Accettazione tacita di eredità e voltura catastale

L’eredità richiede un’accettazione, espressa o tacita, dell’erede legittimo. Tuttavia, l’accettazione non viene sempre manifestata in modo diretto, ma può avvenire anche tacitamente. Quali atti corrispondono a una accettazione tacita di eredità? La voltura catastale è uno di questi? Vediamolo insieme.
INDICE:
Come funziona l’accettazione dell’eredità?
La legge conferisce agli eredi la possibilità di accettare o meno l’eredità. Occorre distinguere in due casistiche: chi è nel possesso dei beni ereditari e chi non esercita il possesso sugli stessi.
Nel primo caso (ad esempio i familiari che convivevano con il de cuius, ma anche chiunque abbia la disponibilità di un bene del defunto) gli eredi devono decidere in fretta: hanno, infatti, solo tre mesi di tempo. Trascorso il termine dei tre mesi, saranno considerati erede anche contro la loro volontà. La legge impone una decisione rapida al fine di evitare che qualcuno possa continuare a godere del patrimonio ereditario senza assumere formalmente la qualità di erede, e dunque senza pagare i debiti del defunto. Pertanto, se i debiti sono superiori al patrimonio lasciato in eredità dal de cuius, conviene affrettarsi a rinunciare.
Nel secondo caso, riferito a tutti quelli che non sono in possesso dei beni ereditari, non c’è fretta. La legge concede infatti dieci anni di tempo per decidere se accettare o meno l’eredità (art. 480 Codice Civile) . Trascorso il termine dei dieci anni, non sarò possibile diventare eredi, salvo casi particolari. Chi non vuole accettare l’eredità, quindi, può anche non fare nulla. Se invece vuole definire subito la sua posizione, può rinunciare da subito all’eredità.
L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita (art. 474 Codice Civile). La prima consiste in un’esplicita dichiarazione di volontà; la seconda invece si verifica con il compimento di particolari atti. Quando il chiamato all’eredità pone in essere un comportamento concludente, che non avrebbe diritto ad assumere se non perché erede, allora accetta tacitamente l’eredità. Ad esempio, con la vendita il chiamato all’eredità compie degli atti di disposizione sui beni ereditari, manifestando implicitamente la volontà di far propri tali diritti. Da questo negozio giuridico consegue, quindi, l’accettazione tacita dell’eredità.
La dichiarazione di successione implica l’accettazione tacita di eredità?
Quali azioni possono essere considerate come una accettazione tacita dell’eredità? Partiamo dalla dichiarazione di successione. Questa ha valenza puramente fiscale, ovvero è una formalità imposta dalla legge fiscale. Per questo motivo non comporta accettazione dell’eredità.
La presentazione della denuncia di successione, che può avvenire anche da parte di uno solo degli eredi, e il pagamento della relativa imposta, non rientrano quindi tra i casi che che fanno scattare l’accettazione tacita dell’eredità.
Voltura catastale e accettazione eredità
La voltura catastale comporta invece l’accettazione tacita dell’eredità? Sul punto ci sono diversi orientamenti.
La Cassazione, con la sentenza n. 5319/2016 e con altre meno recenti, ritiene che la voltura catastale sia un atto idoneo all’accettazione dell’eredità. La voltura catastale certifica l’avvenuta modifica dei dati anagrafici dell’intestatario di un bene immobile registrato presso gli Uffici del Catasto.
Nel caso di successione ereditaria, la voltura catastale relativamente agli immobili o ai diritti immobiliari deve essere richiesta entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione. Secondo le decisioni della Cassazione “l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile“.
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Voltura CatastaleOrdinanza n. 32770/2018: cosa ha stabilito?
Con l’ordinanza n. 32770/2018, in contrasto con i precedenti orientamenti, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “l’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede“. È questo quanto stabilisce l’art. 476 c.c. ed è chiaro che il chiamato all’eredità, affinché vi sia inequivocabilmente accettazione, debba tenere un comportamento che non avrebbe diritto ad assumere se non perché erede.
I giudici di legittimità, con l’ordinanza n. 32770/2018, hanno affermato che gli effetti della voltura catastale, ai fini dell’accettazione tacita dell’eredità, si producono solo in favore del chiamato che provvede al suddetto adempimento. Per gli altri chiamati è, invece, necessario verificare se, nell’effettuare la denuncia di variazione catastale, vi sia stata o meno la spendita del nome, ovvero il denunciante abbia agito quale mandatario o vi sia stata una successiva ratifica del suo operato.
Il caso
L’ordinanza deriva dal ricorso proposto da due sorelle contro una loro zia. Le prime citavano a comparire dinanzi al tribunale la parente e chiedevano al tribunale di riconoscere la loro qualità di eredi della defunta madre e conseguentemente di condannare la convenuta alla restituzione in loro favore di una somma di denaro, oltre gli interessi, che era stata incassata da quest’ultima quale presunta erede della de cuius. Nello stesso giudizio le attrici chiedevano, inoltre, la divisione di un immobile di cui la madre era comproprietaria con la zia convenuta.
In primo grado, con sentenza non definitiva, la domanda veniva accolta e veniva dichiarata la qualità di eredi delle attrici. La convenuta veniva, invece, condannata alla restituzione della citata somma di denaro.
In sede di appello, tuttavia, la decisione veniva ribaltata. La Corte d’appello chiariva che la dichiarazione di successione e la richiesta di voltura catastale dell’immobile ricompreso pro quota nell’asse ereditario, cui le appellate avevano atteso, in quanto atti da compiere in via obbligatoria, non valevano ad integrare gli estremi dell’atto presupponente necessariamente la volontà di accettare l’eredità come da art. 476 c.c.. Inoltre la condotta complessiva delle chiamate e la volontà di rinunciare all’eredità risultava prevalente rispetto all’efficacia ex art. 476 c.c. di denuncia di successione e voltura catastale.
Avverso la sentenza di secondo grado le ricorrenti proponevano, come anticipato, ricorso per Cassazione, deducendo la violazione o la falsa applicazione degli artt. 476 e 519 c.c., evidenziando che, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la voltura catastale, a differenza della denuncia di successione avente unicamente valenza fiscale, ha senza dubbio valenza civilistica e quindi costituisce atto di accettazione tacita dell’eredità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e per questo è stato respinto. Ha precisato che l’indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile come accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, deve essere condotta dal giudice di merito caso per caso e non può essere affrontata in sede di legittimità, a patto che la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto.
La Suprema Corte, come affermato più volte dalla stessa Corte di legittimità, ha osservato che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo.
Infatti, la Corte di Cassazione, ordinanza del 6 aprile 2017, n. 8980 già in passato aveva puntualizzato che “l’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso “negotiorum gestio”, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del “de cuius””. Inoltre, la denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non comportano accettazione tacita dell’eredità (Corte di Cassazione, 28.2.2007, n. 4783).
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