Accettazione tacita di eredità e voltura catastale
L’eredità richiede un’accettazione, espressa o tacita, dell’erede legittimo. L’accettazione non viene sempre manifestata in modo diretto, ma può avvenire anche tacitamente. Quali atti corrispondono a una accettazione tacita di eredità? La voltura catastale è uno di questi? Vediamolo insieme.
Come funziona l’accettazione dell’eredità?
La legge conferisce agli eredi la possibilità di accettare o meno l’eredità. Occorre distinguere in due casistiche: chi è nel possesso dei beni ereditari e chi non esercita il possesso sugli stessi.
Nel primo caso (ad esempio i familiari che convivevano con il de cuius, ma anche chiunque abbia la disponibilità di un bene del defunto) gli eredi devono decidere in fretta: hanno, infatti, solo tre mesi di tempo. Trascorso il termine dei tre mesi, saranno considerati erede anche contro la loro volontà. La legge impone una decisione rapida al fine di evitare che qualcuno possa continuare a godere del patrimonio ereditario senza assumere formalmente la qualità di erede, e dunque senza pagare i debiti del defunto. Pertanto, se i debiti sono superiori al patrimonio lasciato in eredità dal de cuius, conviene affrettarsi a rinunciare.
Nel secondo caso, riferito a tutti quelli che non sono in possesso dei beni ereditari, non c’è fretta. La legge concede infatti dieci anni di tempo per decidere se accettare o meno l’eredità (art. 480 Codice Civile) . Trascorso il termine dei dieci anni, non sarò possibile diventare eredi, salvo casi particolari. Chi non vuole accettare l’eredità, quindi, può anche non fare nulla. Se invece vuole definire subito la sua posizione, può rinunciare da subito all’eredità.
L’accettazione dell’eredità può essere espressa o tacita (art. 474 Codice Civile). La prima consiste in un’esplicita dichiarazione di volontà; la seconda invece si verifica con il compimento di particolari atti. Quando il chiamato all’eredità pone in essere un comportamento concludente, che non avrebbe diritto ad assumere se non perché erede, allora accetta tacitamente l’eredità. Ad esempio, con la vendita il chiamato all’eredità compie degli atti di disposizione sui beni ereditari, manifestando implicitamente la volontà di far propri tali diritti. Da questo negozio giuridico consegue, quindi, l’accettazione tacita dell’eredità.
La dichiarazione di successione implica l’accettazione tacita di eredità?
Quali azioni possono essere considerate come una accettazione tacita dell’eredità? Partiamo dalla dichiarazione di successione. Questa ha valenza puramente fiscale, ovvero è una formalità imposta dalla legge fiscale. Per questo motivo non comporta accettazione dell’eredità.
La presentazione della denuncia di successione, che può avvenire anche da parte di uno solo degli eredi, e il pagamento della relativa imposta, non rientrano quindi tra i casi che che fanno scattare l’accettazione tacita dell’eredità.
Voltura catastale e accettazione eredità
La voltura catastale comporta invece l’accettazione tacita dell’eredità? Sul punto ci sono diversi orientamenti.
La Cassazione, con la sentenza n. 5319/2016 e con altre meno recenti, ritiene che la voltura catastale sia un atto idoneo all’accettazione dell’eredità. La voltura catastale certifica l’avvenuta modifica dei dati anagrafici dell’intestatario di un bene immobile registrato presso gli Uffici del Catasto.
Nel caso di successione ereditaria, la voltura catastale relativamente agli immobili o ai diritti immobiliari deve essere richiesta entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione. Secondo le decisioni della Cassazione “l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile“.
Come si fa a fare una voltura al Catasto?
È possibile richiedere la voltura catastale online su VisureItalia:
Potrai ricevere questo documento compilando questo modulo:
Voltura catastaleIl caso dell’ordinanza del 7 marzo 2017 del Tribunale di Torino
Le sopracitate decisioni sono state spesso criticate e non condivise. Tanto che, in contrasto con tale orientamento, si è recentemente espresso il Tribunale di Torino. L’ordinanza del 7 marzo 2017 dichiara la voltura non idonea come atto di accettazione tacita dell’eredità, in quanto è un adempimento obbligatorio. La sua inosservanza è formalmente sanzionata.
La voltura catastale non può implicare l’accettazione dell’eredità, in quanto questa una libera volontà del chiamato e non un atto legalmente dovuto.
Il Tribunale ha disposto che la voltura catastale, al pari della dichiarazione di successione, ha solamente funzioni di natura fiscale e non costituisce titolo formale né piena prova della proprietà immobiliare, essendo quest’ultima rimessa in via esclusiva all’Agenzia del Territorio.
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