Amministratore di Condominio “di fatto”: il sì della Cassazione

Amministratore di Condominio “di fatto”: il sì della Cassazione

La Cassazione interviene in materia di amministrazione condominiale, confermando la legittimità di nomine orali e poteri di gestione anche a mandato scaduto.

Sono tre le recenti sentenze della Cassazione che confermano alcuni aspetti della gestione condominiale. In particolare, i punti in questione riguardano la nomina orale dell’amministratore condominiale, e i suoi poteri se la nomina è scaduta o impugnata.

Nomina orale dell’Amministratore di Condominio

La Cassazione ha confermato che è possibile nominare l’amministratore condominiale anche attraverso comportamenti concludenti, cioè senza la necessità di un atto scritto e di una investitura formale. In sostanza, si conferma la legittimità della nomina orale dell’amministratore.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, è possibile che l’amministratore condominiale sia individuato in una persona alla quale i condomini di rivolgono abitualmente per predisporre i bilanci oppure convocare le assemblee. Questo anche nel caso in cui in ci sia stata una investitura formale con delibera formale.

Inoltre, la Corte ha ribadito la possibilità di affidare l’incarico di amministratore condominiale anche a persone giuridiche, non solo a soggetti singoli.

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Amministratore di Condominio: nomina del giudice e poteri a mandato scaduto

Altra importante pronuncia della Cassazione riguarda i doveri dell’amministratore di condominio nominato dal giudice in caso l’assemblea condominiale non si metta d’accordo. L’amministratore così nominato non ha poteri diversi dal soggetto eletto regolarmente dall’assemblea e non riveste la figura di ausiliario del giudice. Quindi, in sostanza, deve rendere conto del suo operato solo all’assemblea.

E se la delibera è stata impugnata o il suo mandato è scaduto? La Cassazione precisa che l’amministratore conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio:

  • anche con delibera di nomina impugnata per vizi o nullità
  • anche a mandato scaduto, fino a quando non venga sostituito con un provvedimento dal giudice o dall’assemblea dei condomini.

L’amministratore deve quindi esercitare i poteri connessi alla sua carica anche a mandato scaduto o delibera impugnata, poiché ha carattere perenne e necessario all’ufficio che ricopre.

Ne consegue che l’assemblea condominiale è regolarmente riunita, nella pienezza dei suoi poteri indipendentemente dagli eventuali vizi della precedente delibera di nomina dell’amministratore che l’ha convocata.

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Sono un avvocato del Foro di Cagliari, specializzato in materia di diritto civile e, in particolare, in diritto di famiglia e minori, recupero del credito e risarcimento del danno. Da oltre 15 anni metto a disposizione dei Clienti le mie competenze specialistiche e attraverso SmartFocus voglio aiutare persone e le imprese a capire i problemi connessi con il recupero di un credito nei confronti di un debitore.

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