Cosa fare in caso di un avviso di accertamento dell’Agenzia del Territorio?

Cosa fare in caso di un avviso di accertamento dell’Agenzia del Territorio?

L’avviso di accertamento catastale è una comunicazione che possono ricevere i proprietari di immobili a seguito di una revisione del classamento degli stessi. Viene notificata dagli Uffici del Territorio dell’Agenzia delle Entrate, vediamo insieme come comportarci alla sua ricezione.

In un precedente articolo sul riclassamento immobiliare, vi avevamo parlato del suo significato e funzionamento. Secondo la norma entrata in vigore il 1° gennaio 2016, è possibile proporre ricorso contro il catasto entro 60 giorni dalla notifica di riclassamento da parte dell’Ufficio Provinciale del Territorio.

Cosa comporta un avviso di accertamento?

La necessità di un continuo e periodico aggiornamento del Catasto agli attuali valori di mercato, comporta un sempre più frequente invio di avvisi di accertamento. Questo perché i valori edilizi dei fabbricati devono essere adeguati alle sopravvenute modifiche socio-economiche che caratterizzano diversamente le unità immobiliari e il loro luogo di ubicazione. La disciplina relativa alle procedure di aggiornamento degli dati catastali è contenuta nella Legge n. 311/2004, ai commi 335 e 336 dell’articolo 1.

Data la situazione, risulta utile e indispensabile riconoscere quando un avviso di accertamento è valido e legittimo.

Se la rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale vengono ritenute corrette, i contribuenti non dovranno effettuare nessun ulteriore adempimento catastale. I dati saranno aggiornati direttamente dall’Agenzia del Territorio. Il contribuente che, invece, riscontra irregolarità nell’avviso di accertamento, potrà chiederne il riesame in autotutela oppure presentare ricorso.

Il riesame in autotutela

Il riesame in autotutela si realizza inviando una domanda in carta semplice all’Agenzia del Territorio che lo ha emesso. In allegato è inoltrata anche la documentazione su cui si fonda la richiesta di annullamento. La domanda di riesame in autotutela non influisce sulla presentazione di un eventuale ricorso al giudice tributario. I termini per la trasmissione di quest’ultimo non vengono sospesi.

Il ricorso

Entro 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, il destinatario può presentare ricorso all’Ufficio provinciale – Territorio che ha emesso tale comunicazione. Questo termine è sospeso tra il 1° agosto e il 15 settembre di ogni anno. Durante questa procedura il contribuente dovrà avvalersi dell’assistenza di un difensore. Nei successivi 30 giorni dovrà poi costituirsi in giudizio.

Motivazione dell’avviso

L’elemento che consente il controllo della validità degli avvisi di accertamento è presenza della motivazione. Con la sentenza n. 9629 del 2012, la Corte di Cassazione ha sancito la nullità per difetto di motivazione di tale provvedimento.

L’Agenzia del Territorio ha, quindi, l’obbligo di comunicare, nell’avviso di accertamento stesso, in modo completo ed esplicito la motivazione che ha portato all’attribuzione di una nuova rendita catastale della proprietà immobiliare.

Questo perché l’accertamento tributario non può limitarsi alla semplice notifica, ma deve fornire anche la giustificazione che sorregge il dispositivo stesso. In questo modo il contribuente è consapevole delle ragioni che hanno portato alla rideterminazione del classamento, delimitando l’oggetto del possibile contenzioso.

Gli elementi essenziali della motivazione

La motivazione dell’atto di riclassamento dovrà contenere un’indicazione dei fatti specifici attribuiti dall’ufficio, ovvero:

  • la consistenza;
  • la categoria;
  • la classe.

Documenti utili in caso di auto-tutela

Qualora il contribuente abbia interesse a chiedere il riesame in autotutela dell’atto oppure presentare ricorso, risulterà prezioso munirsi di una serie di documenti.

Le Visure Catastali sono dei documenti rilasciati dagli Uffici del Catasto che, tra le altre informazioni, forniscono i dati sulla rendita di un bene immobile sito in Italia. Richiederla online sarà utile per dimostrare a quale categoria catastale apparteneva l’immobile prima del riclassamento. Le visure catastali vengono evase in formato .pdf e contengono i seguenti dati:

  • i dati catastali (foglio, particella, subalterno);
  • la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune;
  • la categoria catastale, se è un’abitazione, un’autorimessa, un ufficio, un negozio, ecc.;
  • la classe, definita in base a determinate finiture e caratteristiche;
  • la consistenza, ossia la superficie netta e la superficie catastale (lorda);
  • la rendita catastale per i fabbricati, il reddito dominicale per i terreni.

