Quali sono i requisiti e i termini dell’azione di riduzione?

Quali sono i requisiti e i termini dell’azione di riduzione?

L’azione di riduzione è il mezzo legale che tutela gli eredi legittimi lesi della quota di eredità a loro dovuta secondo la legge. Ma quando si applica e in quali termini? Facciamo chiarezza sul tema nel nostro ultimo articolo.

In questo articolo scoprirai:

  1. Come funziona l’azione di riduzione?
  2. Esempio di azione di riduzione
  3. Quando chiedere la quota di legittima?
  4. Azione di riduzione e donazione

Come funziona l’azione di riduzione?

Possono ricorrere all’azione di riduzione i legittimari lesi dalla loro quota di legittima dopo la disposizione dell’eredità da parte del testatore. L’articolo 553 del Codice Civile, infatti, stabilisce che:

quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati“.

Ciò significa che quest’azione consente di reintegrare la quota di legittima rendendo parzialmente o integralmente invalidi gli atti che hanno causato la lesione della stessa. Ricordiamo, inoltre, che la quota di legittima è la porzione di eredità riservata ai legittimari e della quale l’autore del testamento non può liberamente disporre.

Come avviene esattamente?

In base alla fase al soggetto contro il quale si intraprende, tale azione si suddivide in tre passaggi:

  • viene dichiarata l’inefficacia totale o parziale delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;
  • si attua un’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, per far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati;
  • si procede con l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, che prevede le stesse finalità del caso precedente.

Esempio di azione di riduzione 

Mettiamo il caso che uno o più eredi ritengono di aver ricevuto meno di quanto spetti loro per legge. Magari perché il defunto ha disposto dei propri beni tramite testamento, favorendo alcuni eredi e lasciando agli altri dei altri beni di valore inferiore. Oppure perché un figlio ha ricevuto dei beni in donazione quando il genitore era ancora in vita e non può pretendere ulteriori diritti sull’eredità.

In una situazione simile, l’erede leso dalla propria quota di legittima può agire in giudizio per ripristinare quella parte di eredità tramite un’azione di riduzione.

Quanto tempo ci vuole per legge a chiedere la quota di legittima?

Di norma, l’erede legittimario può tutelare i propri diritti sulla successione citando in tribunale, entro dieci anni, gli altri eredi o soggetti che hanno beneficiato del patrimonio del de cuius. Per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione, questa varia a seconda che la lesione della quota di legittima derivi da disposizioni nel testamento o da donazioni in vita da parte del de cuius.

Riassumendo, il termine di dieci anni decorre:

  • dall’apertura della successione se la lesione della quota legittima deriva da donazioni;
  • dall’accettazione dell’eredità se la lesione proviene da disposizioni testamentarie.

E se l’erede tenuto alla restituzione del bene lesivo della legittima lo ha venduto o donato a terzi? In questo caso i legittimari possono agire contro questi ultimi per chiedere la restituzione dei beni immobili o beni mobili registrati soltanto se:

  • non sono passati 20 anni dal momento della trascrizione della donazione;
  • la sentenza di riduzione contro il donatario è definitiva;
  • il patrimonio del donatario non basta a soddisfare le pretese dei legittimari;
  • il terzo acquirente non ha versato il corrispondente in denaro del bene da restituire.

Azione di riduzione e donazione

A volte capita che la quota legittima venga lesa da un atto di donazione quando il defunto era ancora in vita. Ad esempio quando il de cuius dona a una persona esterna all’asse ereditario poiché non è in buoni rapporti con i figli o il coniuge.

Anche in un’eventualità simile gli eredi legittimi possono far valere i propri diritti con un’azione di riduzione. L’articolo 559, a questo proposito, stabilisce che le donazioni si riducano a partire dall’ultima poi andare alle anteriori. Tale riduzione delle donazioni, quindi, risulta essere subordinata all’incapienza del patrimonio ereditario.

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Ho conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione e un Master in Digital Marketing. Attualmente ricopro il ruolo di Content Marketing Specialist presso VisureItalia® e aiuto i lettori del blog SmartFocus a restare sempre aggiornati sulle novità in ambito fiscale, tributario ed economico.

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4 commenti per "Quali sono i requisiti e i termini dell’azione di riduzione?"

  • Stefano ha detto:

    Grazie della risposta, ciò che vorrei capire è se tutti gli eredi legittimi decidono di nn fare la collazione dei beni donati e di ottenere solamente le quote che prevengono per successione. Faccio un esempio: se un genitore dona un immobile o una somma di denaro a un figlio e nulla alla moglie al momento della successione se per la moglie va bene può anche dividersi equamente ciò che rimane nella successione cioè il residuo senza che si applica la collazione nei confronti del donatario ?cioè se in successione vi sn 50k da dividersi equamente con il figlio senza andare a inserire la
    Donazione fatta in vita dal decuius

    • Redazione ha detto:

      Gentile Stefano, siamo spiacenti non poterla aiutare ulteriormente, in quanto per ottenere una risposta precisa al suo quesito piuttosto specifico è necessario richiedere la consulenza di un notaio. Cordiali saluti.

  • Stefano ha detto:

    Salve che differenza c’è praticamente tra azione di riduzione e collazione ?lèggevo dell obbligo di eseguire la collazione , ma se nella successione gli eredi sn d’accordo tra di loro a nn eseguire la collazione ma dividersi i beni residui che cadono in successione si può fare senza vedere le donazioni ?nel caso ci dovesse essere la collazione che sia in natura o imputazione ci vuole per forza il notaio ? Cioè mica l erede può fare i calcoli da solo ?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Stefano, le suggeriamo di verificare che non vi siano altri eredi legittimi che potrebbero rivendicare la propria quota di legittima e, successivamente, procedere con l’atto di divisione rivolgendosi ad un notaio. Cordiali saluti.

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