Barriere architettoniche nei condomini: come comportarsi?

Barriere architettoniche nei condomini: come comportarsi?

Chi amministra un condominio sa bene che i lavori di abbattimento barriere architettoniche nei condomini fanno nascere sempre problemi e discussioni. Installare un monta scale o un ascensore che possa risolvere i problemi di accesso dei condomini disabili non è mai una procedura priva di rischi.

Con quale maggioranza devono essere approvati i lavori? Come devono essere ripartiti i costi? Come comportarsi se alcuni condomini, apertamente, dichiarano di dissociarsi?

Tre semplici quesiti che fanno comprendere come l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno di un condominio sia una materia da esperti condominiali.

I lavori di abbattimento barriere architettoniche in condominio suscitano sempre problemi e polemiche. Linee guida e procedure per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In questo articolo scoprirai:

  1. Lavori di abbattimento barriere architettoniche.
  2. Maggioranza richiesta per l’abbattimento barriere architettoniche in condominio.
  3. Lavori approvati dall’assemblea. Come procedere?
  4. L’Assemblea non approva! Come comportarsi in questo caso?

Lavori di abbattimento barriere architettoniche.

Gli interventi di abbattimento barriere architettoniche sono dei lavori fondamentali per dare a tutti i condomini, la possibilità di vivere nel pieno diritto di proprietà.

Agevolare la rimozione degli ostacoli strutturali dai condomini è un’attività favorita dalla stessa Carta Costituzionale che all’articolo 3 sancisce il diritto inalienabile all’uguaglianza dei cittadini.

Uguaglianza che, in materia condominiale, può essere raggiunta solo rimuovendo gli ostacoli strutturali dagli immobili.

Un concetto, quella dell’uguaglianza dei cittadini all’interno degli immobili condominiali, che il legislatore ha cercato di regolare emanando diverse normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nei condomini.

Oggi in Italia, realizzare questo tipo di lavori non è più un impresa insormontabile. Installare nel condominio un monta scale per permettere alla signora disabile dell’ultimo piano di accedere alla sua casa non richiede più maggioranze di voto particolari o di affrontare divieti spesso inspiegabili.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo ora d’indicare esattamente cosa la Legge stabilisce o consente in materia di abbattimento barriere architettoniche.

Maggioranza richiesta per l’abbattimento barriere architettoniche in condominio.

La domanda deve nascere direttamente dal condomino interessato a vedere eseguire i lavori di abbattimento. Il condominio che ha la necessità di fare eseguire lavori particolari deve fare richiesta all’amministratore di condominio di convocare l’assemblea condominiale per deliberare sull’esecuzione di tali opere.

La domanda, a cui l’amministratore deve dare seguito entro 30 giorni, deve indicare nei dettagli il contenuto dei lavori richiesti e le precise modalità di svolgimento. La delibera per essere approvata deve passare con almeno il cinquanta per cento più uno dei votanti interventi alla riunione (maggioranza dei presenti), a patto però che i presenti all’assembla di condominio rappresentino, a loro volta, almeno la meta del valore dell’edificio, ossia almeno 500 millesimi.

Lavori approvati dall’assemblea: come procedere?

Nel caso l’assemblea dei condomini approvi con almeno il 50% + 1 dei voti dei presenti, la richiesta d’innovazione è considerata approvata e il costo dei lavori di eliminazione delle barriere architettoniche sarà ripartito obbligatoriamente tra tutti i condomini a seconda dei rispettivi millesimi, anche dei condomini dissenzienti.

L’assemblea non approva: come comportarsi in questo caso?

Diverse sensibilità e diversi interessi potrebbero portare l’assemblea condominiale a non approvare la richiesta per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. In questo caso il disabile che ha fatto la richiesta, può sempre avviare i lavori a sue spese se questi possono essere facilmente rimossi.

In linea generale comunque, l’unico divieto che deve guidare l’azione di un condomino che volesse far eseguire i lavori a sue spese è quello di non “arrecare pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell’edificio”.

Nell’eventualità che si proceda in autonomia, il disabile (o il soggetto che ne esercita la tutela o la potestà) non deve neppure comunicare all’assemblea sul tipo dei lavori che vuole far eseguire e non deve neppure richiedere il consenso agli altri condomini, a patto che non alteri la destinazione della cosa comune e non impedisca agli altri di farne parimenti uso.

 

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