Il servizio di Rettifica Errori Catastali consente invece di presentare via web richieste di rettifica dei dati catastali. Nel nostro caso risulterà utile per chiedere la correzione di quanto notificato nell’avviso di accertamento catastale. Si potrà inoltrare un’istanza direttamente on line, evitando le lunghe file al Catasto.

 

Legal Service Specialist in VisureItalia®

Legal Service Specialist – Ho acquisito una formazione tecnica in architettura di interni e nell’architettura del paesaggio. Da venti anni svolgo la professione di visurista per ispezioni ipotecarie e catastali presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Catasto per conto di studi notarili, enti di riscossione e istituti di credito. In VisureItalia® ricopro il ruolo di Legal Services Specialist e coordino le attività del team di visuristi operativi in tutti gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia. Su SmartFocus condivido le mie conoscenze per facilitare l’accesso alle banche dati pubbliche e ai Pubblici Registri in particolare.

© Riproduzione riservata

Se hai trovato utile questo articolo o hai bisogno di un chiarimento, lascia un commento nel form a fine pagina o scrivici a smartfocus@visureitalia.com. Inoltre, iscriviti alla newsletter per ricevere gratuitamente aggiornamenti su attualità economica, novità fiscali e tributarie, consigli pratici su normative, leggi e tributi!
Servizi VisureItalia

26 commenti per "Cosa fare in caso di un avviso di accertamento dell’Agenzia del Territorio?"

  • Giuseppe ha detto:

    Oggi ho ricevuto un avviso di accertamento catastale nel quale viene indicato un aumento di rendita catastale da 430 a 539 euro su un appartamento che ho acquistato un anno fa e che il vecchio proprietario fece fare da un tecnico una variazione Docfa un mese prima di vendermi la casa.Guardando sul sito della agenzia delle entrate risulta la nuova cifra di rendita catastale. La mia domanda è solo questa: devo pagare qualcosa? Se si, avrei dovuto ricevere un bollettino con indicato la cifra o comunque un codice da inquadrare per poter pagare online? Oppure non devo pagare nulla, e pagherò soltanto un aumento sulla tassa rifiuti considerando che si tratta di prima casa? Io sono Giuseppe, gentilmente qualcuno potrebbe rispondermi?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Giuseppe, il sito web dell’Agenzia delle Entrate riporta che “Se l’avviso di accertamento viene ritenuto corretto, i destinatari non dovranno procedere ad alcun ulteriore adempimento catastale, perché i dati sono aggiornati direttamente dall’Agenzia.” Non dovrebbe quindi effettuare nessun altro adempimento, se non utilizzare la nuova rendita catastale per il calcolo delle future imposte. Per ulteriori informazioni le suggeriamo di richiedere informazioni presso l’Agenzia delle Entrate, cordiali saluti.

  • Patrizia ha detto:

    Buongiorno, ho eliminato la parete della cucina ottenendo un unico ambiente con il soggiorno. Mi è arrivato l’aumento della rendita catastale. È giusto?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Patrizia, quanto ci descrive sembra inusuale in quanto con l’abbattimento della parete della cucina il numero di vani è diminuito e non avrebbe dovuto comportare un aumento della rendita catastale. Le suggeriamo di rivolgersi ad un tecnico abilitato come un geometra o un ingegnere che possa verificare quanto risulta scritto sul DOCFA e che, eventualmente, si occupi di presentare una istanza al Catasto per correggere i dati. Cordiali saluti.

  • Michela ha detto:

    Buongiorno,
    Ho ricevuto un “avviso di accertamento catastale” in cui nel prospetto con i precedenti dati di classamento e rendita è presente sia la cantina (cat. C/2), che l’appartamento (cat. A/2) con le relative rendite catastali.
    Nei “nuovi dati di classamento e rendita accertati” è visibile solo la cantina. L’appartamento quindi resta invariato? E perchè se lo cerco online mi risulta Partita Soppressa, mentre sulla cantina risulta con la nuova classificazione?
    Spero che riesca a chiarirmi la cosa.
    Buona giornata

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Michela, le suggeriamo di richiedere online la visura catastale per persona fisica (l’intestatario) al fine di verificare le variazioni avvenute nel tempo sull’immobile. Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni al Numero Verde 800.17.10.35. Cordiali saluti.

