Il servizio consente di ottenere l’atto costitutivo originario di una società, lo statuto ed i patti sociali per qualunque società di persone (SAS, SNC), di capitali (SRL) o per azioni (SPA) censita al Registro Imprese della Camera di Commercio e costituita dopo il 1 gennaio 1996, ad esclusione delle società semplici (SS).
L’atto costitutivo (art. 2328 C.C.) è il documento che certifica la prima fondazione di una persona giuridica e nel quale i soci fondatori definiscono le caratteristiche come la denominazione, la sede legale e le finalità come l’oggetto sociale, il capitale sociale e la durata.
Nello statuto i soci fondatori definiscono le regole interne di una persona giuridica, stabiliscono come dovrà essere organizzata e gestita nonché i patti sociali, vale a dire le modalità di cessione di quote o ingresso i nuovi soci, in modo da prevenire eventuali dispute tra i soci.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
> L'importo Tasse di 2,30 € è riferito ai diritti camerali previsti dalla Camera di Commercio in base al Decreto MEF del 17/07/2012
L’atto costitutivo comprende anche un altro documento che ne costituisce parte integrante, lo statuto. Possiamo considerare l’atto costitutivo come una sorta di “carta di identità” dell’azienda, mentre lo statuto con i patti sociali come una sorta di “allegato” all’atto costitutivo. L’atto costitutivo è l’elemento fondante di una persona giuridica, redatto dai soci di comune accordo per definirne lo scopo e le finalità. Lo statuto ne definisce l’organizzazione ed il funzionamento con la regolamentazione sull’amministrazione, sull’assemblea dei soci o sul trasferimento delle quote.
Inserendo nel form di richiesta del servizio la denominazione e il codice fiscale della società è possibile ottenere la copia dell’atto costitutivo di una società comodamente online alla propria e-mail. Si può anche richiedere un unico documento completo che comprende atto costitutivo, statuto e patti sociali selezionando l’opzione nel form di richiesta.
Le associazioni, come gli enti no profit, le onlus e gli enti religiosi ed ecclesiastici sono enti non commerciali registrati in Agenzia delle Entrate ma non censiti al Registro Imprese della Camera di Commercio. Pertanto, l’atto costitutivo di una associazione può essere richiesto esclusivamente presso l’ufficio provinciale della Agenzia delle Entrate competente rispetto alla sede legale dell’ente. Il servizio di VisureItalia non prevede la possibilità di richiedere l'atto costitutivo di una associazione o di un ente non commerciale.
L’atto costitutivo deve essere redatto in forma scritta. Inoltre, può essere stipulato per atto pubblico dinanzi ad un notaio, scrittura privata autenticata (redatto da singoli cittadini e autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale) oppure per scrittura privata registrata (redatto da singoli cittadini e registrato in seguito presso l’Agenzia delle Entrate).
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Le informazioni presenti nel documento visualizzato sono esemplificative del servizio e potrebbero non essere presenti nella visura richiesta, in quanto non sempre disponibili in banca dati.
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