Cause e potere dell’amministratore condominiale

Cause e potere dell’amministratore condominiale

L’amministratore condominiale ha bisogno di un mandato specifico per procedere con azioni giudiziali? Un approfondimento.

assemblea condominale

Amministratore condominiale e azioni giudiziali

Non c’è bisogno di un mandato specifico da parte dei condomini perché l’amministratore condominiale proceda con delle cause giudiziali. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20816 del 13 maggio/15 ottobre 2015. Il motivo è che si tratta di una figura professionale legittimata ad intraprendere tutte le azioni giudiziali necessarie a tutelare il condominio. Ciò significa che può decidere di avviare una causa o difendere il condominio da un’azione intentata contro lo stesso senza bisogno di una specifica autorizzazione da parte dell’assemblea di condominio. L’amministratore può quindi agire autonomamente sulle questioni che rientrino nelle sue specifiche competenze istituzionali, nei casi contrari occorre quindi sempre il voto dell’assemblea condominiale.

Cause intentate dagli amministratori senza autorizzazione dell’assemblea

La possibilità di procedere a cause senza interpellare l’assemblea di condominio è liberà di manovra che si giustifica con la necessità di rendere più agevole la difesa processuale. Si tratta quindi di una possibilità che va incontro agli interessi dei condomini stessi. L’amministratore condominiale ha anche la facoltà di scegliere l’avvocato al quale affidarsi. Nel caso in cui il condominio sia stato citato in giudizio per una questione che eccede le competenze dell’amministratore di condominio e quest’ultimo non riesce a convocare l’assemblea in tempo utile, può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole al condominio senza preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo successiva ratifica da parte di quest’ultima. L’amministratore quindi ha la possibilità di agire in via d’urgenza fermo restando l’obbligo di informarne subito l’assemblea e chiedere la sua approvazione successiva (che può essere richiesta anche dallo stesso giudice, nel corso della prima udienza).

Attribuzioni dell’amministratore

Ma quali sono le attribuzioni dell’amministratore oltre le quali ha subito l’obbligo di informare l’assemblea e chiedere le dovute autorizzazioni? Sono regolate dall’art. 1130 del Codice Civile e sono 10:

  1. eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale e curare l’osservanza del condominio
  2. disciplinare l’uso delle cose comuni e la funzione dei servizi nell’interesse comune in modo che ne sia assicurato il godimento a ciascuno dei condomini
  3. riscuotere i contributi, erogare le spese per la manutenzione ordinaria delle parti e dei servizi comuni
  4. compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio
  5. eseguire gli adempimenti fiscali
  6. curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale
  7. curare la tenuta del registro dei verbali di assemblea, del registro di nomina e del registro di contabilità
  8. conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio
  9. fornire al condomino che ne faccia richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso
  10. redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.

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Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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