  • Alberto ha detto:

    Buonasera,
    ho acquistato un garage come pertinenza della mia prima casa,
    il classamento catastale dello stesso è stato modificato prima dell’atto notarile in quanto precedentemente era un C1
    ed è stato portato in C6
    dopo 8 mesi l’agenzia del territorio invia avviso di accertamento con il quale ripristina il precedente classamento e ridetermina il valore catastale
    cosa posso fare? devo fare ricorso in quanto l’utilizzo che ne faccio è garage servito ad abitazione principale
    come posso difendermi? c’è anche la possibilità che l’AE possa riaccertare anche l’imposta pagata sull’atto di acquisto?
    grazie

    • Redazione ha detto:

      Gentile Alberto, le suggeriamo di chiedere informazioni e chiarimenti sull’avviso di accertamento ricevuto presso l’Agenzia delle Entrate. Sarà eventualmente possibile proporre ricorso contro l’avviso di accertamento e per questo sarà necessario richiedere il supporto di un tecnico. Cordiali saluti.

  • Maurizio ha detto:

    Acquistato una mansarda al 4° piano il commercialista mi ha fatto sempre pagare Imu per un A3 presunta come previsto dal comune. Nel 2009 il catasto ha cambiato la classificazione da A3 ad A2 con relativo aumento dei costi. La variazione è stata comunicata al vecchio proprietario e mai a me.
    Il comune mi sanziona per Imu pagato non aggiornato alla rendita attuale. Io vorrei pagare solo quanto dovuto senza le sanzioni. È corretto il mio pensiero?

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maurizio, nella situazione che ci descrive è tenuto a pagare comunque le sanzioni. Al fine di non incorrervi una seconda volta, le suggeriamo di richiedere ogni anno una visura catastale aggiornata per accertarsi che non siano state registrate delle variazioni. Cordiali saluti.

  • Antonio ha detto:

    Il 30/10/2020 abbiamo acquistato un porzione di villetta quadrifamiliare di nuova costruzione accatastata dal tecnico come A7 con rendita di 883,14. L’AGE ha rettificato la Cateoria in A2 con rendita di 898,64. La data della domanda di accatastamento è del 23/9/2020, la notifica del’avviso di accertamento è del 17/11/2021. Il periodo di presentazione della domanda non dovrebbe rientrare nella sospenzione termini covid di cui all’art. 67 del Decreto “Cura Italia” (L. 24 aprile 2020, n. 27). Dal 23/9/2020 12 mesi + 45 gg (del periodo 1/8-15/9 sospensione) si arriva a 7/11/2021. La domanda che rivolgo è se posso ritenere la notifica fuori termine. Grazie.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Antonio, in caso di dubbi sull’avviso di accertamento ricevuto, le suggeriamo di chiedere informazioni presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed eventualmente richiederne il riesame. Cordiali saluti.

  • Paola Francesca Giua ha detto:

    Buonasera.
    Gli appartamenti del condominio in cui vivo, al termine dei lavori di frazionamento e ristrutturazione a Marzo 2020, sono stati portati dalla categoria catastale A8 ad A2 dal tecnico incaricato.
    Ora l’Agenzia del territorio ha emesso in Ottobre 2021 avvisi di accertamento verso tutti i proprietari, e ha portato tutti gli appartamenti in A8.
    Io, avendo preso la residenza nel nuovo appartamento a Giugno 2021, non ho ricevuto l’avviso, perchè evidentemente è stata inviata al vecchio indirizzo.
    La domanda è: avendo io saputo comunque della variazione, che ho constatato facendo una visura online, come faccio a fare ricorso se non ho in mano l’atto? Come devo comportarmi?
    Grazie,
    Paola Francesca Giua

    • Redazione ha detto:

      Gentile Paola Francesca, le suggeriamo di prendere un appuntamento all’Agenzia delle Entrate per esporre, proprio come ha fatto con noi, la Sua situazione. Immaginiamo che faranno una ricerca sul Suo nominativo e risulterà la mancata consegna dell’avviso. Le forniranno le informazioni su come comportarsi per procedere con il ricorso. Cordiali saluti.

  • Pisasale Paolino ha detto:

    L’Agenzia delle Entrate, Ufficio del Territorio, ha modificato i dati classamento e di un’immobile proposti con una dichiarazione presentata il 09/12/2019 con accertamento in data 06/11/2020, ma notificato in data 12/05/2021. Secondo il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Min.Fin. 701/1994 il termine per tale atto è di 12 mesi. Il fatto che la notifica è avvenuta dopo 12 mesi inficia di nullità l’accertamento oppure no?
    La risposta può essere determinante aifini della proposizione del ricorso.
    Ringrazio anticipatamente per la risposta e porgo distinti saluti.

