Assegno di mantenimento: cosa fare se l’ex coniuge non lo versa?

Assegno di mantenimento: cosa fare se l’ex coniuge non lo versa?

In sede di separazione o divorzio, il giudice può stabilire l’attribuzione di un assegno di mantenimento a carico di uno degli ex coniugi in favore dell’altro e/o dei figli. Come comportarsi se l’ex coniuge non versa l’assegno di mantenimento? Lo vediamo in questo articolo.

INDICE:

  1. Che cosa è l’assegno di mantenimento
  2. Differenza tra assegno di mantenimento in caso di separazione e in caso di divorzio
  3. Cosa succede se il coniuge non versa quanto previsto?
  4. Come recuperare le somme dovute a titolo di mantenimento?

Che cosa è l’assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è un provvedimento economico fissato dal giudice o liberamente concordato dagli ex coniugi in sede di gestione della crisi familiare. Nel nostro ordinamento è disciplinato dall’art. 5 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 in caso di divorzio e dall’art. 156 del Codice civile in caso di separazione.

Nello specifico, l’art. 5, comma 6, della L. 898/70, stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale […] dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive“.

Secondo Legge sul divorzio, la concessione dell’assegno di mantenimento è subordinata al fatto che la parte beneficiaria non abbia mezzi adeguati o non abbia modo di procurarseli, “tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio“.

Invece, l’art. 156 c.c. prevede che: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri“.

In questo secondo caso, la condizione per avere diritto al mantenimento è la non addebitabilità della separazione, mentre l’entità di tale somministrazione dipende dalle circostanze e dai redditi dell’obbligato. Inoltre, il diritto al mantenimento si distingue dal diritto agli alimenti determinato dall’art. 433 c.c., il quale resta fermo a prescindere dal primo.

Leggi anche >> Assegno di mantenimento: non deve garantire stesso tenore di vita

Differenza tra assegno di mantenimento in caso di separazione e in caso di divorzio

La differenza tra l’assegno di mantenimento in caso di separazione e l’assegno divorzile è stata precisata dalla giurisprudenza nel corso degli anni.

La Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza n. 12196/2017, in merito all’assegno di mantenimento in caso di separazione, ha stabilito che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio“.

In merito all’assegno divorzile, è possibile riferimento la recente ordinanza n. 15774/2020 della Cassazione Civile, Sez. I, che ha stabilito che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio […] richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive“.

In particolare, è necessaria “una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto“.

La natura perequativo-compensativa dell’assegno di divorzio, che deriva dall’applicazione del principio costituzionale di solidarietà, comporta il riconoscimento di un contributo che consenta al coniuge richiedente, “non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate“.

All’assegno divorzile è assegnata dal legislatore anche una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi. Quest’ultima non è finalizzata, però, “alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi“.

Cosa succede se il coniuge non versa quanto previsto?

Nonostante l’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento, è assai frequente che l’assegno non venga erogato per una o più mensilità. In tal caso, esistono diversi strumenti di tutela a favore di chi ha diritto al mantenimento.

In sede di separazione personale dei coniugi, come sancito dal comma 4 e successivi dell’art. 156 c.c., il giudice che ritenga sussistere il pericolo che il coniuge obbligato al pagamento del mantenimento possa sottrarsi a tale adempimento, può imporre a quest’ultimo di prestare idonea garanzia reale o personale.

La sentenza di separazione rappresenta un titolo idoneo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, come stabilito dall’art. 2818 c.c.. Inoltre, in caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro (art. 671 del c.p.c. e ss.) di parte dei beni del coniuge obbligato, nonché ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente al coniuge avente diritto.

Come recuperare le somme dovute a titolo di mantenimento?

Per capire a quali strumenti ricorrere per il recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento sia in caso di separazione e sia in caso di divorzio, è necessario effettuare delle indagini per individuare i beni aggredibili.

