Bonus facciate 2020: come funziona? La guida dell’Agenzia Entrate

Bonus facciate 2020: come funziona? La guida dell’Agenzia Entrate

Il Bonus facciate consiste in una detrazione Irpef e Ires relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti. Nello specifico, la Legge di bilancio 2020 ha stabilito quali tipologie di interventi consentono l’accesso a questa agevolazione, nonché l’ammontare di detrazione spettante.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 e la guida aggiornata Bonus facciate disponibile sul suo sito web, ha fornito chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo.

Lo scopo del Bonus facciate è quello di “incentivare gli interventi edilizi al fine di migliorare il decoro urbano e conservare l’organismo edilizio, rispettando allo stesso tempo gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo inoltre interventi di sviluppo dell’efficienza energetica degli edifici“. Vediamo adesso come funziona il Bonus facciate 2020.

Qual è la detrazione spettante per il Bonus facciate 2020?

La detrazione prevista per il Bonus facciate 2020 è del 90% ed è calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Può essere fatta valere sia ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia dell’imposta sul reddito delle società (IRES). La detrazione si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

La detrazione viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo “da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda“.

Rispetto alle altre agevolazioni sulla casa, il Bonus facciate non prevede dei limiti massimi di spesa.

Quali soggetti possono accedere al Bonus facciate?

Il comma 219 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2020 stabilisce che:

le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento»

I soggetti che possono accedere alla detrazione sono tutti i contribuenti residenti e non residenti in Italia, che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

Tra questi vi rientrano:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Sono invece esclusi, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, quei soggetti che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Quelli che, invece, sono titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ma possiedo anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possono utilizzare il Bonus facciate in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Quale titolo devono avere i beneficiari

Come riportato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti beneficiari devono, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori:

  • possedere l’immobile in base ad un titolo idoneo, quale proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento;
  • detenere l’immobile in forza di un contratto di locazione, anche finanziaria o di comodato, regolarmente registrato, e aver ricevuto da parte del proprietario il consenso ad eseguire i lavori.

Posso accedere alla detrazione anche:

  • familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, a patto che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori e siano intestatari dei bonifici;
  • promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a patto che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile;
  • chi esegue i lavori in proprio in riferimenti solo alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.

Quali tipologie di interventi rientrano nel Bonus facciate 2020?

La Legge di bilancio 2020 individua le tipologie di interventi che danno diritto al Bonus facciate 2020. Tra questi rientrano gli interventi finalizzati al recupero o restauro, compresa la sola pulitura o tinteggiatura, della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Gli edifici oggetto degli interventi devono rientrare all’interno delle zone A o B (decreto ministeriale n.1444/1968), oppure in zone a queste assimilabili in base a quanto disposto dalla normativa regionale e dai regolamenti edilizi comunali. Inoltre, tale assimilazione deve risultare da certificazioni urbanistiche.

Come anticipato, gli interventi devono essere destinati al “recupero o restauro” della facciata esterna, da effettuare su strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione, inoltre, spetta anche per:

  • le spese relative all’acquisto dei materiali, alla progettazione e alle altre prestazioni professionali connesse e richieste dal tipo di lavori;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

Nell’agevolazione non rientrano, quindi, gli interventi riguardanti edifici ancora in costruzioni oppure gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, “compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (art. 3, c. 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Inoltre, sono escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, ad eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Gli interventi di efficienza energetica che rientrano nel Bonus

Quando gli interventi non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma sono influenti anche da un punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per essere idonei al Bonus facciate devono soddisfare:

  • i “requisiti minimi” indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015;
  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Adempimenti e modalità di pagamento

Per beneficiare del bonus facciate tutte le spese di cui abbiamo parlato fino a ora devono essere “documentate” dal contribuente.

I soggetti IRPEF non titolari di reddito d’impresa sono, infatti, tenuti a:

  1. effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  2. indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile (individuabili attraverso una visura catastale) e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Tale adempimento non è richiesto per gli interventi di efficienza energetica.

A questi si aggiungo poi tutta una serie di adempimenti e documenti da conservare ed esibire in caso richiesta degli uffici, come ad esempio le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute, la ricevuta del bonifico di pagamento e le abilitazioni amministrative o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la copia della domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti), le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, ecc..

I soggetti IRPEF e IRES titolari di reddito di impresa, invece, non sono tenuti a pagare con bonifico bancario o postale, in quanto il momento di effettivo pagamento non ha rilevanza per questa tipologia di reddito.

Altri adempimenti da seguire

Nella Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 dell’Agenzia Entrate viene specificato, inoltre, che solo per gli interventi che influiscono dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono essere applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti decreto 19 febbraio 2007.

Inoltre, entro 90 giorni dalla fine dei lavori dovrà essere inviata all’Enea, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.

Per ulteriori approfondimenti vi invitiamo alla lettura della Guida Bonus Facciate dell’Agenzia delle Entrate.

 

Legal Service Specialist in VisureItalia®

Legal Service Specialist – Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia® ricopro il ruolo di Legal Services Specialist e coordino le attività del team di visuristi operativi in tutti gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia. Su SmartFocus condivido le mie conoscenze per facilitare l’accesso alle banche dati pubbliche e ai Pubblici Registri in particolare.

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2 commenti per "Bonus facciate 2020: come funziona? La guida dell’Agenzia Entrate"

  • ottavio monterastelli ha detto:

    Smerigliatura di elementi di marmo, quali soglie, bancali e cornici finestre rientrano nel bonus facciate oppure le spese per questi ripristini devono essere sostenute dai proprietari degli appartamenti?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Ottavio, dalla lettura della Guida dell’Agenzia delle Entrate sembrerebbe che tali interventi non siano compresi. Le suggeriamo di chiedere conferma all’ingegnere che si sta occupando del coordinamento di tali lavori. Cordiali saluti.

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