Il servizio di trascrizione pignoramento PRA prevede il deposito presso il Pubblico Registro Automobilistico dell’atto di pignoramento di un veicolo (auto, moto o rimorchio) in forza di una procedura legale di recupero crediti.
Per procedere con la trascrizione è indispensabile fornire copia conforme dell’ingiunzione di pignoramento notificata alla parte o copia conforme del verbale di avvenuto pignoramento rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale; la copia conforme è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 18/ D.P.R. 115/2002 (T.U. sulle spese di giustizia).
Prima della trascrizione dell'atto di pignoramento, il servizio prevede la visura PRA per targa aggiornata al fine di accertare la attuale titolarità giuridica del veicolo in capo al debitore e la presenza di eventuali gravami o ipoteche.
> La formalità dell'atto di pignoramento deve essere trasmessa via PEC dal legale incaricato all'ufficio provinciale ACI di competenza.
> L'importo Tasse di 66,50 € è riferito a n. 2 marche da bollo da 16 €, la tassa di trascrizione atto al PRA (27 €), diritti ACI PRA (6,00 €) e le commissioni PagoPa (1,50 €)
Il servizio di trascrizione del pignoramento PRA con VisureItalia ha un costo di € 127,50. L’importo è comprensivo di Iva e tasse. Le spese escluse IVA sono relative ai diritti PRA per la visura (€ 7,50), alle tasse di trascrizione imposte dal Pubblico Registro Automobilistico (€ 27,00) ed alle imposte di bollo (€ 32,00).
Secondo l'art. 2693 c.c., la trascrizione all'ACI PRA dell'atto di pignoramento serve a rendere noto a terzi che il bene è oggetto di una procedura esecutiva. La trascrizione, infatti, consente di produrre gli effetti del pignoramento e pertanto di sottrarre al debitore il bene mobile registrato al PRA e riscuoterne il ricavato per un'azione di recupero crediti.
La cancellazione del pignoramento può avvenire se è intervenuto un provvedimento del Giudice oppure in caso di dichiarazione del creditore di inefficacia del pignoramento.
Si, ma in questa ipotesi il pignoramento deve essere notificato sia al debitore che all’intestatario del veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico.
Sì, ma non tutti sono obbligati nei confronti del creditore. Nello specifico, l’avviso di pignoramento deve essere notificato da parte del creditore a tutti gli intestatari.
Se il debitore non consegna il veicolo pignorato e il libretto di circolazione all'Istituto Vendite Giudiziare intervengono gli organi di polizia giudiziaria che provvederanno alla rimozione forzata e consegna del veicolo al IVG nonché al sequestro della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo.
Non è possibile procedere con un atto di vendita di un'auto pignorata in quanto sia il venditore che l'acquirente commetterebbero un reato in violazione dell'ordine disposto dall'Ufficiale Giudiziario. È vero che la procedura di pignoramento di un veicolo non comporta la perdita della proprietà ma il proprietario del veicolo, con l'atto di pignoramento, è nominato dall'Ufficiale Giudiziario il custode dell'auto o moto e non può cederla a terzi sino alla aggiudicazione all'asta del veicolo.
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Le informazioni presenti nel documento visualizzato sono esemplificative del servizio e potrebbero non essere presenti nella visura richiesta, in quanto non sempre disponibili in banca dati.
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