Estratta in tempo reale dalla banca dati Sister dell'Agenzia delle Entrate, la nota di trascrizione persona giuridica rileva i dati indicati in un atto notarile trascritto in Conservatoria (compravendita, cessione di quote, divisione, ipoteca) riferito ad una società, un ente non commerciale o una persona giuridica.
Per ricercare l’atto notarile occorre disporre dei codici identificativi dell’atto (registro generale o casella, registro particolare o articolo, data trascrizione e Conservatoria RR.II.), della denominazione e codice fiscale della persona giuridica.
> La nota di trascrizione rileva gli atti trascritti dal 1975 ad oggi a favore e contro una persona giuridica. Per estendere la ricerca di un atto prima del 1975 è necessario richiedere la visura atto notarile in Conservatoria
> L'importo Tasse di 3,60 € è riferito alle tasse ipotecarie previste dalla Agenzia Entrate in base al DL n. 16/2012
L'art. 2643 del Codice Civile stabilisce quali sono gli atti pubblici soggetti a trascrizione. In linea generale, sono tutti gli atti che trasferiscono diritti reali di godimento o iscrivono diritti reali di garanzia su beni mobili ed immobili.
Nello specifico:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a 9 anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di 3 anni.
La nota di trascrizione serve quando si intende conoscere il contenuto essenziale di un atto pubblico, ad esempio un atto di compravendita in modo tale da sapere chi è la parte venditrice o contro e chi la parte acquirente o favore e la natura e quota dei rispettivi diritti reali. In un'ipoteca, inoltre, consente di conoscere l'importo della quota di capitale iscritto a garanzia, la durata del finziamento, il tasso di interesse applicato e l'importo totale comprensivo degli interessi.
La trascrizione di una sentenza o di un atto pubblico rogato dal Tribunale viene predisposta dalla Cancelleria del Tribunale. In Conservatoria RR.II. vengono trascritte sentenze, decreti di trasferimento immobiliarie, ipoteche giudiziali e in generale atti pubblici che hanno come oggetto il trasferimento di diritti reali o l'iscrizione di diritti reali di garanzia su beni immobili, terreni e fabbricati.
Quando si richiede una nota di trascrizione per persona giuridica non sono previsti dei documenti specifici, ma è necessario conoscere i seguenti dati: Conservatoria RR.II., tipoogia di nota, registro particolare, anno e denominazione.
Il costo delle tasse ipotecarie della nota di trascrizione è pari a euro 3,60 in base al decreto legge n. 16 del 2012, art. 6. Il costo è riferito ad una singola nota di trascrizione indipendentemente dalla tipologia dell'atto o della richiesta, per persona fisica, giuridica o immobile.
L'atto pubblico soggetto a trascrizione individua sempre i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che trasferiscono ed acquisiscono un diritto reale. ln un atto di compravendita, ad esempio, la parte acquirente è identificata come la parte a favore della quale viene trasferito l'immobile. La parte venditrice è invece il soggetto contro il quale viene trascritto l'atto pubblico in quanto è il soggetto che cede l'immobile alla parte a favore.
I tempi di consegna per una nota di trascrizione su un'azienda sono di pochi secondi, 24h su 24, tutti i giorni e festivi compresi.
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Le informazioni presenti nel documento visualizzato sono esemplificative del servizio e potrebbero non essere presenti nella visura richiesta, in quanto non sempre disponibili in banca dati.
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