    • Redazione ha detto:

      Gentile Signor Pisasale, in base a quanto esposto ci sembra di comprendere che la dichiarazione del 09/12/2019 sia stata da lei sottoscritta in qualità di titolare di diritti reali sul bene denunciato. Dalla lettura del decreto ministeriale da lei indicato, sembrerebbe che i “dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni” siano il termine entro cui deve avvenire la determinazione della rendita catastale definitiva in seguito all’attività di accertamento svolta dall’ufficio. Non sembra riferirsi quindi alla notifica fatta dall’ufficio al contribuente in merito alle risultanze della dichiarazione. Questa, in base a quanto stabilito dal art. 10, avviene nei soli casi in cui l’ufficio “abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte”. Considerata particolarità della situazione e le conseguenze che da questa possono derivare, le suggeriamo di richiedere il supporto di un tecnico. Cordiali saluti.

  • Michela ha detto:

    Buongiorno, sono venuta a conoscenza per puro caso (entrando direttamente in catasto con lo spid) che il catasto ha provveduto alla variazione della categoria catastale di un deposito da un C2 a un in D07. Evidenzio che stiamo parlando di un’abitazione principale con annesso un garage C06 e questo famoso C02. Specifico inoltre che questo “magazzino” è ancora al grezzo e mancante di soletta che divide il piano terra dal primo piano.
    Il catasto non ha mai notificato la variazione di classamento.
    Ho provveduto a inoltrare un’istanza di autotutela e l’agenzia del territorio ha risposto negando l’istanza di autotutela ma continuando a non dare le motivazioni per il cambio di classamento.
    A questo punto cosa posso fare?
    grazie per la risposta

    • Redazione ha detto:

      Gentile Michela, il Catasto non dispone mai di propria iniziativa questo tipo di variazioni. Quest’ultime vengono solitamente proposte al Comune da un tecnico incaricato dal proprietario e solo in un secondo momento comunicate al Catasto. Le suggeriamo di verificare con una visura catastale storica quando e come sono avvenute queste variazioni di categoria catastale. Cordiali saluti.

  • Maria Grazia ha detto:

    Ho appena ricevuto una notifica di accertamento catastale con la quale mi si avvisa che è variata la classe catastale da a3 ad a2. Ma una volta ricevuta cosa devo fare? Devo effettuare qualche pagamento? Devo comunicare qualcosa a qualche ente o si tratta solo di una notifica per presa visione?grazie

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Maria Grazia, il sito web dell’Agenzia delle Entrate riporta che “Se l’avviso di accertamento viene ritenuto corretto, i destinatari non dovranno procedere ad alcun ulteriore adempimento catastale, perché i dati sono aggiornati direttamente dall’Agenzia. Il destinatario che, invece, considera l’atto non fondato, potrà chiederne il riesame in autotutela oppure presentare ricorso”. Speriamo di esserle stati d’aiuto :)

  • Paola ha detto:

    Buonasera, una cortesia, sono proprietaria di un immobile compravenduto oltre 20 anni fa che ha una rendita di € 387,34. In data odierne ho ricevuto l’avviso di accertamento catastale con il quale mi viene notificato che lo stesso è stato rideterminato in € 658,48……….. con la motivazione “variazione per rettifica dei dati di classamento per uniformità con le unità immobiliari similari dello stesso fabbricato, D.M.F. 37/97 autotutela”.

    Faccio parte di un condominio di 12 condomini ai quali non è arrivata analoga comunicazione…………

    • Redazione ha detto:

      Buonasera Paola, il fatto che la comunicazione non sia stata inoltrata dal Catasto anche agli altri condomini non determina una riduzione della sua efficacia. Gli uffici del Catasto possono provvedere autonomamente, sulla base dei parametri di estimo, a rettificare d’ufficio la rendita catastale. naturalmente, lei può fare opposizione e richiedere chiarimenti e rettifica, se motivati.

  • Vittorio Zardo ha detto:

    Interessante l’esposizione sui ricorsi in caso di accertamento catastale

  • Roberto santarnecchi ha detto:

    Il mio caso é proprio questo. Solo che, al momento del rogito le imposte di registro sono state calcolate sulla base di una rendita proposta e ora Agenzia delle Entrate richiede la differenza… sta’ di fatto che da visura aggiornata, la nuova rendita catastale risulta essere ancora in corso di notifica (dopo 2 anni) e la cosa ancora più curiosa è che nel 2001 la rendita era già stata aggiornata dal catasto e regolarmente notificata, ma prima del rogito del 2015 è stata variata (Con rendita proposta) a seguito di frazionamento. Praticamente oggi la proprietà ha una rendita superiore a quella del 2001 nonostante siano stati scorporati un pezzo di terreno è un locale adibito a ripostiglio….

    • Redazione ha detto:

      Buongiorno Roberto, purtroppo la Agenzia delle Entrate opera, a volte, con modalità poco chiare e definite. Può presentare un ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria ma verifichi prima se, dal punto di vista economico, vale la pena.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *