Atto notorio per gli eredi: dove si fa in caso di successione?

Atto notorio per gli eredi: dove si fa in caso di successione?

Oltre alla dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, gli eredi del patrimonio del de cuius devono disbrigare una serie di pratiche burocratiche che spesso comportano la presentazione di un atto notorio per successione. Questo documento consente al soggetto che lo sottoscrive di dichiarare chi sono gli eredi di una determinata persona, indicandone i dati anagrafici e il grado di parentela. Vediamo più da vicino a cosa serve esattamente.

INDICE:

  1. Cos’è l’atto notorio?
  2. Che documenti servono per l’atto notorio di successione?
  3. Chi deve fare atto notorio per successione?
  4. Dove si fa un atto notorio per la successione?
  5. Quanto costa agli eredi fare un atto notorio?
  6. Cos’è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà?

Cos’è l’atto notorio?

In alcuni casi specifici, la legge consente di dimostrare determinate circostanze, stato o qualità personali mediante una dichiarazione resa alla presenza di un pubblico ufficiale e due testimoni. Questo documento prende il nome di atto notorio o di notorietà, ossia una dichiarazione resa secondo precise formalità. Più nel dettaglio, si tratta di una dichiarazione fatta in presenza di due testimoni maggiorenni e muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre, l’atto di notorietà prova la veridicità dei fatti svoltisi e la provenienza della dichiarazione dalla persona che l’ha resa. Anche se non fornisce prova legale del contenuto della dichiarazione, poiché il funzionario non è tenuto a verificare che quanto dichiarato corrisponda a verità. Di conseguenza, l’atto notorio diventa una prova legale esclusivamente di quanto che è accaduto, e non dichiarato, davanti al pubblico ufficiale.

Che documenti servono per l’atto notorio di successione?

Vediamo quali sono i documenti richiesti per fare un atto notorio di successione:

  • certificato di morte (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti possono anche presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/28.12.2000),
  • fotocopia della carta di identità degli eredi, del defunto e de due testimoni,
  • dati delle parti e del rapporto di parentela con il defunto,
  • se esiste un testamento, si deve presentare la copia conforme all’originale dell’atto di pubblicazione dello stesso.

Chi deve fare atto notorio per successione?

Qualunque interessato ha la possibilità di richiedere questo servizio. Possono ricevere gli atti notori i soggetti seguenti:

  • notai presenti in tutto il territorio italiano,
  • cancellieri senza vincoli per l’ufficio di appartenenza o competenza territoriale,
  • il sindaco oppure un suo incaricato.

Dove si fa un atto notorio per la successione?

Chi intende presentare un atto notorio deve innanzi tutto decidere dove rivolgersi, se al Tribunale o ad un notaio, per ottenerlo in modo tale da informarsi sulle procedure previste dall’ufficio prescelto.

L’atto notorio reso innanzi al cancelliere, comunque, ha costi decisamente più contenuti, dato che la spesa da sostenere per richiedere l’atto in cancelleria consiste nell’acquisto delle marche da bollo da apporre sulle varie copie dell’ atto notorio. Rivolgendosi al notaio, invece, si dovrà pagare anche la prestazione del pubblico ufficiale.

Quanto costa agli eredi fare un atto notorio?

La spesa da affrontare per richiedere l’ atto notorio in cancelleria consiste nell’acquisto delle marche da bollo da apporre sulle varie copie dell’ atto. Nel caso in cui si richieda l’urgenza, si potrà ritirare l’ atto notorio il giorno stesso insieme ad una maggiore spesa per le marche da bollo. L’atto notorio, quindi, è subordinato al pagamento di una marca da bollo da 16 euro da apporre all’originale, oltre che degli eventuali diritti di segreteria per il ritiro delle copie.

Cos’è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per gli eredi?

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è una dichiarazione sottoscritta per certificare fatti, stati, qualità personali a sua diretta conoscenza, che usa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione con i gestori di servizi pubblici o privati.

Colui che sottoscrive l’atto, pertanto, si assume le responsabilità di quanto dichiara, rispondendo personalmente in casi di dichiarazione falsa o mendace. Nel caso in cui sia rilevata una dichiarazione non veritiera, decadono gli eventuali benefici ottenuti tramite la dichiarazione falsa. Per concludere, si sottolinea che tali dichiarazioni presentano la stessa validità temporale degli atti di notorietà che sostituiscono.

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Legal Service Specialist in VisureItalia®

Legal Service Specialist – Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia® ricopro il ruolo di Legal Services Specialist e coordino le attività del team di visuristi operativi in tutti gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia. Su SmartFocus condivido le mie conoscenze per facilitare l’accesso alle banche dati pubbliche e ai Pubblici Registri in particolare.

