Calcolo IMU e TASI 2019: aggiornati coefficienti gruppo catastale D
Il recente Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 116 del 20 maggio 2019, ha introdotto delle novità sul calcolo IMU e TASI 2019. Vediamo quanto è stato previsto sull’aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.
Il Decreto 6 maggio 2019, recante “Aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, ha stabilito, come anticipato, l’aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile.
La norma si riferisce, in particolare, agli immobili indicati all’art. 5, c. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in Catasto, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Quali immobili rientrano nel gruppo catastale D
Le categoria catastali sono suddivise in 5 gruppi e uno di questi è proprio il gruppo catastale D. In esso rientrano:
- D/1 Opifici
- D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
- D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
- D/5 Istituto di credito,cambio e assicurazione (con fine di lucro)
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
- D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (fabbricati rurali)
Gli immobili oggetto del decreto, oltre ad essere fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, devono possedere quindi le seguenti caratteristiche:
- appartenere ad imprese
- essere distintamente contabilizzati
- non avere rendita catastale.
Aggiornamento dei coefficienti per calcolo IMU e TASI 2019
Il valore di questi fabbricati è rilevante per il calcolo IMU e TASI, in quanto costituisce la loro base imponibile. Questo viene determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali definiti con apposito decreto.
Per questa ragione, è stato recentemente pubblicato il decreto che prevedere l’aggiornamento di tali coefficienti.
Il Decreto 6 maggio 2019 ha stabilito, quindi, che per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l’anno 2019, i coefficienti per la determinazione del valore degli immobili indicati all’art. 5, c. 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono così aggiornati:
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