Assegno in bianco e assegno postdatato: le differenze

Assegno in bianco e assegno postdatato: le differenze

L’emissione di un assegno senza data o in bianco piuttosto che di un assegno postdatato produce effetti molto diversi. Si tratta di differenze soprattutto in termini giuridici, scopriamo nel dettaglio quali sono.

Che cosa è un assegno e quali sono le sue caratteristiche fondamentali?

Prima di addentrarci nel vivo dell’argomento, è giusto fornire una definizione di assegno.

L’assegno è un titolo di credito che funge da strumento di pagamento. Attribuisce al beneficiario (prenditore) il diritto di riscuotere la somma indicata sul documento entro i termini previsti dalla legge.

Deve contenere determinati requisiti di forma essenziali per la sua validità:

  • la denominazione di «assegno bancario»;
  • l’ordine incondizionato di pagare una somma specificata;
  • la banca presso cui è stato emesso l’assegno;
  • il luogo e la data emissione;
  • la sottoscrizione del debitore, ovvero di colui che emette l’assegno.

L’assegno postdatato presenta una data futura rispetto a quella di emissione dell’assegno. Nell’assegno in bianco invece l’unico dato presente è la firma del debitore, tutti gli altri estremi non vengono compilati. Partiamo dall’analisi del primo.

Assegno postdatato

In un precedente articolo abbiamo già parlato di come la Cassazione si sia pronunciata in merito alla validità degli assegni postdatati.

La regolarizzazione fiscale con il pagamento del bollo rende l’emissione di questo tipo di assegni pienamente valida ed efficace. Essa è, infatti, condizione necessaria affinché il legittimo prenditore, presentandolo allo sportello dell’istituto bancario, possa chiederne il pagamento in qualsiasi momento, anche nel caso in cui l’assegno riporti una data futura.

Riassumendo, la Cassazione stabilisce che:

  1. l’assegno è valido e consente il pagamento a vista del titolo;
  2. il pagamento è da considerarsi avvenuto alla data dell’incasso, momento a cui corrisponde l’estinzione del debito;
  3. il patto di postdatazione è nullo. La data futura riportata sull’assegno è quindi come se non fosse apposta e questo permette al prenditore di esigere immediatamente il pagamento alla presentazione dell’assegno.

Una volta regolarizzato l’assegno con l’imposta di bollo, in caso di assegno scoperto, il creditore può esigerne il protesto. Prima di procedere, risulterà utile verificare tutti gli effetti insoluti a carico del debitore: gli strumenti adatti sono, a seconda dei casi, una visura protesti o una visura protesti e pregiudizievoli.

Assegno in bianco

La situazione è completamente ribaltata, invece, nel caso dell’assegno senza data o in bianco.

Si tratta di un titolo di credito nullo e non costituisce un mezzo di pagamento, ma solo una promessa.

Anche in questo caso, la Cassazione si esprime a riguardo e sancisce che:

  1. l’assegno è nullo per errata compilazione e non produce gli effetti tipici di un titolo di credito;
  2. non è consentita regolarizzazione tramite il pagamento del bollo e, quindi, non può essere portato all’incasso;
  3. la nullità dell’assegno impedisce la sua protestabilità se sul conto non ci sono fondi e da ciò potrà derivare il ricorso al pignoramento con l’ufficiale giudiziario.

Le differenze

In conclusione, le differenze tra un assegno a cui è stata apposta una data futura e uno non correttamente compilato non riguardano solo la forma ma sopratutto gli effetti giuridici che ne derivano.

  • L’assegno postdatato è un titolo di credito valido, ma irregolare. Potrà esserne richiesto il pagamento in ogni momento, previo versamento dell’imposta di bollo. Nel caso in cui l’assegno una volta presentato all’incasso risulti scoperto, il creditore potrà potrà esigerne il protesto.
  • L’assegno in bianco è radicalmente nullo, quindi contrario alle leggi e non produce effetti perché non compilato in ogni sua parte. Esso non potrà neppure essere protestato in caso di conto in rosso.

L’assegno bancario in bianco o postdatato contrario alle norme imperative

L’emissione di un assegno in bianco o postdatato avviene, talvolta, anche per realizzare il fine di garanzia. Il titolo di credito viene consegnato a garanzia di un debito e  restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento.

In una recente sentenza del 24 maggio 2016 n. 10710, la Cassazione ha ritenuto che tale tipo di emissione è contraria alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736.

 

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6 commenti per "Assegno in bianco e assegno postdatato: le differenze"

  • Ilda ha detto:

    Buongiorno,
    io ho ricevuto un assegno in bianco a titolo di garanzia per poi scoprire che non è valido come garanzia anzi è illegale… Abbiamo poi denunciato tale persona per truffa alla guardia di finanza … Abbiamo anche menzionato questo assegno ma non l’hanno chiesto per inserirlo nella pratica , secondo voi devo denunciarlo alla banca questo assegno ?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Ilda, le suggeriamo di confrontarsi con un legale, per verificare inoltre se deva procedere con una ingiunzione di pagamento. Cordiali saluti.

  • maurizio rickler ha detto:

    Buongiorno, scusi la domanda “banale” … ma se faccio un assegno “in bianco” per garanzia o promessa … e la persona a cui lo affido, PER MALAFEDE, lo compila e lo presenta all’incasso … come faccio a dimostrare che in origine era in bianco ? Esiste la possibilità di “DISCONOSERLO” e di chiedere quindi una perizia calligrafica ?
    Grazie in anticipo
    Maurizio

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maurizio, le sconsigliamo di consegnare un assegno in bianco ad un’altra persona in quanto, oltre ad essere un’operazione rischiosa per i motivi che ha citato, presuppone anche una irregolarità fiscale dato che l’emissione di assegni in bianco è considerata un’evasione fiscale. Cordiali saluti.

  • Diego ha detto:

    Salve ,qualche tempo fa ho emesso un assegno circolare n.008445657…vorrei sapere a chi lo intestato questo assegno?non mi ricordo e mi servirebbe sapere il cognome e nome per favore ,se mi potete aiutare

    • Redazione ha detto:

      Salve Diego, se l’assegno è stato incassato, troverà il movimento nel suo estratto conto e può richiedere alla banca il nominativo del beneficiario. Non è possibile in alcun modo conoscere il beneficiario se l’assegno non è stato incassato. In difetto, le suggeriamo di richiedere alla banca di bloccare il pagamento

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