Agevolazioni di registro: il caso della cessione di aree urbanizzate
Il primo di gennaio è scattata la soppressione delle agevolazioni di Registro riguardante gli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso. E per quanto riguarda invece la cessione di aree urbanizzate a titolo gratuito? La precisazione arriva dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68/E del 3 luglio.
INDICE:
Agevolazioni di registro sulla cessione a titolo gratuito
Le recenti novità sulla tassazione degli atti immobiliari hanno portato alla luce diverse casi in cui non è chiaro se e quando alcuni benefici possano essere applicate, come per esempio le agevolazioni di registro.
La norma di sopressione delle agevolazioni di Registro, art. 10 comma 4, del decreto legislativo n° 23 del 2011, interessa infatti gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di immobili, ma un dubbio restava sull’applicabilità o meno della stessa norma sugli atti di cessione a titolo gratuito al Comune di aree urbanizzate.
Il chiarimento è arrivato lo scorso 3 luglio dall’Agenzia delle Entrate, che precisa che la cessione a titolo gratuito di aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione, a favore di un Comune, può continuare a beneficiare del trattamento di favore anche se stipulata a partire dall’1 gennaio 2014.
Agevolazioni di registro: cosa sono?
Cosa comporta il trattamento di favore? Gli atti di cessione o di traslazione dei diritti reali su un immobile che beneficiano delle agevolazioni di Registro potranno contare sul pagamento dell’imposta di registro in misura fissa e sull’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Ricordiamo che, in ogni caso, preliminarmente all’atto di acquisto o di cessione di diritti reali su un immobile, è bene ottenere tutte le informazioni riguardanti l’immobile stesso richiedendo le visure catastali online.
Cessioni a titolo gratuito di aree urbanizzate
La gratuità segna la differenza tra la possibilità di accedere o meno alle agevolazioni di registro, che non sono quindi previste per le operazioni immobiliari a titolo oneroso. Ma in che modo tali atti vengono qualificati come gratuiti?
Le cessioni di aree urbanizzate possono essere qualificate come “a titolo gratuito” dal legislatore in base all’articolo 28 della legge 1150/1942. Tale legge stabilisce che l’autorizzazione del Comune alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che prevede anche la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.