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Con servizio rintraccio posto di lavoro e reddito è possibile, ad esempio, verificare l’attuale occupazione lavorativa di un soggetto e, quindi, capire se lavora e quanto guadagna. Se si decide, infatti, di procedere con un pignoramento dello stipendio è importante conoscere la capacità reddituale dell’ex coniuge e sapere, quindi, se sarà in grado di pagare gli assegni di mantenimento arretrati e futuri attraverso un’azione legale.

Il rintraccio veicoli serve, invece, per conoscere tutti i veicoli di proprietà di una persona fisica. Questa rappresenta una informazione utile per il sequestro conservativo o il pignoramento dell’auto.

Se l’intenzione è quella di procedere con il pignoramento del conto corrente, la ricerca e l’individuazione dei rapporti di conto corrente bancario o postale è essenziale e questa può essere svolta con il servizio rintraccio conto corrente.

Tra i crediti pignorabili al fine del recupero delle somme dovute a titolo di mantenimento ci sono anche i canoni di locazione. Ma anche in tal caso è necessario innanzitutto verificare l’esistenza di contratti di locazione stipulati a nome dell’ex coniuge e questo può avvenire con un rintraccio contratti di locazione.

La diffida per mancato pagamento del mantenimento

Prima di passare alle “maniere forti”, è consigliabile inviare al coniuge che non versa il mantenimento una diffida ad adempiere da parte del proprio legale. Con tale diffida viene invitato ad adempiere entro un preciso termine, nonché avvisato che, in mancanza, prenderanno avvio delle azioni legali.

Se nonostante tale invito al pagamento l’ex coniuge continua ad essere inadempiente, l’avente diritto al mantenimento potrà agire secondo diverse modalità.

Il sequestro conservativo e l’ordine di pagamento

Come precedentemente anticipato, in base a quanto stabilito dall’art. 156, c. 6, c.c., in caso di inadempimento e su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Il giudice può autorizzare, quindi, la misura cautelare del sequestro conservativo, che può avere ad oggetto i beni mobili o immobili del debitore o somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.

Chi sono i terzi a cui può essere ordinato il pagamento? Ad esempio, il datore di lavoro, il quale, come avviene anche nel pignoramento presso terzi, sarà tenuto a versare parte dello stipendio direttamente a chi ha diritto al mantenimento.

Il pignoramento

Per poter agire in via esecutiva è necessario essere in possesso di un titolo idoneo, ovvero di un documento scritto che accerti il diritto del creditore. Nel caso in esame, il titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.) è rappresentato dalla sentenza di separazione o divorzio che stabilisce l’obbligo di versare il mantenimento.

In tali circostanze, all’ex inadempiente potrà essere notificato il titolo in forma esecutiva e l’atto precetto, con cui si intima di pagare quanto dovuto entro un termine non inferiore di 10 giorni e con l’avvertimento che, in caso di mancato adempimento, si procederà all’esecuzione forzata.

L’esecuzione dovrà iniziare entro i novanta giorni dalla notificazione con il pignoramento. Si potrà procedere con il pignoramento presso terzi (es. del quinto dello stipendio o conti correnti) o con un pignoramento di beni mobili o immobili.

Fonte: Codice civile; Codice di procedura civile; L. 898/70, Cassazione Civile, Sez. I, con sentenza n. 12196/2017; Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 15774/2020.

 

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Ho conseguito la laurea in Economia e Gestione Aziendale e da sei anni mi occupo di digital marketing. Sono responsabile del blog SmartFocus e gestisco i canali social di VisureItalia® curando i rapporti con la community dei lettori. Ogni giorno mi informo su nuove normative in campo fiscale, tributario o economico e mi piace condividere le mie conoscenze con i nostri lettori.

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2 commenti per "Assegno di mantenimento: cosa fare se l’ex coniuge non lo versa?"

  • Giorgio Vicino ha detto:

    Ma se il coniuge che deve pagare l’assegno di mantenimento ha una pensione di mille euro come può pagare 500 alla ex ???? Questo è la sentenza che mi è stata data,mi domando questi giudici che persone sono?dove vivono?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giorgio, in merito all’importo le suggeriamo di confrontarsi con il suo legale. Cordiali saluti.

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