Dichiarato fallimento e termine annuale di decorrenza: cosa stabilisce la Cassazione

Dichiarato fallimento e termine annuale di decorrenza: cosa stabilisce la Cassazione

Una nuova sentenza della Cassazione sulla cancellazione dal registro delle imprese per dichiarato fallimento e sul termine annuale per la decorrenza.

Con sentenza n° 10105 del 9 maggio 2014, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sugli effetti legali riguardanti la cancellazione dal Registro delle Imprese soffermandosi sul termine dal quale far decorrere l’anno della cancellazione ai fini della dichiarazione di fallimento.

Fitcio iuris ai fini di istruttoria pre fallimentare

La sentenza stabilisce che il termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento di un’impresa in forma societaria, va indicato nella data di effettiva cancellazione della società dal registro delle imprese e non in quella in cui è stata formulata l’istanza relativa al fallimento. Ciò ai fini dell’articolo n° 10 della legge fallimentare.

Ma, con l’art. 10.1 fall., la legge pone delle limitazioni sui casi fallimentari. Se il fallimento viene dichiarato entro un anno dalla cancellazione, la società (in persona del legale rappresentante) continua a essere destinataria della sentenza dichiarativa e delle successive vicende impugnatorie. La società esiste quindi ai soli fini dell’istruttoria prefallimentare e delle successive impugnazioni: è questo un chiaro caso di fictio iuris. In sostanza, la legge ha effetto dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta, ciò a tutela di terzi, mentre i procedimenti amministrativi che portano all’iscrizione stessa restano irrilevanti.

Effetti retroattivi dell’iscrizione

La Corte di Cassazione ha altresì specificato che “laddove l’ordinamento ha voluto ammettere effetti retroattivi dell’iscrizione rispetto a tale momento lo ha espressamente previsto”, con l’art. 2504 bis c.c. che pone il criterio generale ex legge di decorrenza derogabile nel rispetto di alcuni presupposti con pattuizione di una data antecedente o posteriore solo in riguardo di specifici profili.

La sentenza

La Corte ricorda quindi come “in riferimento al diritto di difesa, la previsione di un termine annuale rappresenta il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti, quali, da un lato, quelli dei creditori, e dall’altro, quello generale della certezza dei rapporti giuridici (Cass., sez. I, 12 aprile 2013, n° 8932)”.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *