Beneficio della non menzione della condanna nel Casellario Giudiziale: quando può essere concesso?

Avere la “fedina penale sporca” comporta difficoltà a reinserirsi nella vita sociale e nel lavoro poiché ci possono essere dei pregiudizi nei confronti del passato della persona. Per questo motivo nasce l’istituto del beneficio della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale. Vediamo in cosa consiste e in quali casi di applica.
INDICE:
A cosa serve il casellario giudiziale
Il Casellario Giudiziale ha il compito di registrare tutti i provvedimenti di condanna in materia penale, civile ed amministrativa nonché i carichi pendenti a carico di persone fisiche e giuridiche.
L’Ufficio del Casellario Giudiziale, istituito in ogni Procura della Repubblica, rilascia il certificato del casellario giudiziale (art. 24 T.U.), un documento in cui sono riportati i provvedimenti penali, civili e amministrativi di un soggetto. Nello specifico, nel certificato sono contenuti i provvedimenti:
- in materia penale, cioè quelli di condanna definitivi e quelli riguardanti all’esecuzione penale;
- relativi alla capacità della persona, ovvero interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno;
- riguardanti i fallimenti, non più iscrivibili dal 1°gennaio 2008;
- di espulsione e i ricorsi avverso questi.
Prima del 26 ottobre 2019, esistevano 3 tipologie di certificato del casellario giudiziale: generale, civile e penale. Successivamente a questa data, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 122/2018, è stato introdotto un unico certificato del casellario giudiziale che riassume gli ex certificati penale e civile (artt. 25 e 26 T.U.).
La richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere fatta dal diretto interessato oppure da una persona da lui delegata, dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi se il certificato è necessario per lo svolgimento dei loro compiti, dall’autorità giudiziaria penale che provvede direttamente alla sua acquisizione e dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.
Che differenza c’è tra visura e certificato del casellario giudiziale?
Le differenze tra visura e certificato del casellario giudiziale riguardano prima di tutto il fatto che la prima è anonima. Nella visura non vengono riportati, quindi, il nominativo e i dati anagrafici della persona ma solo un numero progressivo di riferimento. Inoltre, nella visura sono riportate anche le sentenze, penali e civili, emesse a carico di una persona ma con i benefici di non menzione della condanna. Nella visura, a differenza del certificato, sono contenuti maggiori dati e informazioni, tuttavia è priva della validità ad uso legale in quanto non vengono apposte le marche da bollo.
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
VISURA CASELLARIO GIUDIZIALECosa è la non menzione della condanna
Come anticipato, nel certificato del casellario sono riportati i provvedimenti penali ma ci possono essere alcune condizioni in cui una condanna non viene menzionata.
Per approfondire questo discorso è necessario fare rifermento all’art. 175 del Codice Penale che tratta proprio la “Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale”.
Secondo questa disposizione, il Giudice, fatte le sue valutazioni sulla gravità del reato secondo i criteri stabiliti dall’art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Questo non significa che la condanna non è iscritta nel Casellario, ma solo che non è annotata sul certificato del casellario giudiziale e che, quindi, non è visibile per chi richiede questo documento.
Quando si può beneficiare della non menzione di condanna nel certificato del casellario giudiziale
Il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale può essere concesso se, con una prima condanna, è inflitta, alternativamente, una pena:
- detentiva non superiore a due anni di reclusione;
- pecuniaria non superiore a 516,00 euro.
- detentiva non superiore a due anni ed una pecuniaria che, ragguagliata come stabilito dall’art. 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
La non menzione della condanna non è una vera e propria causa di estinzione della pena. Deve essere intesa piuttosto come una sospensione, a tempo indeterminato, di un effetto della pena. Infatti, qualora il condannato commetta successivamente un delitto, il beneficio di non menzione nel casellario giudiziale verrà revocato di diritto.
La riabilitazione e la non menzione della condanna
Oltre alla non menzione della condanna, è stato previsto anche un altro istituto che consente proprio di “ripulire la fedina penale”. Si tratta della riabilitazione, prevista dall’art. 179 del Codice Penale, secondo la quale al verificarsi di precise condizioni, il Giudice può ordinare la cancellazione dei dati al Casellario Giudiziale.
Il sopraccitato articolo stabilisce, infatti, che: “La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell’art. 99.Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro“.
Fonti: Codice Penale, Giustizia.it, Brocardi.it
4 commenti per "Beneficio della non menzione della condanna nel Casellario Giudiziale: quando può essere concesso?"
Buongiorno sono dipendente pubblica assunta a tempo indeterminato tramite concorso.. ho un presente penale risalente al 2015 con patteggiamento e pena infeririore ai 2 anni….che io non ho autocertificato nella dichiarazione sostitutiva al momento dell’assunzione…ma la dichiarazione sostitutiva dice che non dovevo certificare la pena con patteggiamento….a oggi loro hanno il mio casellario giudiziale con la mia condanna scritta….cosa rischio? Mi chiedono di richiedere il casellario alla procura di persona che probabilmente la pena non dovrebbe comparire….cosa rischio? Il licenziamento sono molto preoccupata..
Buongiorno Sonia, se la dichiarazione sostitutiva non richiedeva di indicare la pena patteggiata, potrebbe non aver commesso alcuna irregolarità. Le consigliamo di richiedere il casellario aggiornato per verificare se la condanna risulta ancora presente. Può farlo anche online cliccando su questo link: https://www.visureitalia.com/it/certificati-casellario-giudiziale-tribunale/171-certificato-penale-casellario-giudiziale.html
Per una valutazione più approfondita dei possibili rischi, le suggeriamo di consultare un legale. Cordiali saluti.
Buongiorno, per prima cosa ringrazio la redazione per questo utile articolo e colgo l’occasione per fare una domanda. Ho visto in questo articolo
https://www.torinoggi.it/2020/08/17/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/casellario-giudiziale-cose-a-cosa-serve-come-e-quando-richiederlo.html
che si puo’ tradurre il casellario giudiziale da una società privata, e vorrei sapere se la traduzione sarà riconosciuta dall’ufficiale della questura.
Grazie
Leonardo
Buongiorno Leonardo, certo il certificato del casellario giudiziale può essere tradotto in una lingua estera ma la traduzione deve essere legalizzata presso il Tribunale ed il traduttore deve essere un perito riconosciuto dal Tribunale. Se avesse necessità, possiamo fornirle la traduzione del certificato legalizzata in qualunque lingua. Può inviare una email a certificati@visureitalia.com per maggiori informazioni ed un preventivo di spesa o può semplicemente contattarci telefonicamente al Numero Verde 800171035.