Bonus facciate e balconi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Bonus facciate e balconi: cosa è, come si richiede, quali sono i lavori ammessi, cosa sono le zone A e B previste dalle norme attuative, quanto tempo durerà l’agevolazione?
Il Bonus Facciate è un’importante agevolazione fiscale confermata all’interno della Manovra fiscale 2020. Si tratta di una detrazione d’imposta, in vigore dal 2020, che si somma alle detrazioni più note (ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, sismabonus, bonus mobili). La sua applicazione riguarda gli interventi che riguardano il decoro architettonico di un immobile. Può essere applicata su tutte le tipologie di immobile privato, e riguarda anche i lavori di manutenzione ordinaria.
Cosa è il Bonus Facciate e Balconi?
L’agevolazione fiscale Bonus Facciate Balconi consiste in una detrazione d’imposta del 90%, innalzata al 110% dal Decreto Rilancio che ha fatto nascere la figura del SuperBonus110%, con la quale è possibile finanziare interventi e lavori edili finalizzati al recupero e al ripristino della facciata esterna di immobili rientranti nella zone A e B.
Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi “trainanti”, che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti dall’articolo 119 del Dl rilancio.
Per accedere alla detrazione del 110% bisogna però un capotto termico su almeno il 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature. In caso contrario si continuerà ad usufruire della detrazione fiscale al 90%.
Come si richiede il bonus facciate e balconi?
Le modalità di richiesta e accesso al beneficio fiscale previsto dal Bonus Facciate e Balconi è esemplarmente descritto dall’Agenzia Delle Entrate, che nelle scorse settimane ha pubblicato sul suo sito web uno specchietto riepilogativo illustrato.
Nella guida dell’Agenzia delle Entrate è contenuto un quadro completo e ben illustrato degli adempimenti previsti per l’accesso al bonus facciate 2020.
Per accedere alla detrazione fiscale è necessario:
- Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Se i lavori previsti dal Bonus vengono effettuati dal detentore è necessario anche indicare gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
2. Inviare la comunicazione all’ASL con la specifica della data di inizio lavori, cosi come previsto dalle disposizioni normative in materia di sicurezza dei cantieri.
N.B. Se i lavori effettuati influiscono su più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, o riguardano solo interventi volti a migliorare esclusivamente le prestazioni termiche, la comunicazione alla ASL non è richiesta.
Quali documenti occorrono per usufruire della agevolazione fiscale?
Per usufruire del bonus facciate, sarà poi necessario conservare ed esibire:
- fatture di spesa;
- ricevute del bonifico di pagamento;
- abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavoro effettuato o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la data di inizio dei lavori e che gli stessi siano agevolabili;
- copia della domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevute di pagamento dei tributi locali;
- copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori per i lavori in condominio;
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori se effettuati da affittuari.
Per quanto riguarda gli interventi di efficienza energetica è necessario conservare anche la documentazione relativa all’asseverazione di un tecnico abilitato, l’attestato di prestazione energetica (APE) aggiornato, e la comunicazione ENEA da trasmettere entro 90 giorni dal termine dei lavori con la scheda descrittiva degli interventi realizzati.
Come richiedere l’attestato di prestazione energetica APE
Il certificato APE o attestato di prestazione energetica è un documento obbligatorio per chi vuole vendere, acquistare o affittare un immobile secondo la normativa vigente che certifica il consumo energetico di un immobile identificando la relativa classe energetica.
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Attestato di prestazione energetica apeLa comunicazione all’ENEA può essere inviata esclusivamente in via telematica tramite il sito web detrazionifiscali.enea.it e deve comprendere:
- i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese
- la tipologia di intervento effettuato
- il risparmio annuo di energia che ne è conseguito
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
Per quanto riguarda il tasto spesso dolente dei pagamenti invece, tutte le persone fisiche NON titolari di reddito d’impresa devono OBBLIGATORIAMENTE pagare tutte le fatture con bonifico dal quale deve risultare chiara e discutibili la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori.
Quali sono i massimali di spesa previsti dal bonus facciate?
Il Bonus Facciate e Balconi, e questa è la grandissima differenza con le altre detrazioni, non prevede nessun tipo di massimale di spesa. Inoltre sarà possibile avviare e richiedere la detrazione prevista dal Bonus Facciate, anche nel caso di altri interventi in corso, senza il rischio di perdere la detrazione.
Quali sono i lavori ammessi e quelli esclusi con il bonus facciate?
Il Bonus Facciate e Balconi è una detrazione fiscali pensata per agevolare i lavori di recupero architettonico e miglioramento termico delle facciate. É possibile richiedere dunque bonus facciate, per le spese sostenute ai fini del:
- rifacimento della copertura del piano di calpestio del balcone;
- sostituzione dei pannelli in vetro che costituiscono le pareti perimetrali del balcone;
- ritinteggiatura delle intelaiature metalliche che sostengono i pannelli di vetro perimetrali del balcone;
- tinteggiatura e stuccatura della parete inferiore del balcone.