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28 commenti per "Atto notorio per gli eredi: dove si fa in caso di successione?"

  • Lidia. ha detto:

    Buongiorno. Zio vedovo senza figli è deceduto nel 2020 e non è stata fatta successione e non esiste un testamento. Come possiamo fare a sapere se il suo C/C aveva un saldo e se è stato chiuso, e come è stato chiuso visto che mio padre, insieme ad una loro sorella, sarebbe erede legittimo e nessuno gli ha fatto firmare nulla?
    Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Lidia, in questo caso gli eredi dovrebbero chiedere informazioni a riguardo presso la banca del de cuiu. Cordiali saluti.

  • Carla ha detto:

    Buongiorno. Vorrei esporre il mio caso e avere un riscontro se possibile. Mio padre è deceduto. A seguito di ciò l’anno scorso io, mia madre e mio fratello abbiamo provveduto a rinunciare all’eredità presso uno studio notarile. Ora gli altri eredi mi chiedono di compilare una “dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (successione legittima)” per poter ritirare una parte dell’eredità di mio padre alle poste. Vorrei chiedere chi deve compilare tale dichiarazione? Noi come rinuncianti non siamo forse ormai esonerati da tutto? Grazie anticipatamente.

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Carla, le suggeriamo di chiedere alla posta se sia sufficiente che uno solo dei rinuncianti all’eredità compili l’atto notorio anche a nome degli altri eredi che hanno presentato rinuncia formale all’eredità. Cordiali saluti.

  • PIERLUIGI ROGGERO ha detto:

    Buongiorno. Vorrei cortesemente avere informazioni circa l’ente p.sso cui presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Nella fattispecie : mio fratello, celibe, è deceduto a Bra ( ospedalizzato ) ed era residente a Serravalle. Io, residente a Torino, unico fratello e unico parente in vita, sono erede TESTAMENTARIO ( testamento olografo redatto da mio fratello ) unitamente ad altra persona , residente a Serravalle. La domanda è : è sufficiente UNA SOLA DSAN da me sottoscritta o deve farla anche l’ altro erede testamentario ?
    I quale comune tra TORINO, BRA, SERRAVALLE devo sottoscrivere la dichiarazione di fronte al funzionario addetto ?
    Ringrazio per la cortese attenzione e porgo cordiali saluti.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Pierluigi, per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per gli eredi è sufficiente che venga sottoscritta anche da uno solo degli eredi in presenza dell’Ufficiale d’Anagrafe. Riguardo a quest’ultimo dovrebbe esserci alcuna preferenza sul comune. Le suggeriamo di chiedere conferma presso gli uffici preposti al rilascio della DSAN. Cordiali saluti.

  • Claudia Bellioni ha detto:

    Atto notorio e dichiarazione sostitutiva di notorieta hanno lo stesso valore? Ai fini della successione , su richiesta dell’istituto bancario, grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Claudia, in questi casi è consigliabile chiedere maggiori informazioni direttamente alla banca. Se sarà necessario l’atto notorio, dovrà procurarsi questo documento in modo tale da allegare tutta la documentazione richiesta affinché la banca possa rilasciare il certificato che attesta la presenza delle somme ereditarie e ne legittima lo svincolo a favore degli eredi. Questo certificato, in seguito, sarà allegato alla dichiarazione di successione per il deposito presso l’Agenzia delle Entrate. Cordiali saluti.

  • Silvia ha detto:

    Buongiorno, vorrei sapere che iter devo seguire per dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con figlio minorenne. Mio marito è deceduto e siamo io e mia figlia minorenne gli eredi diretti. Mi hanno consigliato di farmi seguire da un avvocato. Lei cosa mi consiglia? Grazie e buona giornata.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Silvia, le modalità attraverso cui deve essere redatta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dipende dall’uso che dovrà farne. Potrebbe rivolgersi all’Ufficio certificazioni del suo comune per verificare se la sua casistica rientra tra quelle che necessitano di autentica. Cordiali saluti.

  • Daniela ha detto:

    Buonasera,posso fare l’atto notorio via e-mail o tramite fax oppure devo per forza recarmi all’anagrafe ?
    Grazie in anticipo

    • Redazione ha detto:

      Gentile Daniela, non è possibile sottoscrivere l’atto notorio tramite email o fax, in quanto si tratta di un atto che va firmato in presenza. Cordiali saluti.

