Il salvagente della Cassa Integrazione è stato prorogato: richieste entro il 17 luglio 2020.

Il salvagente della Cassa Integrazione è stato prorogato: richieste entro il 17 luglio 2020.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga della Cassa Integrazione. Il Decreto Legge pubblicato consente l’utilizzo continuativo della Cassa Integrazione

La notizia era nell’aria, e dopo gli annunci politici di facciata è arrivata anche la conferma e l’approvazione del Consiglio Dei Ministri. Il Decreto Legge che contiene la proroga della Cassa Integrazione è stato fortemente voluto dal Ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo e rende ufficiale la proroga della Cassa Integrazione.

Quali sono le caratteristiche dell’intervento normativo che proroga la Cassa Integrazione?

La proroga della cassa integrazione, riguarda la possibilità per le aziende colpite dalla crisi dovuta al coronavirus di fruire immediatamente di altre 4 settimane di cassa integrazione (settimane di cassa integrazione che inizialmente erano previste per settembre e ottobre).

La misura della Cassa Integrazione per la crisi socio sanitaria causata dal Covid quindi si estende fino a 18 settimane continuative. Il provvedimento vale sia per quella in deroga sia per quella ordinaria.

Come può essere richiesta la Cassa Integrazione per COVID?

Lo stesso decreto che sancisce la proroga stabilisce anche nuove procedure per richiedere la misura. Le aziende che richiedono l’attivazione della cassa integrazione devono, entro 45 giorni, inviare i modelli Sr41, che contengono nominativi e Iban da pagare. Nel caso non si rispettino i termini di 45 giorni, sarà la stessa azienda a doversi fa carico dell’interno pagamento.

Quali sono i termini per la presentazione delle domande per la richiesta?

I termini per la presentazione delle richieste sono prorogate al 15 agosto 2020 (i termini precedenti erano fissati al 15 luglio 2020). Lo stesso decreto sposta al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza (il termine del REM era stato inizialmente fissato al 30 giugno 2020).

Decreto legge n. 52 del 16 giugno 2020 ” Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche’ proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. “

  • Art. 1 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario – 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, e’ possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020,
  • Art. 2: Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem: 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.
  • Art. 3: Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo. In deroga a quanto previsto dall’articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.
  • Art. 4: Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente
  • Art. 5: Entrata in vigore.

Fonte: Ministero Del Lavoro / Ministero dell’Economia

 

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