- interventi sulle strutture opache della facciata;
- lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;
- pulitura;
- tinteggiatura esterna;
- interventi di pulitura o tinteggiatura influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
- consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
- lavori riconducibili al decoro urbano: quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Da non scordare sono poi le agevolazioni collaterali previste del Bonus Facciata. Carte alla mano infatti è possibile portare in detrazione anche:
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori, come l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
- le spese e i costi sostenuti secollegati alla realizzazione degli interventi (installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).
Quali sono gli interventi esclusi dalla detrazione fiscale Bonus Facciate e Balconi?
Sono escluse dal bonus facciate tutte quelle spese sostenute per finanziare interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio.
Esclusi quindi i lavori su coperture e pavimenti, lavori in locali non riscaldati, lavori su terrazzi, esclusa anche la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli se non rientranti nella nozione di strutture “opache”.
Sono da considerarsi esclusi anche tutti i lavori effettuati su superfici confinanti con chiostri, cavedi, cortili e spazi interni, ad eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Quando dura il bonus facciate?
L’agevolazione del Bonus Facciate e balconi può essere richiesta per tutti i lavori eseguiti sulle facciate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Le indiscrezioni che ci giungono dal Governo, fanno risultare molto probabile una proroga a tutto il 2021.
Quali sono le zone A e B per il Comune dove è permesso usufruire del Bonus Facciate e Balconi?
Il Bonus Facciate non è permesso in tutte le zone. Non tutti i quartieri quindi potranno usufruire di questa agevolazione fiscale.
Il bonus copre solo specifici lavori (e questi abbiamo già avuto modo di elencarli) e inoltre è attivabile solo su determinate aree dei comuni; le Zone A e le Zone B.
Le zone A e B, in cui è possibile richiedere il bonus facciate sono quelle individuate secondo il dettame del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici numero 1444 del 2 aprile 1968.
Nelle zone A sono compresi gli agglomerati urbani con caratteristiche di:
- carattere storico;
- artistico;
- o particolare pregio ambientale.
Le zone B, previste dal Decreto Ministeriale, invece comprendono tutte le parti, diverse dalle zone A, di un territorio comunale totalmente o parzialmente edificate.
Sono quindi escluse le zone C, che, decreto alla mano, sono tutte quelle aree che risultano a minore densità abitativa.
Fonte: Agenzia Delle Entrate
6 commenti per "Bonus facciate e balconi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate"
E’ una cooperativa edilizia abitativa tipo indivisa nata nel 1901 a contributo erariale, con divieto di vendere alloggi. Sono circa 1.300 soci abitanti in 11 quartieri ecc. Nel consiglio ci sono persone di malaffare; hanno richiesto il Bonus 110% e vogliono fare pagare “i balconi” ai soli soci abitanti nel quartiere di Via A, Costa a Novate Milanese (MI). Cosa dobbiamo fare per tutelarci da questi ladrocini ? che cosa prevede esattamente il Bonus 110% per dei normali balconi ?
Buongiorno, si tratta di una situazione che deve essere analizzata nel dettaglio con un ingegnere. Cordiali saluti.
I balconi delle facciate sottoposte al cappotto termico , ancorchè anch’essi coibentati ( rifacimento piano di calpestio ecc ecc ) rientrano nella agevolazione prevista del 110% ?
Molte grazie. Cordiali saluti
Gentile Antonio, in base a quanto riportato nelle FAQ del MEF (Versione III aggiornata al 24 novembre 2020): “Se i lavori di coibentazione ammessi al Superbonus 110% riguardano anche i balconi, i relativi
lavori potranno beneficiare del Superbonus 110%, così come quelli necessari al loro ripristino (per esempio la ripavimentazione). In caso contrario, se sono presenti tutti i requisiti oggettivi e
soggettivi, per i balconi potrebbe trovare applicazione il bonus facciate al 90%”. Cordiali saluti.
Buonasera, se a piano primo ho un arretramento della parete di circa un metro, che va a creare quindi una loggetta, posso solo intonacare la parete arretrata (poichè visibile da strada) e non posso intervenire sulla pavimentazione della loggetta, poichè non aggettante?
E se oltre alla loggetta ho anche un piccolo balcone (ad es profondo 80 cm), posso solo sostituire il pavimento della quotaparte aggettante ?
Grazie
Buongiorno Tonio, trattandosi di una casistica particolare le suggeriamo di rivolgersi ad un tecnico abilitato, ad esempio un geometra, affinché verifichi la Sua situazione. Cordiali saluti.