Aste e pignoramenti: quali sono le novità in arrivo dalla Cassazione?

La sentenza della Corte di Cassazione numero 28387 del 2020 rappresenta un importante novità in materia di aste e pignoramenti. Le sezioni unite civili della Cassazione sono intervenute facendo chiarezza sull’argomento disponendo che l’immobile viene liberato da eventuali ipoteche o pignoramenti.
L’anno inizia con delle importanti novità in tema di Aste e pignoramenti. Andiamo a scoprire tutte le news contenute nella sentenza 28387/20.
Alla novità è stata data diffusione da diversi siti web specializzati che hanno esaminato una specifica vicenda. Il procedimento delle sezioni unite della Cassazione verte su un caso specifico di esproprio e vendita forzata dove il giudice ha ordinato la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche che gravavano sull’immobile attraverso un decreto emesso in favore dell’aggiudicatario ex articolo 586 cpc.
Questa azione ha significato, nella pratica quotidiana, un importante cambiamento concettuale “il cespite è trasferito libero da pesi, che risultano estinti, e l’ex conservatore dei registri immobiliari, oggi ufficio del Territorio, risulta tenuto a eseguirne subito la cancellazione, indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive ex articolo 617 cpc“.
Aste e pignoramenti: come deve regolarsi l’Agenzia delle Entrate?
A seguito del provvedimento in oggetto su aste e pignoramenti è richiesto al funzionario delle entrate incaricato un maggior carico di attenzione.
Il funzionario che “non cancella in modo immediato le formalità pregiudizievoli sul cespite, ma pretende un’attestazione secondo cui il decreto di trasferimento dell’immobile sia inoppugnabile o definitivo”.
Secondo quanto chiarito, “l’impiegato pubblico espone se stesso, oltre all’amministrazione che rappresenta, a responsabilità in sede civile, penale, contabile, amministrativa e disciplinare”. Questo perché rifiuta un atto d’ufficio.
Da quanto illustrato quindi, appare evidente la norma che autorizza a differire l’ordine incondizionato di cancellare pignoramenti e ipoteche.
“Nel procedimento sono stati coinvolti i titolari delle formalità, il giudice ne ordina la purgazione in modo da immettere un bene libero nelle mani dell’aggiudicatario e sul mercato”. In base a quanto sottolineato, “nel regime di pubblicità immobiliare le ipoteche e i pignoramenti giovano fino al momento della liquidazione: con il trasferimento decretato dal giudice, il bene nella sua materialità cessa di essere l’oggetto della procedura esecutiva e le ragioni rappresentate dalle formalità si trasferiscono sulla somma ricavata oppure restano assistite da differenti rimedi“.
Fonte: Corte di Cassazione