Trascrizioni, Iscrizioni e Annotazioni Ipotecarie

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  • Trascrizione Atto in Conservatoria

    consegna in 15 gg. lavorativi

    Il servizio di trascrizione di un atto giudiziale in Conservatoria comprende la visura ipotecaria in aggiornamento, la compilazione della nota con Unimod, la quantificazione di tasse e imposte ipotecarie, la trascrizione dell'atto in Conservatoria ed il ritiro e consegna della relativa nota

    € 150,00 + IVA e Tasse
  • Iscrizione Ipotecaria Giudiziale

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    Devi recuperare un credito da un debitore? Richiedi il servizio di iscrizione ipotecaria giudiziale. Provvediamo ad iscrivere l'atto di ipoteca in Conservatoria dei Registri Immobiliari e riceverai la copia del duplo

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  • Cancellazione di Trascrizione e Iscrizione Ipotecaria

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    A seguito della estinzione del pagamento di un debito, bisogna provvedere alla cancellazione dell'ipoteca o di una trascrizione pregiudizievole in Conservatoria. Richiedi ora il servizio di cancellazione di trascrizioni e iscrizioni ipotecarie

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Alcune domande e risposte


Cos'è la trascrizione ipotecaria ?

La trascrizione ipotecaria nella Conservatoria dei Registri Immobiliari è la formalità che rende pubblici i contratti o gli atti che riguardano il trasferimento della proprietà di un bene immobile o la costituzione, modifica o trasferimento di altro diritto reale immobiliare, nonché gli altri atti, contratti, provvedimenti e domande giudiziali dei quali la legge richiede la trascrizione.

Cosa sono le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli ?

Le trascrizioni o iscrizioni di atti pregiudizievoli sono formalità o atti stipulati da un notaio, da un pubblico ufficiale o da un giudice che istituiscono un gravame su un bene immobile con un diritto reale di garanzia a favore del creditore. Vengono iscritte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di competenza rispetto al Comune in cui è ubicato l'immobile.

A cosa serve la trascrizione di un atto in Conservatoria ?

Gli atti stipulati da un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale, giudice) relativi a trasferimenti di diritti reali su beni immobili, in base all'art. 42 Codice Civile e legge n. 52/1985 in Italia, devono essere trascritti o iscritti, a seconda della tipologia dell'atto, presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in modo che sia garantita l'evidenza pubblica. Quindi, a seguito di un atto pubblico di compravendita o di iscrizione di una ipoteca o di un atto di restrizione del diritto reale di godimento o di garanzia (decreto ingiuntivo, pignoramento, fondo patrimoniale), occorre sempre provvedere alla trascrizione dell'atto in Conservatoria.

Chi fa le trascrizioni in Conservatoria ?

La registrazione di un atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari può essere eseguita, ad esempio, dal notaio, da altri pubblici ufficiali che hanno autenticato o redatto il documento e da VisureItalia.

Cosa comprende il servizio di trascrizione atti e ipoteche ?

Il servizio prevede:

  • la visura ipotecaria in aggiornamento di verifica;
  • la trascrizione dell’atto su supporto informatico mediante software Unimod;
  • la quantificazione delle tasse ipotecarie dovute e la compilazione del modello F23;
  • la trasmissione telematica della nota e la trascrizione presso il competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare della Conservatoria;
  • il successivo ritiro del duplo e la spedizione.

Che differenza c'è tra iscrizione e trascrizione ?

La trascrizione nei Registri Immobiliari è la formalità che rende pubblici contratti o atti relativi al trasferimento di proprietà di un immobile o alla modifica di diritti reali immobiliari, oltre ad altri atti e provvedimenti la cui trascrizione è richiesta dalla legge. Al contrario, l'iscrizione è specificamente necessaria per la costituzione dell'ipoteca e per tutti gli atti che costituiscono un diritto reale di garanza gravante sull'immobile.

Quali atti sono soggetti all’obbligo di trascrizione o iscrizione ?

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le tipologie di atti comprese nel servizio di trascrizioni e iscrizioni ipotecarie sono: contratto preliminare di compravendita, atto notarile di compravendita immobiliare, donazione, successione, divisione, usucapione, cessione di usufrutto, convenzione di lottizzazione, contratto di locazione ultra novennale, regolamento di condominio, ipoteca volontaria, legale, giudiziaria e esattoriale, domanda giudiziale, decreto ingiuntivo, sequestro conservativo, pignoramento immobiliare, sentenza giudiziale, restrizione di ipoteca, cancellazione parziale o totale di ipoteca.

A chi è rivolto il servizio di trascrizione, iscrizione e annotazione ipotecaria ?

ll servizio di trascrizioni atti giudiziari e ipoteche in Conservatoria è rivolto prevalentemente ad avvocati e notai che intendono trascrivere un atto giudiziale (ipoteca, pignoramento, decreto ingiuntivo, domanda giudiziale, ...) presso gli Uffici di Pubblicità Immobiliare in Italia.

Come richiedere il servizio di trascrizioni, iscrizioni e annotazioni ipotecarie ?

Per richiedere il servizio di trascrizione atto occorre compilare il form e completare la procedura di invio dell'ordine. È indispensabile disporre della copia conforme uso trascrizione dell'atto. Un esperto visurista fornirà tutte le indicazioni relative alla documentazione necessaria ed agli adempimenti per la trascrizione di un atto in Conservatoria.

Quali documenti sono necessari per richiedere trascrizioni, iscrizioni o annotazioni ipotecarie ?

I documenti richiesti per la trascrizione, iscrizione e annotazione ipotecaria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari sono la copia conforme dell’atto con la dicitura "uso trascrizione o iscrizione o annotazione", con i dati sul deposito in cancelleria e la relata di notifica eseguita dell’Ufficiale Giudiziario al convenuto.

Si può fare opposizione ad un pignoramento immobiliare ?

Il debitore può opporsi ad un pignoramento immobiliare anche se questo è già stato avviato. In specifiche situazioni previste dalla legge, inoltre, il processo esecutivo può essere sospeso e addirittura estinto.

Quando cessa il diritto all'assegnazione della casa coniugale ?

Il diritto all'assegnazione della casa coniugale viene meno quando:

  • l’assegnatario vi rinuncia
  • il figlio diventa autonomo dal punto di vista economico
  • il figlio, anche se non autonomo economicamente, si trasferisce in un altro luogo.

Chi trascrive la sentenza di usucapione ?

Il compito di trascrivere una sentenza è affidato al Cancelliere del Tribunale, che deve provvedere a questo adempimento entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Qual è la differenza tra trascrizione e iscrizione ipotecaria ?

Gli atti notarili si possono dividere in due macro categorie: gli atti che hanno per oggetto il trasferimento di diritti reali di godimento, come la compravendita, la divisione, la successione, la donazione) sono soggetti alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari. Invece, gli atti che hanno per oggetto un diritto reale di garanzia, come l'ipoteca, il sequestro, il pignoramento sono soggetti alla iscrizione nei Registri delle Ipoteche.

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