Cos’è il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici?
C’è chi lo chiama DURC fiscale oppure DURF, ma in realtà il nome più appropriato per indicare il nuovo documento recentemente introdotto dall’Agenzia Entrate, in seguito alla legge di Bilancio 2020, è certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 17-bis. Si tratta, infatti, di una certificazione che consente di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate di alcuni specifici requisiti richiesti relativamente alle ritenute negli appalti superiori ai 200.000 euro.
INDICE:
- Ritenute appalti over 200mila: la nuova disciplina
- DURC fiscale oppure DURF? Il Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici
- Come richiedere il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5
- Scarica il modulo del certificato di sussistenza dei requisiti per le imprese appaltatrici
Ritenute appalti over 200mila: la nuova disciplina
Il decreto legislativo n. 241/1997 è stato recentemente modificato dall’art. 4 del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di bilancio 2020). Questa modifica ha introdotto l’art. 17- bis, che ha stabilito una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.
Sono sottoposti all’articolo 17-bis gli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.
La norma prevede degli obbligo in capo al committente, all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici.
In particolare, il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici, invece, devono trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:
- i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute;
- un elenco di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Questi devono essere identificati tramite codice fiscale e per ciascuno di essi deve essere indicato il dettaglio delle ore di lavoro, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nei loro confronti nel mese precedente.
DURC fiscale oppure DURF? Il Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici
Tuttavia, è possibile percorrere una strada alternativa. Le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono, infatti, consegnare al committente la certificazione, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 dell’art. 17- bis.
Come richiedere il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5
Il Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici può essere richiesto presso un qualsiasi ufficio della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale, oppure può essere richiesto online tramite VisureItalia.
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Durc fiscale agenzia entrate o durfLa sua funzione è quella di comunicare la sussistenza dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Questi requisiti devono sussistere nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute.
SCARICA IL MODULO DEL CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LE IMPRESE APPALTATRICI
L’Agenzia delle Entrate, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. a, certifica la sussistenza o meno dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il certificato ha validità di quattro mesi dalla data di rilascio.
Fonte: Provvedimento del 06 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate
2 commenti per "Cos’è il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici?"
Ma il certificato dei requisiti art 17bis comma 5 certifica anche ka regolarità dei versamenti Iva?
Buongiorno Marisa, il documento non guarda questo tipo di informazioni. Cordiali saluti.