Chi sono i soggetti obbligati a demolire gli abusi edilizi?
Chi sono i soggetti obbligati a demolire gli abusi edilizi? Il Tar Lazio da (finalmente) i nomi! Il Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Lazio, con la sentenza n. 10869/2020 del 23 ottobre 2020, ha ribadito un importante principio di diritto.
Sentenza Tar Lazio sui soggetti obbligati a demolire gli abusi.
Gli abusi edilizi vanno demoliti sempre, anche da chi non li ha realizzati. A mettere la parola fine è il TAR Lazio con la sentenza 10869/2020 del 23 ottobre 2020
Il TAR Lazio ha sancito, nuovamente, che il proprietario dell’immobile realizzato abusivamente, in assenza di autorizzazioni deve ritenersi passivamente legittimato rispetto al provvedimento di demolizione, indipendentemente dall’essere o meno estraneo alla realizzazione dell’abuso, atteso che “il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è, infatti, l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, bensì l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia: sicché sia il soggetto che abbia la titolarità a eseguire l’ordine ripristinatorio, ossia in virtù del diritto dominicale il proprietario, che il responsabile dell’abuso sono destinatari della sanzione reale del ripristino dei luoghi” (Cons. Stato Sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983).
Chi è il soggetto passivo che deve eseguire l’ordine di demolizione degli abusi edilizi?
Il soggetto passivo dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio viene individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso edilizio, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche se non responsabile in via diretta.
Il TAR del Lazio, stabilisce quindi che, “affinché il proprietario di una costruzione abusiva possa essere destinatario dell’ordine di demolizione, non occorre stabilire se egli sia responsabile dell’abuso, poiché la stessa disposizione si limita a prevedere la legittimazione passiva del proprietario non responsabile all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza richiedere l’effettivo accertamento di una qualche sua responsabilità” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 luglio 2017, n. 3789; sez. IV, 19 ottobre 2017 n. 4837; id 19 aprile 2018, n. 2364).
Fonte: Tar Lazio