Per i B&B nei palazzi serve l’approvazione del condominio

Per i B&B nei palazzi serve l’approvazione del condominio

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza sulla possibilità di aprire un B&B nel palazzo condominiale.

b&b nel condominio

B&B nei palazzi: la sentenza

Dopo essersi dimostrata più volte favorevole alla possibilità di aprire un B&B all’interno di un condominio, la Corte di Cassazione sembra essere ritornata sui suoi passi. Con la recente sentenza n. 109 del 7 gennaio 2016 ha disposto che non si può destinare un appartamento ad attività alberghiera, affittacamere o utilizzi similari se il regolamento di condominio vieta destinazioni di uso diverse da quella abitativa.

Il motivo? Per la Cassazione le attività di affittacamere, servizio alberghiero e bed and breakfast sono assimilabili tra di loro e sono tutte incompatibili con la destinazione di un appartamento condominiale ad uso abitativo. La conseguenza è che qualora il regolamento contrattuale di condominio vieti ai condomini altri utilizzi differenti rispetto a quello abitativo del proprio appartamento non sarà possibile intraprendere nessuna delle menzionate attività, fermo restando il consenso unanime di tutti i condomini di autorizzare il condomino anche in presenza del divieto.

Con il precedente orientamento, invece, la corte di Cassazione ammesso senza restrizioni l’attività di bed and breakfast e affittacamere, ritenendo che tali attività non comportassero un mutamento della destinazione d’uso degli immobili utilizzati come civile abitazione. L’apertura e l’avvio di tali attività non erano subordinate neanche all’approvazione dell’assemblea condominiale. Si tratta di un cambiamento di rotta salutato positivamente dagli albergatori, che guardano la crescita dei b&b nei palazzi senza regole e controlli con preoccupazione.

Attività di Bed and Breakfast nel condominio

Come deve essere svolta l’attività di bed and breakfast quando è ammessa dal condominio? Deve ovviamente svolgersi nel rispetto delle regole di pacifica convivenza condominiale e non deve dar luogo ad immissioni superiori alla normale tollerabilità o che comportino disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. In mancanza, sarà possibile agire ex art. 844 c.c. quando rumori e altre immissioni superino la normale tollerabilità.

D’altro canto, per la stessa attività di b&b c’è bisogno di rispettare dei requisiti legati alla qualità dell’alloggio. Purtroppo, non sempre gli appartamenti hanno i requisiti minimi richiesti per garantire un’efficiente e opportuna ospitalità. Il regolamento richiede che:

  • le camere abbiano una superficie minima di 8 metri quadrati per utente, di 24 metri quadrati se le persone che richiedono ospitalità sono due, di 20 metri quadrati per tre utenti
  • siano arredate in modo tale da consentire il pernotto e la prima colazione.

Tra i requisiti dal punto di vista della durata occorre ricordare il limite di non esercitare l’attività di bed and breakfast per tre mesi l’anno (anche non consecutivi) e l’obbligo di mettere a disposizione degli ospiti un massimo di tre camere per un totale di sei posti letto.

Se l’attività è esercitata sforando dai predetti limiti occorrerà mettere in piedi una struttura di affittacamere che prevede sotto il profilo degli adempimenti amministrativi e fiscali un maggior rigore. Comunque sussiste l’obbligo per il proprietario di comunicare le generalità degli ospiti alle autorità di Pubblica Sicurezza.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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2 commenti per "Per i B&B nei palazzi serve l’approvazione del condominio"

  • gianni bottini ha detto:

    la spigazione è ottimale per uno non adetto ai lavori, vi volevo chiedere se il donante e morto da 6 anni , la rimanenza del patrimoni ereditario puo essere rivalutato grazie

    • Redazione ha detto:

      Gent.mo sig. Bottini, la questione della attribuzione del valore ai beni, se allo stato attuale o rivalutato, è molto discussa in Giurisprudenza. Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza n. 12919/2012) che ha stabilito, in applicazione delle norme del Codice, che il valore si calcola al momento del decesso del de cuius. La Cassazione ha ribadito che il valore si calcola secondo il principio “nominalistico”, senza considerare la svalutazione intervenuta nel tempo.

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