La registrazione del contratto di locazione presso l'Agenzia delle Entrate è un adempimento obbligatorio che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione (o dalla decorrenza se precedente), pena sanzioni amministrative. Il servizio consente di adempiere nel rispetto della normativa vigente.
> Per la registrazione in Agenzia Entrate, al contratto di locazione deve essere sempre obbligatoriamente allegato l’attestato di prestazione energetica APE. In alternativa il contratto deve contenere opportuna dichiarazione in cui il conduttore attesta di averne ricevuto copia
> Eventuali imposte di registrazione verranno addebitate dalla Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente del richiedente
Il servizio di registrazione telematica del contratto di locazione viene svolto in 4 fasi.
1. Compilazione form di richiesta
Il Cliente compila il form di richiesta e allega:
2. Controllo formale del contratto e calcolo eventuali imposte
Gli operatori di VisureItalia verificheranno il contenuto del contratto per il calcolo delle imposte (se dovute) ed evidenzieranno eventuali criticità ai fini della registrazione.
3. Compilazione modello RLI
Gli operatori di VisureItalia invieranno al Cliente il modello di richiesta registrazione RLI da firmare.
4. Trasmissione telematica e rilascio ricevute
Dopo aver trasmesso la richiesta di registrazione, si procederà con l’invio al Cliente delle ricevute rilasciate da Agenzia delle Entrate.
Il costo delle imposte di registro e di bollo varia in relazione alla modalità scelta di registrazione del contratto ed alla tipologia dell'immobile
1. Regime IRPEF ordinario
L'imposta di registro, calcolato sul canone annuo di locazione, è pari a:
NB. Per la prima registrazione l’imposta di registro non viene calcolata sul deposito cauzionale e non può essere inferiore a € 67 . È dovuta, inoltre, l’imposta di bollo, variabile in funzione del numero di pagine del contratto, in misura non inferiore a € 32
2. Canone concordato
La registrazione telematica del contratto di locazione a “canone concordato” può essere effettuato in base alla adozione tra le parti, conduttore e locatore, dei contratti tipo concordati tra le associazioni di categoria dei proprietari (es. APCI, UPPI, ..) e degli inquilini (es. SUNIA, ANIA, ..). In questo caso, per gli immobili ubicati nei Comuni “ad elevata tensione abitativa” individuati dal D.L. n. 551/1988 è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale viene calcolata l’imposta di registro.
3. Cedolare secca
La scelta dell’opzione di registrazione con cedolare secca, sostitutiva del regime ordinario, non prevede il pagamento di imposta di registro né di imposta di bollo e può essere adottata nella prima registrazione e nelle proroghe contrattuali, previa comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza. L’imposta sostitutiva è fissa in misura del 21% sul canone di locazione annuo e può essere ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.
4. IVA
Se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA, l’imposta di registro è calcolata in misura del 1% sul canone di locazione annuo per i fabbricati ad uso strumentale.
In caso di omessa o tardiva registrazione di un contratto di locazione, la sanzione non può essere inferiore a € 200 e varia dal 120% al 240% dell’imposta di registro. Può essere dimezzata, quindi dal 60% al 120% se il ritardo nella registrazione non supera 30 giorni.
In caso di parziale occultamento del canone di locazione, la sanzione viene commisurata tra il 200% e il 400% della maggiore imposta dovuta.
Le imposte di registro, sia per la prima registrazione sia per le annualità successive, sono carico di entrambe le parti, conduttore e locatore, in misura uguale (legge n. 392/1978) salvo diversa pattuizione che può prevedere il pagamento interno a carico del locatore. È nulla la clausola di addebito delle spese a carico del conduttore. L’imposta di bollo è invece a esclusivo carico del conduttore.
La registrazione del contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo e commerciale (locale commerciale, negozio, ufficio, locale artigianale), terreni e fondi rustici è obbligatoria (legge n. 449/1997). La registrazione del contratto di locazione in Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla stipula (o dalla data di decorrenza se precedente) purché la durata della locazione sia superiore ai 30 giorni nel corso dell'anno, a pena di sanzioni amministrative. È possibile registrare i contratti in regime Irpef ordinaria, in cedolare secca o ad Iva.
Availability date:
Le informazioni presenti nel documento visualizzato sono esemplificative del servizio e potrebbero non essere presenti nella visura richiesta, in quanto non sempre disponibili in banca dati.
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