Rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, il DURC fiscale o DURF è un documento di regolarità fiscale che consente alle imprese di adeguarsi al Decreto Fiscale 2020 ed evitare gli adempimenti legati alle ritenute fiscali negli appalti e subappalti.
La circolare n. 1/E del 12.02.2020 definisce i criteri sugli obblighi di verifica e di certificazione per le imprese che partecipano ad appalti pubblici o subappalti di importo superiore a 200.000 euro. Per evitare gli adempimenti legali alle ritenute fiscali, quindi, è indispensabile richiedere il DURC fiscale o DURF.
> Il servizio Assistenza Clienti invierà via email il modulo di delega che dovrà essere firmato dal legale rappresentante della persona giuridica per la quale si richiede il rilascio del certificato ed inviato unitamente alla copia di un documento di identità del legale rappresentante.
> I tempi di consegna decorrono dalla ricezione e verifica del modulo di delega e dei documenti.
> Eventuali costi integrativi per la traduzione giurata legalizzata o per la apposizione della apostilla uso estero richiesti da Consolato o Ambasciata del Paese estero verranno comunicati dal servizio Assistenza Clienti e dovranno essere saldati prima dell'invio del certificato.
Il DURC è un documento ufficiale che consente di verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese che devono applicare i contratti dell’edilizia, di Casse edili.
Sono obbligate a richiedere il DURC o DURF le imprese che:
È possibile richiedere il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici comodamente online su VisureItalia. I dati obbligatori da indicare in fase d'ordine sono la denominazione o ragione sociale e la partita IVA dell'impresa di proprio interesse.
Il DURC fiscale o DURF fa riferimento al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis. Il DURC, invece, consente di verificare che le imprese appaltatrici abbiano i requisiti necessari per le ritenute negli appalti superiori ai 200.000 euro.
Il certificato ha una validità di 4 mesi dalla data di rilascio ed è esente dal versamento dell'imposta di bollo.
Il certificato viene rilasciato dall'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in base alla sede legale dell'impresa.
Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17-bis, comma 5 del Decreto legislativo n. 241/1997 viene inviato via e-mail con una tempistica di consegna standard di 30 giorni lavorativi.
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