Atto di precetto per rilascio di immobile: quali sono validità e tempi?

Atto di precetto per rilascio di immobile: quali sono validità e tempi?

Con l’entrata in vigore del DL 83/2015 sono state introdotte importanti modifiche alle procedure di esecuzione forzata. In particolare, è stata modificata la formula e dicitura da indicare nell’atto di precetto 2019 per intimare il debitore al rilascio dell’immobile. Il creditore deve preventivamente ricercare con il debitore un accordo di composizione o piano del consumatore attraverso un organismo di composizione.

L’atto di precetto è una intimazione ad adempiere che viene inviata in forma scritta dal creditore al debitore. Si verifica a seguito del mancato, parziale o totale, adempimento di una obbligazione da parte di una persona, fisica o giuridica. Nelle locazioni, l’inadempimento tipico è il mancato pagamento del canone di locazione o la liberazione dell’immobile alla scadenza del contratto o in forza di recesso o disdetta. L’atto di precetto rappresenta quindi l’ultimo atto prima della esecuzione forzata finalizzata al rilascio dell’immobile. Cosa cambia con la riforma delle procedure esecutive?

Atto di precetto 2019, la nuova formula

Il decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 contiene “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Noto anche come decreto anti credit crunch, ha introdotto delle importanti modifiche nelle procedure esecutive. Le finalità del decreto sono la velocizzazione dei tempi di recupero del credito ma anche la riduzione delle conseguenze negative per il debitore a causa della esecuzione forzata.

Prima della riforma, la procedura, ex art. 480 c.p.c. stabiliva che il creditore, con l’atto di precetto, intimasse al debitore l’obbligo di adempiere entro 10 giorni dalla data di notifica. Il precetto doveva contenere, pena la nullità, i seguenti dati:

  • dati anagrafici del creditore
  • dichiarazione di residenza e domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il Tribunale competente
  • data di notifica del decreto ingiuntivo esecutivo
  • dati anagrafici del debitore
  • trascrizione del decreto, se previsto dalla legge
  • firma dell’avvocato difensore del creditore
  • notifica di persona al debitore

La nuova formula dell’atto di precetto, introdotta dal DL 83/2015, prescrive che il creditore sia tenuto a notificare al debitore la possibilità di trovare un accordo di composizione. Attraverso l’assistenza di un organismo di composizione o di un professionista nominato dal Giudice, creditore e debitore possono concordare un piano del consumatore per evitare di ricorrere all’esecuzione forzata. La formula deve essere obbligatoriamente contenuta nell’atto di precetto.

Lo sfratto immobiliare: dalla diffida all’atto di precetto

In caso di persistente morosità del debitore, il proprietario dell’immobile, dopo reiterati solleciti di pagamento, invia una lettera di diffida ad adempiere. Nella lettera, oltre a richiedere il pagamento dei canoni di locazione pregressi comprensivi di interessi di mora, il proprietario richiede la liberazione dell’immobile “da persone e cose” entro un termine perentorio.

A fronte del diniego ad adempiere, il proprietario intima al conduttore lo sfratto per morosità con la contestuale citazione in Tribunale per la convalida. Il provvedimento di convalida dello sfratto emesso dal tribunale costituisce il titolo esecutivo valido ai fini del successivo atto di precetto.

L’atto di precetto rappresenta quindi l’ultimo avviso al debitore prima della esecuzione forzata. Deve essere notificato personalmente al debitore presso la sua residenza o domicilio. Dalla data di notifica il debitore ha 10 giorni di tempo per liberare l’immobile. Qualora il conduttore decida di non adempiere, il proprietario entro 90 giorni dalla notifica può procedere con l’esecuzione forzata.

La procedura di esecuzione forzata prevede l’intervento dell’ufficiale giudiziario. Il primo atto sarà un atto di notifica al conduttore contenente un preavviso di rilascio dell’immobile con la data prevista di accesso e la contestuale consegna delle chiavi. Solitamente, l’esito del preavviso di rilascio è infruttuoso e l’ufficiale giudiziario può richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso di resistenza da parte del conduttore. L’ufficiale giudiziario, per accedere all’immobile, può richiedere l’intervento di un tecnico per l’apertura della porta e la sostituzione della serratura. Una volta constatato lo stato dei luoghi e redatto un verbale di consegna dell’immobile e degli arredi e corredi presenti, la procedura è completata.

