Certificato dei carichi pendenti per cessione d’azienda

Certificato dei carichi pendenti per cessione d’azienda

In caso di cessione d’azienda, il cessionario può tutelarsi attraverso il certificato dei carichi pendenti. Quest’ultimo ha infatti, allo stesso tempo, una valenza informativa e un’efficacia liberatoria.

L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa“. È così che viene definita dall’art. 2555, disposizione contenuta nel Titolo VIII del Libro V del Codice Civile. Con la cessione di azienda si verifica quindi il trasferimento ad un terzo di questo complesso di beni, permettendo così la continuazione dell’azienda.

La continuità tra cedente e cessionario riguarda anche la responsabilità verso terzi, l’art. 2560 del c.c. prevede che: “L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori“.

L’acquirente è quindi responsabile solidalmente con il cedente per i debiti contratti dal precedente proprietario dell’azienda, se questi risultano dai libri contabili obbligatori.

La cessione d’azienda e i debiti fiscali

Nella cessione d’azienda sono comprese anche le posizioni debitorie e creditorie. Tra i debiti aziendali di cui il cessionario è solidalmente responsabile rientrano i debiti fiscali. In questo caso alle disposizioni civilistiche si aggiunge l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997. Si tratta infatti di una norma specifica in tema di responsabilità tributaria nella cessione d’azienda:

1. Il cessionario e’ responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui e’ avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonche’ per quelle gia’ irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L’obbligazione del cessionario e’ limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle gia’ definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

4. La responsabilita’ del cessionario non e’ soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorche’ essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante“.

L’art. 2560 c.c. e l’art. 14 del D.Lgs. 472/1997

Diversamente dall’art. 2560 c.c., secondo il quale l’acquirente dell’azienda risponde verso i creditori per i debiti risultanti nei libri contabili obbligatori, nell’art. 14 del D.Lgs. 472/1997 la responsabilità del cessionario per debiti tributari è indipendente dalla loro iscrizione nei libri contabili, rafforzando così la garanzia creditoria dell’Amministrazione finanziaria.

Il cedente e cessionario sono quindi solidalmente responsabili riguardo al pagamento di:

  • imposte e sanzioni dovute a violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuto il trasferimento e nei due anni precedenti, anche se non ancora contestate dall’Amministrazione finanziaria;
  • imposte e sanzioni già irrogate e contestate, anche se riferite a violazioni commesse in periodi precedenti

La responsabilità dell’acquirente presenta però delle limitazioni:

  • la sussidiarietà della responsabilità
  • il contenimento della stessa entro il valore dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto di cessione, nonché entro al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.

L’importanza del certificato dei carichi pendenti in caso di cessione d’azienda

È il comma 3 dell’art. 14, D.Lgs. n. 472/1997, a stabilire la tutela del cessionario. Esso prevede infatti che gli Uffici e gli enti indicati siano “tenuti a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti“. Tale documento altro non è che il certificato dei carichi pendenti e, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario. Quest’ultimo è liberato anche in caso di mancata ricezione del certificato entro quaranta giorni dalla richiesta.

In tal modo il cessionario viene posto anche nelle condizioni di poter conosce la posizione debitoria del proprietario dell’azienda oggetto di cessione.

Cosa cambia nella compilazione del modulo del certificato dei carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti evidenzia e attesta:

  • l’esistenza di eventuali contestazioni che risultino già definite o in corso di definizione con l’Agenzia delle Entrate;
  • la sussistenza di eventuali carichi pendenti, risultanti in anagrafe tributaria, relative a illeciti amministrativi, versamenti omessi o parziali di IVA, imposte diretto o imposte indirette o altri tributi.

Il modulo per il suo rilascio deve essere compilato indicando i dati identificativi del soggetto d’imposta e del legale rappresentante dell’azienda oggetto della cessione. Nella motivazione di richiesta dovrà essere spuntata la voce “esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali non sono stati soddisfatti alla data della presente (art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante la cessione d’azienda). Dopo aver apposto la firma, si dovrà compilare infine la dichiarazione di consenso del potenziale cedente.

Scarica il modulo per la richiesta del certificato dei carichi pendenti

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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4 commenti per "Certificato dei carichi pendenti per cessione d’azienda"

  • Sonia ha detto:

    Buongiorno quando si cede un’azienda commerciale quali documenti occorre chiedere all’acquirente per essere sicuri delle sue capacità economiche ed esente da problemi tributari?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Sonia, vi sono diversi servizi che si potrebbero chiedere in questo caso, ma la scelta dipende dalla tipologia di soggetto e dalle informazioni specifiche che si ha intenzione di reperire. Le suggeriamo di visionare i servizi di Indagine patrimoniale presenti nel nostro e-commerce.
      Cordiali saluti.

  • Alfonso cracchiolo ha detto:

    Salve avrei bisogno di sapere se potete richiedere il certificato carichi pendenti agenzia entrate cessione azienda di una società in provincia di Treviso e che costo ha la pratica. grazie.

    AC

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Alfonso, è possibile richiedere online il Certificato carichi pendenti Agenzia Entrate sul nostro e-commerce VisureItalia.
      Al momento dell’acquisto del documento, nel campo note dovrà semplicemente specificare la richiesta per cessione di azienda. La richiesta del certificato può essere effettuata su tutta Italia e ha un costo di € 129,80, Iva inclusa e viene consegnato in 30 giorni lavorativi. Rimaniamo a sua disposizione per chiarimenti ed informazioni. Non esiti a contattarci al Numero Verde 800171035. Cordiali saluti.

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