  • Paolo Penzo ha detto:

    Di 5 figli eredi uno è deceduto prima della morte della madre. Nell’atto notorio oltre ai 4 figli viventi si deve inserire anche il figlio già deceduto o i sui eredi(moglie e figli)?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Paolo, in base all’istituto giuridico della rappresentazione sono eredi anche i figli del figlio premorto, quindi nipoti del de cuius, pertanto dovranno essere inseriti tra gli eredi. Cordiali saluti.

  • Roberta ha detto:

    Salve. Con il decesso di mia madre (vedova), gli eredi legittimi siamo io e mia sorella. Tuttavia stiamo valutando l’ipotesi di rinunciare entrambe all’eredità a favore di mia nipote, figlia ovviamente di mia sorella.
    Per la pratica di successione da parte della banca è richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio… chi e come deve essere redatto questo documento?
    Grazie in anticipo

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Roberta, le suggeriamo di chiedere informazioni in merito alla banca per verificare quali informazioni devono essere contenute nel documento e se è necessaria la firma autenticata. Cordiali saluti.

  • Katia ha detto:

    Buonasera,è mancata la mamma, per fare la successione mi richiede dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a chi devo rivolgermi per averlo,grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Katia, le porgiamo le nostre condoglianze e, per procedere con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, le suggeriamo di rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di riferimento. Cordiali saluti.

  • angelica ha detto:

    buonasera devo effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, gli eredi sono babbo figlia + figlia minorenne, per quanto riguarda la figlia minorenne il comune mi chiede di compilare il campo per i minori indicando numero provv. nomina data e tribunale, devo comunque compilare il campo anche se i genitori erano spostati???

    • Redazione ha detto:

      Gentile Angelica, in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà le suggeriamo di chiedere informazioni presso il Comune. Cordiali saluti.

  • Galasso Anna ha detto:

    Buongiorno

    Se una finanziaria richiede un atto notorio, significa che gli eredi devono continuare ad effettuare i pagamenti dei bollettini oppure è solo una procedura?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Anna, l’atto notorio è un documento che è particolarmente utile quando si deve regolare la procedura della successione alla morte di una persona, per individuare chi sono gli eredi o i beneficiari dell’eredità. Gli istituti bancari, quindi, lo richiedono allo scopo di rilasciare agli eredi la certificazione che attesta i rapporti bancari in capo al defunto e svincolare le somme ereditarie. Cordiali saluti.

  • laura emilia sargenti ha detto:

    buongiorno che differenza cӏ fra atto notorio x successione e atto notorio sostitutivo?

    • Redazione ha detto:

      Gentile Laura Emilia, l’atto notorio è una dichiarazione resa nella forma dell’atto pubblico, dinanzi ad un pubblico ufficiale e in presenza di due testimoni, in cui si attestano i fatti di cui si è a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Invece, l’atto notorio sostitutivo, o meglio dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorio, è una dichiarazione resa e sottoscritta dall’interessato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui si possono attestare tutte le condizioni e qualità personali e i fatti di cui si è a conoscenza che non sono già compresi nell’elenco dell’autocertificazione. Cordiali saluti.

  • concetta ha detto:

    Buonasera, sono una delle tre figlie del de cuius e, avendone necessità, ho richiesto alle banche reso conto a scalare dei conti correnti. una delle banche mi chiede atto notorio: è legittima una tale richiesta dalla banca visto che io sono la figlia? non sarebbe sufficiente uno stato di famiglia?
    grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Concetta, le confermiamo che si tratta di un documento che viene abitualmente richiesto dagli istituti di credito agli eredi. Le suggeriamo di chiedere alla banca se accetta anche altri documenti sostitutivi. Cordiali saluti.

  • Marco ha detto:

    Buonasera Come si annulla un preliminare di vendita se registrato all’ Agenzia delle Entrate . Perchè e saltato tutto accordo e siamo arrivati per le vie legali. Non vorrei avere qualche cartella pazza nell’ attesa della causa. Io sarei il venditore. Distinti Saluti

    • Redazione ha detto:

      Gentile Marco, la trascrizione dei contratti preliminari è disciplinata dall’art. 2645 bis del Codice Civile. Al comma 3 viene stabilito che l’effetto di tale trascrizione cessa se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non è stata eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all’articolo 2652, primo comma, numero 2.
      La legge, all’art. 2668 c.c. riconosce la cancellazione della trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, la quale può essere eseguita dalle parti interessate ovvero ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato. Le suggeriamo di chiedere il supporto del legale che segue la sua situazione, in modo che possa suggerirle come procedere. Cordiali saluti.

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