Fac simile atto di precetto 2019 per il rilascio di immobili

ATTO DI PRECETTO PER IL RILASCIO DI IMMOBILE 

Il sig. ____________________________, C.F. _______________________ nato a _________________ il ___________ e residente in ________________________________________ rappresentato e difeso, giusta mandato steso in calce al presente atto, dall’avv. ______________________________ del Foro di ________________________, C.F. _____________________ con domicilio eletto presso il suo studio in ________________________________ alla via _____________________________ al cui indirizzo PEC (____________________) e n. di fax (____________________) potranno essere inviate dalla cancelleria le comunicazioni di rito nel corso del presente procedimento

PREMESSO

– che il Tribunale di ____________________________ con sentenza n. ___________ pubblicata in data ________________, munita di formula esecutiva in data_________________________ notificata in data ____________________ così disponeva _________________________________________-______” ; 

– che quindi il sig. ____________________________, C.F. ________________________, deve rilasciare l’immobile sito in ___________________________ alla via _____________________________________ piano _________ censito al catasto ____________ al foglio ________ particella ________ subalterno ________ categoria catastale _______;

– che il suddetto titolo viene notificato unitamente al presente atto;- che ad oggi l’obbligato non ha provveduto a liberare l’immobile.
Tutto ciò premesso il sig._____________________________________ ut supra rappresentato, difeso e domiciliato

INTIMA E FA PRECETTO

a __________________________________________ residente in ____________________________ via ____________________________________ di rilasciare libero da persone e cose l’immobile sito in __________________________________________ alla via __________________________________ piano _________ censito al catasto ___________________ al foglio ____________ particella _______ subalterno _______ categoria catastale _______ in favore di __________________________________ entro e non oltre 10 giorni dalla notifica presente atto, essendo già decorsa la data fissata per l’esecuzione. 
Con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 480 comma 2 c.p.c. si avverte il Sig. ___________________ che con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

___________,lì___________
Avv._________________________________ 

 

Founder & CEO in VisureItalia®

Ho conseguito la laurea in Scienze Politiche e un Master in Gestione ed Amministrazione del patrimonio immobiliare degli enti ecclesiastici e religiosi. Dopo una lunga esperienza in ambito della gestione e messa a reddito di patrimoni immobiliari, nel 1999 ho intrapreso l’attività nel settore delle informazioni immobiliari, collaborando con i principali istituti di credito e gli enti di riscossione. Su SmartFocus aiuto i nostri lettori a capire quali problemi possono essere collegati con le attività di acquisto, vendita o locazione di un immobile.

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16 commenti per "Atto di precetto per rilascio di immobile: quali sono validità e tempi?"

  • Saradesimone ha detto:

    Salve quando si deve rilasciare l immobile a data stabilita giudice anche per morosità anche non colpevole e vero che la ufficiale giudiziario rilascia un altra data per l esecuzione e per un po’ di tempo per organizzarci

    • Redazione ha detto:

      Gentile Sara, in questi casi è necessario confrontarsi con il proprio legale. Cordiali saluti.

  • Gabriella ha detto:

    Cosa accade se all’udienza di verifica del rilascio l’immobile non è stato rilasciato ?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Gabriella, l’ufficiale giudiziario potrà farsi assistere dalla forza pubblica durante l’esecuzione e dovrà chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le eventuali difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione (art. 613 c.p.c.). Cordiali saluti

  • Marino ha detto:

