Accertamento induttivo e stato di crisi irreversibile
Una recente sentenza della Cassazione ha aperto la possibilità all’annullamento dell’accertamento induttivo in caso di perdita d’esercizio determinante sullo stato di salute aziendale. Un approfondimento.
Il reddito di impresa delle persone fisiche e delle società commerciali, così come il reddito di lavoro autonomo degli artisti e dei professionisti, in deroga al criterio dell’accertamento analitico, può essere determinato in via induttiva (in altre parole, extracontabilmente) ai sensi e per gli effetti dell’articolo n° 39 comma 1 lett. d e comma 2. In caso di grave stato di salute aziendale, è possibile annullare l’accertamento induttivo? Una recente sentenza della Cassazione chiarisce le possibilità che vi sono in questo caso.
Accertamento induttivo e stato di crisi: il caso
L’accertamento induttivo o extracontabile autorizza le Entrate a determinare il reddito imponibile su fatti dati da presunzioni supersemplici. L’imponibile si determina:
- non considerando le scritture contabili;
- individuando singole attività non dichiarate o singoli costi fittizi, non globalmente il reddito d’impresa.
Una recente sentenza della Cassazione (19602/2015), depositata il 01/10/2015, ha aperto la possibilità all’annullamento dell’accertamento induttivo in caso di perdita d’esercizio determinante sullo stato di salute aziendale.
Il caso riguarda una società che registrava al termine dell’esercizio una perdita di euro 775mila, che per effetto del mancato adempimento delle proprie obbligazioni determinava il fallimento della stessa qualche mese più tardi. La stessa società ometteva la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta in cui si manifestava la perdita. Da tale comportamento scaturiva un accertamento induttivo (per effetto dell’art. 39, comma 1, lett. d del d.P.R. n. 600/73) da parte delle Entrate per 620mila euro circa.
Omessa dichiarazione e accertamento
Il provvedimento è stato impugnato dalla società accertata in quanto lo stato di crisi aziendale era realmente palese: perdita d’esercizio e successivo fallimento. Tale condizione, a ricorso della difesa, risultava agli antipodi rispetto alla pretesa tributaria di reddito imponibile per 620mila euro. A seguito del ricorso, il giudizio tributario di primo grado riconosceva parzialmente l’infondatezza delle presunzioni delle Entrate e nello stesso tempo la colpa grave della società ricorrente per l’omessa dichiarazione dei redditi. Da tale circostanza il giudizio finale prevedeva la riduzione al 50% del reddito accertato in capo alla società.
La ricorrente, con l’appello di secondo grado presso la Commissione Tributaria Regionale otteneva il completo annullamento dell’atto poiché le prove prodotte dal contribuente erano sufficienti a dimostrare l’infondatezza della pretesa (disapplicazione della determinazione dell’imponibile con il sistema induttivo).
La sentenza
La Cassazione ha respinto completamente il ricorso delle Entrate sostenendo che, in presenza di presunzioni “supersemplici”, il giudice tributario ha l’onere di verificare l’operato dell’Ufficio. Deve pertanto riscontrare se i fatti utilizzati come indizi (presunzioni) siano compatibili con il criterio della normalità.
La sentenza della Cassazione ha voluto dimostrare che, nonostante la gravità dell’evento sanzionato (omessa dichiarazione), l’operato delle Entrate non può limitarsi ad una “sterile” applicazione della normativa repressiva, bensì tenere conto dei fatti e delle circostanze che hanno determinato il manifestarsi dell’evento. L’enunciato dell’applicazione del criterio della normalità da parte degli “Ermellini” è un invito esplicito ad un approccio garantista da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Procedure fallimentari e concorsuali in tribunale
Proprio come nel caso precedente, di fronte ad uno stato accertato di crisi di un’impresa commerciale, sulla base di specifici requisiti individuati dalla legge italiana, in presenza di un pubblico ufficiale, si verificano le Procedure Concorsuali o Procedure Fallimentari in Tribunale.
Obiettivo principale di ogni procedura è la limitazione dell’autonomia di azione per l’imprenditore in crisi attraverso la sottrazione al suo controllo, in via cautelativa verso i creditori, di beni (mobili o immobili) o addirittura dell’impresa stessa o attraverso la nomina di un organo di controllo sullo svolgimento dell’attività commerciale.
Come sapere se vi sono procedure in corso a carico di un’azienda o una società?
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Fallimenti e procedure concorsualiIl servizio prevede lo sviluppo nel dettaglio delle procedure in corso a carico di una società di persone o di capitali attraverso un documento ufficiale elaborato dalla Camera di Commercio competente. Tra le Procedure indichiamo, a titolo esemplificativo: il fallimento, il concordato preventivo (titolo III Legge Fallimentare), l’amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa.
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