Certificazione dell’attestato di prestazione energetica: normativa e novità
Entro il 29 maggio 2026 in Italia si dovrà procedere all’aggiornamento dell’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici secondo quanto previsto dalla nuova Direttiva UE 2024/1275 (Direttiva Green) del Parlamento europeo e dal Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia. Vediamo nell’articolo cosa cambierà per l’APE a seguito dell’entrata in vigore della direttiva europea con la premessa che esso entro il 29 maggio 2026 dovrà essere aggiornato con le indicazioni della nuova direttiva Epbd e che resta obbligatorio in caso di compravendita di immobili e in caso di locazione.
INDICE:
Cosa cambierà con il nuovo attestato di prestazione energetica?
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che descrive il livello di efficienza energetica di un immobile e la sua classe energetica. La nuova direttiva EPBD, tramite l’articolo 19, ha introdotto alcuni cambiamenti sulle informazioni che devono essere incluse nel nuovo APE.
Il nuovo APE dovrà indicare:
- Prestazione energetica dell’edificio: espressa in kWh per metro quadrato all’anno (kWh/m² anno). Questo valore mostra quanta energia primaria e finale l’edificio consuma,
- GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale): espresso in kg di CO2 equivalente per metro quadrato (kg CO2eq/m²). Indica l’impatto ambientale in termini di emissioni di gas serra durante il ciclo di vita dell’edificio,
- Valori di riferimento: questi servono a confrontare la prestazione energetica dell’edificio con standard di efficienza e includono:
- Requisiti minimi di prestazione energetica;
- Norme minime di prestazione energetica;
- Requisiti per edifici a energia operativa quasi zero;
- Requisiti per edifici a emissioni zero.
Queste informazioni permettono ai proprietari e agli affittuari di comprendere e confrontare la prestazione energetica degli edifici. Oltre a questi elementi, l’APE fornisce anche altri dati numerici importanti, come:
- Consumo totale di energia all’anno (kWh/anno), che mostra quanta energia l’edificio usa complessivamente ogni anno,
- Fabbisogno energetico annuo per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e acqua calda,
- Consumo di energia annuo per metro quadrato (kWh/m².anno), che indica quanta energia viene consumata in media per ogni metro quadrato,
- Uso di energia primaria non rinnovabile annuo (kWh/m².anno), che misura quanta energia non rinnovabile è necessaria,
- Energia finale per vari servizi come riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda, ventilazione, illuminazione integrata e altri servizi edilizi.
Infine, il nuovo APE può includere anche altri requisiti legati all’efficienza e alla sicurezza delle apparecchiature presenti nell’edificio.
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Attestato di Prestazione Energetica APEPrestazione energetica: classi A0 e A+
Entro 24 mesi dall’entrata in vigore della direttiva (29 maggio 2026), l’APE dovrà essere conforme al modello dell’allegato V. Questo nuovo modello utilizza una scala da A a G per indicare la classe energetica, dove A corrisponde agli edifici a emissioni zero e G a quelli con le prestazioni peggiori.
Gli Stati membri che già utilizzano la designazione “A0” per gli edifici a emissioni zero possono continuare a farlo. Inoltre, le classi dalla B alla F (o dalla A alla F se si usa A0) dovranno avere una distribuzione adeguata degli indicatori di prestazione energetica. Gli Stati membri possono anche introdurre una nuova classe A+ per edifici con elevata efficienza energetica, che rispettano i seguenti requisiti:
- Consumo energetico per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e acqua calda non superiore a 15 kWh/m².anno;
- Produzione in loco di energia rinnovabile superiore al consumo, calcolata su base mensile;
- Impatto ambientale positivo in termini di GWP (Potenziale di Riscaldamento Globale) durante l’intero ciclo di vita, inclusi materiali da costruzione e impianti utilizzati.
In quali situazioni è richiesto l’APE?
Secondo la nuova direttiva EPDB l’APE dovrà essere rilasciato per gli edifici:
- di nuova costruzione, edifici sottoposti a ristrutturazione profonda, venduti o locati ad un nuovo locatario o in caso di rinnovo del contratto di locazione o di rinegoziazione del mutuo ipotecario;
- di proprietà pubblica o occupati da enti pubblici.
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