    Chiedo qui per disperazione, ho ricevuto la notifica di precetto di rilascio per sfratto il 20/05/23 e di rilasciare l’immobile il 26/06/23 quindi tra circa 2 settimane da oggi. Abbiamo trovato una casa in fitto con grosse difficoltà in quanto abitiamo in una località turistica dove ormai le case sono state tramutate tutte in B&B o casa vacanze. Siamo un nucleo di 3 persone io mia moglie e mia figlia tra l’altro in attesa al quarto mese, e la casa che abbiamo trovato sarà agibile i primi di agosto. Si cercato un accordo con il locatore di casa, ma non c’è modo di mediare. La domanda adesso è: burocraticamente a partire dal 27 giugno cosa rischiamo? Stiamo parlando della necessità di un altra mesata dopotutto., ovvero tutto luglio…..possiamo sperare di temporeggiare evitando l’intervente dell’esecuzione forzata dell’ufficiale giudiziaro con le forze dell’ordine?? P.s. non intendiamo opporci, chiediamo e speriamo solo in 30/40 gg in più della data. Grazie in anticipo

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Marino, le modalità di rilascio dell’immobile sono indicate nell’art. 608 Codice di procedura civile, precisamente al secondo comma. Cordiali saluti.

  • Vincenzo ha detto:

    Buongiorno,

    ho notificato (legale) atto di precetto di rilascio di immobile. decorso il termine dei 10 giorni, devo iniziare l’esecuzione forzata. Le chiedo: concretamente? il legale deve notificare un nuovo atto o devo recarmi dall’uff. giudiziario e procede lui in autonomia? quali sono di solito i termini tra il primo e secondo avviso?
    Grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Vincenzo, l’esecuzione deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla notificazione del precetto, ma non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione stessa. Per maggiori informazioni riguardo il suo caso specifico, le suggeriamo di confrontarsi con il Suo legale. Cordiali saluti.

  • Elena ha detto:

    Mi sto separando con mio compagno, la casa prima era a nome mio,in seguito la proprietaria sapendo i disaccordi tra di noi, visto che è il suo datore di lavoro trascrive alla scadenza del mio contratto la casa a nome di mio compagno. Dopo un anno di contratto lui disdice la casa, e si sposta in un’altra casa.
    Adesso la proprietaria vuole che io abbandoni l’abitazione intimidendo con la accusa che circa da un anno lei ha notificato un atto di precetto. Non so come comportarmi ho 2 figli minori. Io non ho mai ricevuto una notifica. Prima quando mio compagno era ancora nell’abitazione teneva la posta sotto controllo io non avevo accesso per poter ritirare le lettere. Mi sembra un complotto sgradevole nei miei confronti ma soprattutto nei confronti dei bambini. Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Elena, se il titolo esecutivo non le è stato preventivamente notificato, l’atto di precetto si considera nullo. Le suggeriamo di rivolgersi quanto prima ad uno studio legale che possa assisterla a far valere i suoi diritti. Cordiali saluti.

  • Anna Oliverio ha detto:

    Intraprendo ora questa strada per poter tornare finalmente in possesso di una casa… data in locazione dai miei genitori anziani nel 2014…i cui inquilini hanno pagato solo le prime due mensilità appena insediati e poi null’altro.. barricandosi in casa e inventando scuse su scuse per non pagare o andar via..prendendo in giro due poveri ottantenni… Ma ora se la vedranno con me..Non aspetto altro di cacciarli via…mi auguro solo non vada per le lunghe…

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Anna, ci dispiace molto per quanto state vivendo e ci troviamo d’accordo sulla vostra scelta di procedere con lo sfratto immobiliare in modo tale da far valere i vostri diritti. Vi auguriamo di riuscire a risolvere quanto prima questa spiacevole situazione e facciamo il tifo per voi! Cordiali saluti.

  • Pietro ha detto:

    Mi e stato notificato un atto di precetto per sfratto il 0303/2022 cosa succedera’visto che non ho rilasciato ancora l’immobile?
    Il mio avvocato mi ha detto che devo consegnare le chiave all’ufficiale giudiziario se no chiamano le forze dell’ordine.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Pietro, in caso di inadempimento a quanto indicato nell’atto di precetto, il proprietario entro 90 giorni dalla notifica può procedere con l’esecuzione forzata. Le suggeriamo di seguire le indicazioni del Suo legale. Cordiali saluti.

  • Alfredo Tedesco ha detto:

    Ben fatto

    • Redazione ha detto:

      Gentile Alfredo, la ringraziamo per il suo commento. Lieti che abbia apprezzato il nostro contenuto. Cordiali saluti.

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