Avviso di accertamento: come rateizzare ed effettuare il pagamento

Avviso di accertamento: come rateizzare ed effettuare il pagamento

Tra i compiti istituzionali affidati all’Agenzia delle Entrate rientra l’attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti. Questa attività ha come scopo quello di contrastare i comportamenti fiscalmente non corretti, nonché favorire l’adempimento spontaneo del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate si serve di diversi strumenti di controllo per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari. Tra questi rientrano: i controlli attraverso le dichiarazioni fiscali, gli inviti al contraddittorio e i questionari, le attività istruttorie esterne, le indagini finanziarie, l’attività di tutoraggio nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione, ecc..

Cosa è l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate

Dalle attività di controllo effettuate Agenzia delle Entrate spesso derivano variazioni delle posizioni reddituali dei contribuenti. In questo caso il contribuente viene portato a conoscenza di quanto avvenuto attraverso un’avviso di accertamento, ovvero un atto mediante il quale l’Ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale.

Di seguito analizzeremo l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che non va confuso con l’avviso di accertamento catastale.

L’avviso di accertamento deve essere emanato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente nei confronti del contribuente e deve riportare, a pena di nullità, la motivazione della pretesa, le maggiori imposte dovute, le sanzioni. In particolare, come riporta lo stesso sito dell’Agenzia delle Entrate, deve indicare:

  • gli imponibili accertati e le aliquote applicate
  • le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta
  • l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento
  • le modalità e il termine del pagamento
  • l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.

L’esecutività dell’avviso di accertamento

La Legge n. 111 del 15 luglio 2011 ha stabilo che a partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate sono esecutivi. La loro esecutività inizia una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Devono riportare espressamente l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

L’art. 29 del decreto legge n. 78/2010 stabilisce inoltre che gli avvisi devono contenere “anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602“.

L’intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

Come procedere dopo aver ricevuto un avviso di accertamento

Il contribuente, una volta ricevuta la notifica di un avviso di accertamento, ha la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni in caso di rinuncia alla presentazione del ricorso. L’acquiescenza è l’accettazione dei contenuti dell’atto ed il pagamento delle somme dovute. Essa comporta, appunto, la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, a patto che il contribuente:

  • rinunci a impugnare l’avviso di accertamento
  • non presenti l’istanza di accertamento con adesione
  • provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Se il contribuente ha ricevuto l’avviso di accertamento senza che questo fosse preceduto dall’invito al contraddittorio, può richiedere all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate la formulazione della proposta di accertamento con adesione. In questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

I pagamenti in caso di acquiescenza

In caso di acquiescenza, le somme dovute possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione. In base al tipo di tributo può essere utilizzato il modello F24 o il modello F23.

Se viene scelto il pagamento rateale, a partire dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata, sono dovuti anche gli interessi calcolati sull’importo delle rate successive.

La quietanza dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata dal contribuente all’Ufficio entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata .

La rateizzazione dell’accertamento con adesione

Anche per quanto riguarda l’accertamento con adesione, il versamento delle somme dovute può essere effettuato, a seconda del tipo di imposta, tramite i modelli di versamento F24 o F23.

Il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento in:

  • unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
  • forma rateale con un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo. In caso di somme dovute superiori ai 50.000 euro sono invece previste massimo 18 rate trimestrali. In entrambi i casi, la prima deve essere versata sempre entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

Gli interessi sull’importo delle rate successive sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata il contribuente deve far pervenire all’Ufficio la quietanza.

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23).

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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10 commenti per "Avviso di accertamento: come rateizzare ed effettuare il pagamento"

  • Luigia dellolio ha detto:

    Buongiorno ho ricevuto un accertamento imu e vorrei sapere come posso ratwizzarlo la ringrazio buona giornata

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Luigia, le suggeriamo di rivolgersi presso l’ufficio indicato nell’avviso di accertamento per chiedere delucidazioni in merito alle modalità da seguire per la dilazionarne del pagamento. Cordiali saluti.

  • Pietro ha detto:

    Ho ricevuto un accertamento il 09/05/2022 per un errore nel cu 2020(relativa all’anno 2019) , essendo fuori termine , vorrei sapere sé e possibile rateizzarla ?abito vicino una sede provinciale dell’agenzia delle entrate. Sé si può fare posso andare da loro per i modelli F24 di pagamento ?
    Saluti Pietro

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Pietro, può utilizzare l’applicazione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate che le permetterà di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24. Nel caso non riuscisse ad accedere online, può rivolgersi all’Ufficio provinciale competente per aver conferma sugli importi da versare. Cordiali saluti.

  • Amintore Stocchetti ha detto:

    Buonasera, chiedo cortesemente se è possibile rateizzare il pagamento di un accertamento dopo aver perso il ricorso in 2° grado.

    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Amintore, in merito a questioni relative al contenzioso tributario le suggeriamo di rivolgersi direttamente agli uffici dell’Agenzia Entrate, i quali sapranno fornirle informazioni in merito alla Sua specifica situazione. Cordiali saluti.

  • MAURIZIO ha detto:

    Volevo un chiarimento sulla rateazione dell’avviso di accertamento, in effetti le rate vanno autoliquidate, oppure, bisogna recarsi all’Ufficio competente(in questo caso agenzia entrate) per la liquidazione delle rate.
    Ringrazio anticipatamente.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maurizio, in merito al Suo quesito le suggeriamo l’utilizzo della applicazione presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione Tutti i Servizi – Pagamenti) che le permetterà di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24. Nel caso non riuscisse ad accedere online, le consigliamo di rivolgersi presso L’Ufficio provinciale competente per aver conferma sugli importi da versare. Cordiali saluti.

  • sandro ha detto:

    Buongiorno,ho ricevuto un accertamento per un bollo auto e volevo rateizzare la somma, vorrei saper quindi come rateizzarla.
    grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Sandro, deve verificare se la regione in cui vive ha previsto la rateizzazione del bollo auto. Solitamente sui siti web delle regioni è indicata la procedura da seguire. Cordiali saluti.

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