per pignorare un’auto. Il metodo tradizionale consiste nel cosiddetto pignoramento mobiliare. In questo caso, l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza o il domicilio del debitore e pignora tutti i beni presenti, inclusa l’auto parcheggiata sotto casa o custodita in garage.

L’automobile pignorata resta nella disponibilità del debitore fino al giorno dell’asta, che viene organizzata dall’Istituto Vendite Giudiziarie e poi fissata dal giudice. Durante l’asta, le offerte presentate dai partecipanti saranno valutate e il bene sarà aggiudicato al miglior offerente, seguendo le regole tipiche delle aste giudiziarie. Quindi, anche se l’auto rimane con il debitore per un certo periodo, alla fine passerà al miglior offerente tramite un’asta giudiziaria, con tutte le offerte esaminate e valutate secondo i meccanismi previsti.

Il pignoramento autoveicoli telematico

Il secondo metodo per pignorare un’auto, reso possibile da una recente riforma, è molto più semplice e si svolge interamente online. Invece di inviare un ufficiale giudiziario, l’esistenza dell’auto viene verificata tramite l’Anagrafe Tributaria, un database accessibile su autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Il creditore prepara l’atto di pignoramento mobiliare, specificando il bene da sottoporre a esecuzione, e lo iscrive al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il debitore riceve una notifica con l’invito a consegnare l’auto all’Istituto Vendite Giudiziarie entro 10 giorni. Se il debitore non consegna il veicolo entro il termine stabilito, gli organi competenti procederanno al ritiro dei documenti di circolazione e proprietà, consegnandoli all’IVG competente.

Tuttavia, se il debitore dimostra entro 30 giorni che l’auto è indispensabile per la sua attività e che non è sostituibile, il pignoramento è limitato a 1/5 del valore del mezzo e può essere eseguito soltanto se non ci sono altri beni su cui rivalersi. In questo caso, il pignoramento è valido per 360 giorni e la vendita all’asta non può avvenire prima di 300 giorni dal giorno della notifica. Per questo motivo, è fondamentale raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sul debitore prima di intraprendere azioni legali, assicurandosi che queste portino all’effettivo recupero del credito.

Come evitare il pignoramento dell’auto cointestata?

L’unico modo per opporsi al pignoramento di un’auto è dimostrare che il veicolo è essenziale per l’attività professionale del debitore. In questo caso, il creditore può rivalersi solo su 1/5 del valore dell’auto, a meno che il debitore non possa dimostrare di possedere altri beni sufficienti a soddisfare il credito.

Questo principio è stabilito dall’art. 515 del codice di procedura civile, in cui si specifica che strumenti, oggetti e libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di 1/5, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non è sufficiente per soddisfare il credito. Questo limite, nel dettaglio, non si applica ai debitori costituiti in forma societaria e nei casi in cui il capitale investito prevale sul lavoro nelle attività del debitore.

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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