Certificato casellario giudiziale 2019: la nuova disciplina
Dal 26 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, è il Testo Unico sul casellario giudiziale è stato aggiornato prevedendo l’obbligo di richiesta di un unico certificato casellario giudiziale. Vediamo le recenti modifiche normative riguardanti i certificati del casellario giudiziale.
Testo unico casellario giudiziale: come è stato aggiornato?
L’ufficio del Casellario, situato in ogni Procura della Repubblica, rilascia all’interessato il certificato del casellario giudiziale. Questo documento contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa.
Prima del 26 ottobre 2019, potevano essere rilasciati i seguenti tipi di certificato:
- Generale, contenente le iscrizioni risultanti a nome del richiedente, in materia sia penale, sia civile e amministrativa, previste dall’art. 24 del DPR 313/2002 (Testo unico sul casellario giudiziale).
- Penale, con solo le iscrizioni relative a procedimenti penali previste dall’art. 25 del DPR 313/2002 (Testo unico sul casellario).
- Civile, in cui erano indicate le iscrizioni relative a procedimenti di natura civile previste dall’art. 26 del DPR 313/2002 (Testo unico sul casellario) quali: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, pene accessorie che comportano limitazioni alla capacità civile.
Vi erano, quindi, tre diverse tipologie di certificati rilasciabili su richiesta dell’interessato, disciplinati dagli artt. 23 e ss. del D.P.R. n. 313/2002.
A partire dal 26 ottobre di quest’anno, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, è richiedibile un solo e unico certificato casellario giudiziale che riassume i certificati penale e civile e che contiene, per il cittadino italiano, anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 122/2018
Le modifiche normative che riguardano i certificati del casellario sono contenute all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122/2018. Queste incidono su una pluralità di norme del DPR 313/2002 (Testo unico sul casellario).
Infatti, gli artt. 23, 25 e 26 sono stati abrogati e questo ha determinato l’unificazione delle tre originarie tipologie di certificati in un unico documento. Si tratta di quello disciplinato dall’art. 24, la cui rubrica riporta adesso la dicitura: «certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato».
Il nuovo art. 24 del Testo Unico
È stato introdotto un nuovo comma che consente all’interessato di ottenere il certificato casellario giudiziale senza motivare la richiesta.
Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel Casellario e l’art. 24 del Testo Unico individua anche le condanne i provvedimenti che, invece, non devono essere menzionati nel certificato stesso. Tra le modifiche e novità introdotte dall’art. 4 del decreto legislativo n. 122/2018 rientrano le seguenti lettere:
e) ai provvedimenti previsti dall’art. 445 del c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali (lettera modificata)
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis del c.p., quando la relativa iscrizione non è stata eliminata (lettera introdotta)
m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell’art. 464-quater del c.p.p. dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova (lettera introdotta)
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell’art. 464-septies del c.p.p. dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (lettera introdotta).
La lettera n) è stata, invece, abrogata.
Inoltre, a norma del nuovo comma 1-bis stabilisce che: “Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo“.
Fonte: giustizia.it, Decreto legislativo n. 122/2018
0 commenti per "Certificato casellario giudiziale 2019: la nuova disciplina"