Atti plurimi: quali sono le imposte autonome per ogni compravendita?
Negli atti che comprendono diverse compravendite immobiliari (atti plurimi), ognuna di queste sconta le imposte ipotecaria e catastale in modo autonomo. La condizione principale per attuare questo principio è che si tratti di negozi tra i quali non vi è alcun vincolo di connessione oggettivo. Approfondiamo questo argomento nel nostro articolo.
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Qual è la definizione di atti plurimi?
Si tratta di atti formalmente unici, che contengono però tanti provvedimenti quanti sono i destinatari. Ad esempio, la nomina dei vincitori di un concorso è un atto plurimo, perché i singoli provvedimenti sono indipendenti e la sorte di uno non impatta gli altri. Così come un unico venditore che vende tre immobili a tre diversi acquirenti o viceversa.
Mentre un atto plurimo contiene più disposizioni autonome, un atto unico ma ad oggetto plurimo presenta un’unica disposizione riferita a più soggetti e/o oggetti. Per disposizione si intende una convenzione negoziale che presenta degli effetti giuridici autonomi, oltre a diversi soggetti, oggetto e causa.
Cosa sono le imposte ipotecaria e catastale?
L’imposta ipotecaria è un tributo indiretto importante per le formalità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Disciplinata dal decreto legislativo 347 del 31/10/1990, si tratta di una tassa da pagare in caso di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni, cancellazioni e annotazioni nei Pubblici Registri Immobiliari. In genere, queste pratiche avvengono in seguito a cessioni immobiliari, successioni, donazioni e costituzione di ipoteche o diritti reali di godimento come l’usufrutto.
L’imposta catastale, invece, si deve ogni volta che si esegue una voltura catastale. Viene versata in seguito a cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche e diritti reali. Anch’essa regolata dal decreto legislativo di cui sopra, questa imposta non considera eventuali passività del defunto, poiché colpisce tutto il valore immobiliare dichiarato in successione.
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Tassazione degli atti plurimi dell’Agenzia delle Entrate
La Corte di Cassazione chiarisce che le compravendite immobiliari, anche se contenute in uno stesso atto, scontano le imposte ipotecaria e catastale in maniera autonoma. Ciò può avvenire se si tratta di negozi tra i quali non vi è alcun vincolo di connessione oggettivo.
Inoltre, l’articolo 21 del Testo unico sull’Imposta di Registro (TUR) regola la tassazione degli atti contenenti più disposizioni, stabilendo che:
- se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ognuna di queste è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto,
- se le disposizioni nell’atto derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa,
- non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati ad altre disposizioni, oltre alle quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni alle quali fanno riferimento.
La Corte di cassazione, infine, sottolinea che è necessario che sussista tra le convenzioni, ai fini della tassazione unica, un collegamento che non dipenda dalla volontà delle parti, ma sia, con carattere di oggettiva causalità, connaturato, come necessario giuridicamente e concettualmente, alle convenzioni stesse.