Atto di precetto: che cos’è?

Atto di precetto: che cos’è?

L’atto di precetto rappresenta l’ultima possibilità concessa dal creditore per adempiere. Si tratta di un’intimazione formale ad adempiere inviata al debitore moroso, dopo la quale il creditore potrà procedere al recupero del proprio credito attraverso l’esecuzione forzata. Vediamo in cosa consiste e qual è la sua disciplina.

Atto di precetto: definizione e disciplina

Atto di precetto: definizione e disciplina

Come è disciplinato l’atto di precetto

A darci una definizione di atto di precetto è l’art. 480 c.p.c che lo definisce come “l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l’autorizzazione di cui all’art. 482, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”.

Si tratta quindi di un’intimazione di pagamento che precede necessariamente l’inizio dell’esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo. Quest’ultimo e poi il precetto devono essere notificati personalmente al debitore. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente (art. 479 c.p.c.).

Il precetto è un atto recettizio, ovvero un atto che produce i suoi effetti solo se viene notificato. Esso è efficace solo se la sua esecuzione è iniziata entro novanta giorni dalla sua notificazione. Tale termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’art. 627 solo se contro il precetto è proposta opposizione (art. 481 c.p.c.).

In caso di difficoltà a rintracciare il debitore, e quindi a notificare l’atto, si può ricorrere al servizio rintraccio residenza persona. In questo modo sarà possibile individuare la residenza fiscale del debitore in Italia e le utenze telefoniche mediante la consultazione di banche dati nazionali e indagini investigative.

La forma e il contenuto dell’atto di precetto

L’art. 480 c.p.c non da solo una definizione di atto di precetto, ma ne stabilisce anche la forma e il contenuto. La norma dispone quali sono i contenuti che, a pena di nullità, devono essere presenti nell’atto di precetto, ovvero:

  • l’indicazione delle parti;
  • la data di notificazione del titolo esecutivo al debitore se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge;
  • l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore;

Il precetto deve inoltre contenere “la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e’ stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.
La mancanza di quest’ultimo contenuto non comporta quindi la nullità dell’atto. Vi sarà piuttosto come conseguenza il fatto che in caso di omessa elezione di domicilio le eventuali opposizioni al precetto dovranno essere depositate presso il giudice dell’esecuzione del luogo in cui è stata eseguita la notifica ossia dove risiede o è domiciliato il debitore. Le eventuali notificazioni che dovranno essere fatte al creditore saranno depositate presso la cancelleria di questo giudice.

Per quanto riguarda il contenuto dell’atto di precetto occorre prendere in considerazione anche quanto disposto dall’art. 125 c.p.c: “Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax”.

 

Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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