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La certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. serve per procedere con l’istanza di vendita nel caso di aste giudiziarie, sequestri conservativi, istanze di vendita ed esecuzioni immobiliari. Il certificato è rilasciato da un notaio con valore legale e riporta i trasferimenti di diritti reali, ipoteche, gravami e pregiudizievoli.
ll servizio online di certificazione ventennale notarile consente di disporre della documentazione prevista dal 2° comma dell'art. 567 del Codice di Procedura Civile - Legge 3 agosto 1998 n° 302 e successive modificazioni, per l'istanza di vendita nelle esecuzioni immobiliari.
> Nel costo del servizio non sono comprese le tasse ipotecarie e i tributi catastali così come non sono comprese eventuali spese per bolli o diritti. Il servizio Assistenza Clienti provvederà a dettagliare le spese e comunicare via email l'importo da integrare che dovrà essere saldato prima dell'invio della relazione.
> Nel campo Subalterno, se la relazione è riferita ad un terreno, inserire il numero 0 (zero).
> La certificazione notarile relativa a immobili ubicati in alcuni Comuni Tavolari delle province di Belluno e Udine potrebbe determinare un esito negativo.
La certificazione notarile ex art. 567 del Codice di Procedura Civile (CpC) è un documento ufficiale con valore legale in quanto rilasciato da un pubblico ufficiale, il notaio, che assevera ai fini di legge la continuità dei trasferimenti di diritti reali nei 20, 30 o 40 anni precedenti e la conformità catastale evidenziando eventuali variazioni in Catasto ed ipoteche o pregiudizievoli.
L'utilità della certificazione notarile risiede nella sua capacità di attestare giuridicamente la situazione ipotecaria e catastale di un immobile sottoposto a esecuzione immobiliare, garantendo trasparenza e sicurezza giuridica nella procedura di vendita forzata.
In genere, non sono richiesti documenti specifici per richiedere la certificazione notarile. Tuttavia, nel caso di un’istanza di vendita, potrebbe essere necessario fornire l'atto di pignoramento; in tal caso, riceverete tutte le informazioni necessarie dal nostro servizio di Assistenza Clienti di VisureItalia.
La richiesta del servizio proviene principalmente da avvocati e studi legali, curatori fallimentari, delegati, consulenti tecnici d’ufficio (CTU), giudici delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale e istituti di credito.
Il costo della certificazione notarile è di € 450,00 Iva esclusa. Nel prezzo della certificazione notarile ex art. 567 CpC sono escluse, invece, le tasse ipotecarie e i tributi catastali, così come eventuali spese per bolli o diritti che verranno comunicate prima della consegna del documento.
Le tempistiche di consegna della certificazione notarile ex art. 567 CpC sono di 15 giorni lavorativi.
La certificazione notarile ex art. 567 CpC è obbligatoria in caso di pignoramento immobiliare. Essa consente di disporre della documentazione prevista dal 2° comma dell'art. 567 del Codice di Procedura Civile - Legge 3 agosto 1998 n° 302 e successive modificazioni, necessaria per l'istanza di vendita nelle esecuzioni immobiliari.
È possibile ottenere la certificazione notarile online attraverso VisureItalia. Dovrai semlicemente compilare il form presente in questa pagina e riceverai la certificazione notarile direttamente nella tua casella email.
La certificazione notarile ex art. 567 CpC richiede che il notaio esegua verifiche specifiche su alcuni aspetti fondamentali dell’immobile. I requisiti principali includono:
Assolutamente si, è possibile richiedere online nel sito di VisureItalia la certificazione notarile ex art. 567 CpC compilando il form presente in questa pagina.
La mancanza della certificazione notarile ex art. 567 CpC può comportare gravi conseguenze nella procedura di pignoramento immobiliare, poiché la sua assenza rischia di bloccare o rallentare l’intero processo esecutivo.
La validità della certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. non ha un termine di scadenza preciso. Tuttavia, è fondamentale che la relazione notarile venga presentata entro 60 giorni dalla trascrizione dell'atto di pignoramento.
Nelle procedure esecutive immobiliari il creditore procedente deve presentare il certificato per istanza di vendita rilasciato dalla competente Conservatoria che contiene tutte le ispezioni ipotecarie e tutte le formalità riscontrate. Il certificato ipotecario della Conservatoria non è facilmente comprensibile in quanto consta di un mero elenco di atti o formalità ma è sprovvisto di una relazione che, in forma sintetica, evidenzi i vari passaggi di proprietà nel corso degli anni. L'art. 567 C.P.C. prevede la possibilità di presentare al Tribunale una certificazione redatta dal notaio sostitutiva rispetto a quella rilasciata dalla Conservatoria.
L'art. 567 CpC prevede che il certificato notarile debba essere presentato entro 60 giorni dal deposito dell'istanza di vendita. Questo termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 60 giorni in base ad una istanza per "giustificati motivi" presentata dal creditore procedente o dal debitore esecutato. Il Giudice, qualora la documentazione presentata non sia sufficiente, può concedere una ulteriore proroga di 60 giorni. Decorso tale termine perentorio, il Giudice dichiara l'inefficacia del procedimento e l'estinzione della procedura esecutiva.
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Le informazioni presenti nel documento visualizzato sono esemplificative del servizio e potrebbero non essere presenti nella visura richiesta, in quanto non sempre disponibili in banca dati.
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