Autocertificazione certificato penale: scarica il modello

Autocertificazione certificato penale: scarica il modello

Il certificato penale rientra tra i documenti che possono essere autocertificati nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi. Ecco un approfondimento sull’autocertificazione del certificato penale completo di modello in word scaricabile gratis. 

Il certificato penale, come previsto dagli artt. 3 e 25 D.P.R. 313/2002, riporta le iscrizioni del Casellario Giudiziale riferite ad un determinato soggetto. Le informazioni contenute in questo documento possono essere autocertificate dall’interessato in sostituzione del certificato emesso dall’Ufficio del Casellario Giudiziale.

Quali documenti possono essere autocertificati

Abbiamo già affrontato il tema della dichiarazione sostitutiva definendone i campi di utilizzo e le tipologie. Prima di affrontare il caso specifico dell’autocertificazione del certificato penale rivediamo brevemente in cosa consiste la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione ai certificati rilasciati dalla P.A., dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall’interessato. Questo è possibile dal 1° gennaio 2012, data a partire dalla quale i certificati rilasciati ai privati non possono essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi. A stabilirlo è stato l’art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, secondo il quale tutte le certificazioni devono riportare, a pena di nullità, la seguente dicitura:

A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)“.

L’art. 40 D.P.R. 28/12/2000 e successive modificazioni

La norma ha l’obiettivo di promuovere l’uso dell’autocertificazione da parte dei privati. Nello specifico è il comma 1 dell’art. 40 D.P.R. 445/2000, modificato poi dall’art. 15 della Legge 183/2011, a prevedere che “nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47” dello stesso D.P.R. 445/2000, ovvero dalle cosiddette autocertificazioni.

L’autocertificazione ha quindi lo stesso valore e durata di validità dei certificati. Il cittadino non deve più richiedere, ad esempio, certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, l’emissione della carta di soggiorno, la concessione di cittadinanza italiana, ecc.. Il cittadino deve solamente presentare idonea autocertificazione al posto del tradizionale certificato.

Autocertificazione certificato penale: come farla?

Sempre nel D.P.R. 445/2000, all’articolo 46, tra gli stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovati mediante autocertificazione ci sono:

  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

Questo significa che i fatti e le qualità personali oggetto del certificato penale possono essere autocertificati dall’interessato in sostituzione del certificato emesso dall’ufficio del Casellario Giudiziale. L’autocertificazione del certificato penale è quindi possibile, anche in questo caso, dal 1° gennaio 2012.

Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, a meno che non esista un’accordo fra le parti, o con l’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Per questo motivo rimane la possibilità di rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale ad uso privato.

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio, per cui anche l’autocertificazione certificato penale avrà tale durata.

Le autocertificazioni non veritiere

Il soggetto dichiarante è responsabile di quanto riportato nell’autocertificazione. Deve essere quindi consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 46 DPR n. 445/00. Qualora emerga inoltre la non veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Per essere sicuri quindi che quanto dichiarato corrisponda perfettamente al vero, è possibile prendere visione di tutte le iscrizioni a carico del dichiarante esistenti presso il Casellario Giudiziale. Se non si ha quindi la necessità di un certificato penale, è possibile però richiedere una visura. Questa non ha efficacia certificativa, ma consente comunque un controllo da parte dell’interessato dell’esattezza delle iscrizioni a suo nome. Questo tipo di visura è richiedibile anche online ed è possibile ricevere un preventivo scrivendo a certificati@visureitalia.com.

Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute infatti ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni ricevute.

Scarica il modello in word dell’autocertificazione certificato penale

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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4 commenti per "Autocertificazione certificato penale: scarica il modello"

  • Nonso ha detto:

    Salve,nel 2021 ho avuto una denuncia,ho fatto il 335 nel 2022 è risulta nullo ,carico pendente e casellario,nullo tutto.
    Ora devo fare un autocertificazione dove mi chiede anche se sono indagata?Posso mettere No?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno, il certificato ai sensi dell’art. 335 c.p.p. consente di sapere a che punto è il procedimento penale iscritto a seguito di una denuncia o querela. Se in questo non è riportato nulla, non dovrebbe essere indagata. Per una conferma le suggeriamo di chiedere informazioni presso l’ufficio che si occupa dell’emissione di tale certificato. Cordiali saluti.

  • Alex Brunner ha detto:

    Buongiorno, il figlio della mia compagna di vita (entrambi di nazionalità russa) è residente in Italia ininterottamente dal 2009 e dall’asilo fino alla attuale 5a classe di scuola media superiore ha frequentato sempre scuole italiane. In Russia lui è stato solo due mesi in estate nel 2012 a 8 anni dai nonni (ed è difficile che sia incappato in procedure penali a questa età). Adesso lui ha 18 anni e vorrebbe chiedere la cittadinanza italiana, ma dovrebbe inviare al ministero del interno un certificato penale del paese di origine che non vuole fare, in quanto non vuole finire sul Radar dell’amministrazione locale della siberia (la sua contea di nascita), rischiando visto l’attuale situazione in russia, di essere sottoposto a un qualsiasi reclutamento forzato ccon la consequenza che dovrebbe disertare. Perciò chiedo, se l’autocertificazione “assenza di condanne penali” vale anche per questo tipo di documento da produrre.
    Grazie e ts Alex B.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Alex, siamo spiacenti ma non possiamo fornirle informazioni così specifiche. Le suggeriamo di chiedere maggiori chiarimenti presso l’ente che le ha richiesto il documento. Cordiali saluti.

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