Amministratore di condominio e assegno senza provvista: guida breve

Ogni titolare di un conto corrente può fare richiesta di un carnet di assegni da avere a disposizione: si tratta di uno strumento alternativo di pagamento che consente di disporre delle somme presenti sul conto stesso. L’assegno non è altro che un ordine di pagamento del beneficiario da parte dell’istituto bancario per conto della persona che emette l’assegno. Ma come si disciplina l’assegno emesso senza provvista e senza autorizzazione?
Disciplina dell’assegno senza provvista né autorizzazione
Nel caso degli assegni senza autorizzazione, l’emissione dell’assegno stesso non è possibile dal momento che non si rinviene alcun collegamento tra il traente e il titolo. Se invece successivamente a degli inadempimenti v’è stato un divieto di emissione di assegni, l’assegno emesso sarà configurabile come assegno senza provvista.
In che modo si disciplinano l’assegno senza provvista? Il periodo per la presentazione all’incasso previsto dalla legge è di:
- 8 giorni dalla data di emissione riportata sul titolo se pagabile nello stesso Comune in cui è emesso l’assegno
- 15 giorni se pagabile in un altro comune.
In questo lasso di tempo, chi emette l’assegno deve fare in modo che sul conto corrente sia presente la somma necessaria ad evadere l’ordine di pagamento. Così non fosse, il titolare del conto potrebbe andare incontro ad una sanzione che va da 516€ a 6.197€. La legge n°386/90 consente però di sanare la propria posizione: nell’art. 8 specifica infatti che “le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente”.
Sanzioni per assegno senza provvista
Ferma restando l’eventuale levata di protesto, legato comunque alla prima presentazione del titolo, l’istituto di credito deve portare il traente a conoscenza della possibilità di evitare le sanzioni amministrative.
Il pagamento delle somme deve avvenire:
- nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo;
- presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente).
La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto.
L’inosservanza di tali disposizioni comporta la comminazione delle sanzioni amministrative suindicate nonché il divieto per l’amministratore condominiale di emettere assegni per un periodo di sei mesi che decorrono dalla data di iscrizione del nominativo nell’apposito archivio tenuto presso la Banca d’Italia (cfr. artt. 9 e 10-bis l. n. 386/90).
Documenti utili: visura protesti e pregiudizievoli online
Prima di accettare un assegno, quindi, è importante acquisire informazioni su un nuovo cliente, un partner commerciale o un fornitore e sulla loro solvibilità.
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Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Visura protesti e pregiudizievoliIl documento ottenuto consente di verificare se, a carico di una persona fisica o di una impresa (ditta individuale, società di persone o società di capitali), risultano trascritti protesti in Camera di Commercio o pregiudizievoli sia di Tribunale sia di Conservatoria RR.II. in tutta Italia. Il servizio prevede l’evasione del dettaglio dei protesti da Camera di Commercio e la segnalazione di eventuali pregiudizievoli da Tribunale e/o da Conservatoria.
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