Il servizio prevede la trascrizione su supporto informatico di un atto pubblico attraverso il software UniMod, il deposito presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria RR.II.), il ritiro e la consegna del duplo.
> Per procedere con la trascrizione di un atto in Conservatoria, in base all'art. 2658 c.c., occorre depositare la copia autenticata dell'atto con la dicitura uso trascrizione se rilasciata dal Tribunale o, in alternativa, se il legale ha effettuato la trasmissione telematica, la copia può essere conformizzata dal legale. L'atto da trascrivere dovrà essere spedito via posta raccomandata. Inoltre, obbligatoriamente bisogna allegare sempre la attestazione della notifica presentata alla controparte e la relata di notifica predisposta dal legale.
> Il plico digitale deve essere stampato e la copia cartacea dovrà essere conformizzata dal legale che dovrà evidenziare in calce all'atto oltre ai dati del fascicolo anche il numero di pagine totali della copia cartacea. Il documento dovrà essere sottoscritto dal legale con firma autografa e dovrà essere inviato mediante raccomandata a/r presso i nostri uffici. Si evidenzia che la Conservatoria non accetta le copie con firma digitale.
> Nel costo del servizio di trascrizione atto in Conservatoria non sono comprese le imposte ipotecarie per il deposito dell'atto in Conservatoria. Il servizio Assistenza Clienti provvederà a comunicare via email l'importo che dovrà essere saldato mediante F24 prima della trasmissione della nota di trascrizione.
Gli atti stipulati da un pubblico ufficiale relativi a trasferimenti di diritti reali su beni immobili, in base all'art. 42 Codice Civile e legge n. 52/1985, devono essere trascritti presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in modo che sia garantita l'evidenza pubblica. Quindi, a seguito di un atto pubblico, occorre sempre provvedere alla trascrizione dell'atto in Conservatoria dei Registri Immobiliari.
È possibile controllare l’avvenuta registrazione di un atto attraverso la visura ipotecaria persona fisica, che evidenzia l'elenco di tutti gli atti notarili trascritti in Conservatoria RR.II. nel periodo automatizzato relativamente ad un soggetto. Per gli atti trascritti prima della data di meccanizzazione generalmente individuata in Italia nel 1975, invece, bisogna richiedere il servizio visura repertori cartacei Conservatoria.
La trascrizione di un atto giudiziale in Conservatoria viene effettuata con trasmissione per via telematica alla Agenzia delle Entrate. I dati dell'atto vengono inseriti tramite il software UniMod della Agenzia delle Entrate e contestualmente viene predisposta la nota di trascrizione. La trascrizione di un atto in Conservatoria risponde al requisito della evidenza pubblica e della opponibilità ai terzi prevista dal nostro ordinamento giuridico.
La procedura di richiesta di un atto in Conservatoria è molto semplice: basta entrare sul sito web di VisureItalia nella sezione Atti Notarili e scegliere il documento di proprio interesse. Dopo di che, ad occuparsi dell'intera pratica saranno i nostri visuristi!
La trascrizione di un atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari può essere effettuata dai pubblici ufficiali come notai, segretari comunali o giudici del Tribunale che hanno il diritto e l'obbligo di trascrivere gli atti o da professionisti e società, come VisureItalia, abilitati alla trasmissione telematica degli atti.
Il costo per la trascrizione di un atto in Conservatoria dei Registri Immobiliari è di € 150,00 oltre IVA e consta delle seguenti attività:
A norma dell'art. 2643 c.c., sono soggetti alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari i seguenti atti:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitu' prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della societa' o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Se un atto non viene trascritto, la sua validità ed efficacia rimangono intatte tra le parti, ma il titolare non può opporsi a terzi che acquistano diritti sullo stesso bene e trascrivono il loro atto. La trascrizione serve infatti a risolvere conflitti tra acquirenti, privilegiando chi ha trascritto per primo, indipendentemente dalla data del contratto.
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Le informazioni presenti nel documento visualizzato sono esemplificative del servizio e potrebbero non essere presenti nella visura richiesta, in quanto non sempre disponibili in banca dati.
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