Si prevede l’esenzione Iva per le case vacanza?

Le case vacanza non possono beneficiare dell’esenzione Iva nel momento in cui si offrono servizi equiparabili a quelli degli hotel, come il cambio di biancheria e la pulizia dell’immobile. È quanto stabilito da una sentenza della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6501 del 19 marzo 2014.
Esenzione Iva: locazione immobiliare e prestazione alberghiera
Per quanto riguarda l’affitto di un immobile per le vacanze, non va quindi considerato in modo equiparato alla locazione immobiliare atipica, quanto piuttosto a un rapporto di prestazione alberghiera nel caso si prestino servizi personali come la pulizia delle stanze (anche settimanali) o il cambio di biancheria.
La Cassazione aveva precedentemente chiarito che la “casa albergo” fornisce ospitalità a un numero indiscriminato e variabile di fruitori, mentre la “casa di abitazione” è destinata a nuclei familiari per lo svolgimento della loro vita privata. Ecco perché la prima era stata già intesa come “luogo deputato allo svolgimento di attività d’impresa” (Cass. n° 1713/1997 ).
Pluralità degli immobili
Oltre alla prestazione di servizi personali, la corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto non è qualificabile come locazione immobiliare neanche nel caso di concessione in godimento di locali arredati, con annessi servizi personali, specialmente se si inserisce nella cessione di una pluralità di immobili.
0 commenti per "Si prevede l’esenzione Iva per le case vacanza?"